XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2667-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2667;
rilevato che il provvedimento è volto ad assicurare
l'ottemperanza ad obblighi comunitari;
preso atto che la XIV Commissione, nel parere reso in
data odierna, rinvia alla IX Commissione la valutazione circa
l'opportunità di integrare i riferimenti di cui all'articolo
1, comma 1, con il rinvio anche al decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, e al decreto-legge 27 novembre 1992, n.
463 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi
dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82);
evidenziata l'opportunità, alla luce del citato parere,
di verificare se le norme del provvedimento appaiano
effettivamente idonee ad ottemperare agli obblighi comunitari
indicati nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2667;
rilevato che il provvedimento individua le modalità per
procedere al recupero di somme erogate dallo Stato italiano
nei confronti degli autotrasportatori, per dare esecuzione
alle decisioni della Commissione europea n. 93/496/CEE, del 9
giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate
dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999;
in considerazione del fatto che la materia della tutela
della concorrenza è materia rimessa, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2667
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente della V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2667;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 36/2002, recante: "Disposizioni urgenti per
ottemperare ad obblighi comunitari in materia di
autotrasporto";
premesso che il provvedimento è diretto a dare
esecuzione alle decisioni della Commissione delle Comunità
europee, confermate anche da sentenze della Corte di giustizia
delle medesime comunità;
condivise le modifiche introdotte dal Senato, dirette ad
escludere dall'obbligo di restituzione le imprese che abbiano
provveduto alla cessazione definitiva dell'attività
anteriormente alla data del 20 marzo 2002, nonché le modifiche
dirette ad estendere a 60 giorni il termine entro cui deve
essere effettuato il pagamento e a 48 mesi il termine per
l'eventuale rateizzazione delle somme medesime
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
rilevato che non risulta chiarito se le somme erogate ai
sensi dei decreti-legge n. 417 del 1991 e n. 463 del 1992
debbano o meno essere oggetto del recupero disposto dal
provvedimento in esame;
rilevato altresì che sono escluse dagli obblighi di
restituzione le imprese che abbiano cessato l'attività ovvero
che abbiano acquisito prima del 20 marzo 2002 rami di aziende
le quali abbiano proseguito l'attività;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di integrare i riferimenti di cui all'articolo 1, comma 1, con
il rinvio anche ai decreti-legge n. 417 del 1991 e n. 463 del
1992, che hanno provveduto al rifinanziamento dei
provvedimenti agevolativi per il 1992;
b) valuti la Commissione di merito l'effettiva
compatibilità comunitaria delle esclusioni previste
dall'articolo 2, comma 2, al fine di garantire un completo
adempimento degli obblighi di recupero delle agevolazioni
illegittimamente erogate, in conformità alle decisioni n.
93/496/CEE e n. 97/270/CE della Commissione europea.