XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2650-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2650,

              rilevato che il termine per l'efficacia di misure previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 413 del 2001, è già stato prorogato dal decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14,

              ribadendo i medesimi rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 450 del 2001,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento, anziché alla garanzia "di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354", alla garanzia "di cui all'articolo 1" dello stesso;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              con riferimento al titolo del decreto-legge in esame, poiché esso non dà conto del fatto che la proroga del termine riguarda anche la copertura assicurativa delle imprese di gestione aeroportuale, dovrebbe procedersi ad una integrazione dello stesso; dovrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di corredare gli articoli delle relative rubriche.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              rilevato che il decreto-legge in esame è volto a prorogare al 31 maggio 2002 il termine per la prestazione di garanzia da parte dello Stato a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e dei gestori aeroportuali per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo, prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2001, n. 413;
              rilevato, altresì, che tale termine è già stato prorogato, fino al 31 marzo 2002, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 14;

              constatato che la proroga in questione, pur non incidendo su una materia direttamente riconducibile alle materie espressamente attribuite alla competenza legislativa statale dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sembra potersi considerare rientrante nell'ambito degli interventi in materia di "aeroporti civili" e di "grandi reti di trasporto e di navigazione", dovendosi ritenere inclusi in tali materie anche gli interventi volti a garantire la funzionalità complessiva del sistema di trasporto aereo nazionale e la sua competitività in un mercato di dimensione internazionale, che non potrebbero essere effettuati con intervento diverso da quello statale;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2650,

          esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante: "Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo";
              condivisa l'esigenza di garantire la prosecuzione di un'adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in ragione del perdurare della crisi nel settore,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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