XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2667-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2667;

            rilevato che il provvedimento è volto ad assicurare l'ottemperanza ad obblighi comunitari;

            preso atto che la XIV Commissione, nel parere reso in data odierna, rinvia alla IX Commissione la valutazione circa l'opportunità di integrare i riferimenti di cui all'articolo 1, comma 1, con il rinvio anche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e al decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82);

            evidenziata l'opportunità, alla luce del citato parere, di verificare se le norme del provvedimento appaiano effettivamente idonee ad ottemperare agli obblighi comunitari indicati nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2667;

            rilevato che il provvedimento individua le modalità per procedere al recupero di somme erogate dallo Stato italiano nei confronti degli autotrasportatori, per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999;

            in considerazione del fatto che la materia della tutela della concorrenza è materia rimessa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2667

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente della V Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2667;

esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36/2002, recante: "Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto";

            premesso che il provvedimento è diretto a dare esecuzione alle decisioni della Commissione delle Comunità europee, confermate anche da sentenze della Corte di giustizia delle medesime comunità;

            condivise le modifiche introdotte dal Senato, dirette ad escludere dall'obbligo di restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività anteriormente alla data del 20 marzo 2002, nonché le modifiche dirette ad estendere a 60 giorni il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento e a 48 mesi il termine per l'eventuale rateizzazione delle somme medesime

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            rilevato che non risulta chiarito se le somme erogate ai sensi dei decreti-legge n. 417 del 1991 e n. 463 del 1992 debbano o meno essere oggetto del recupero disposto dal provvedimento in esame;

            rilevato altresì che sono escluse dagli obblighi di restituzione le imprese che abbiano cessato l'attività ovvero che abbiano acquisito prima del 20 marzo 2002 rami di aziende le quali abbiano proseguito l'attività;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare i riferimenti di cui all'articolo 1, comma 1, con il rinvio anche ai decreti-legge n. 417 del 1991 e n. 463 del 1992, che hanno provveduto al rifinanziamento dei provvedimenti agevolativi per il 1992;

            b) valuti la Commissione di merito l'effettiva compatibilità comunitaria delle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 2, al fine di garantire un completo adempimento degli obblighi di recupero delle agevolazioni illegittimamente erogate, in conformità alle decisioni n. 93/496/CEE e n. 97/270/CE della Commissione europea.



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