XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2650-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2650,
rilevato che il termine per l'efficacia di misure
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28
settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 413 del 2001, è già stato prorogato dal decreto-legge
27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 14,
ribadendo i medesimi rilievi già formulati in occasione
dell'esame del disegno di legge di conversione del citato
decreto-legge n. 450 del 2001,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis
e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di fare riferimento, anziché alla garanzia "di
cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354", alla garanzia
"di cui all'articolo 1" dello stesso;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
con riferimento al titolo del decreto-legge in esame,
poiché esso non dà conto del fatto che la proroga del termine
riguarda anche la copertura assicurativa delle imprese di
gestione aeroportuale, dovrebbe procedersi ad una integrazione
dello stesso; dovrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di
corredare gli articoli delle relative rubriche.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
rilevato che il decreto-legge in esame è volto a
prorogare al 31 maggio 2002 il termine per la prestazione di
garanzia da parte dello Stato a favore delle imprese di
trasporto aereo nazionali e dei gestori aeroportuali per il
risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti
di guerra o di terrorismo, prevista dall'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito con
modificazioni dalla legge 27 novembre 2001, n. 413;
rilevato, altresì, che tale termine è già stato
prorogato, fino al 31 marzo 2002, dall'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 14;
constatato che la proroga in questione, pur non
incidendo su una materia direttamente riconducibile alle
materie espressamente attribuite alla competenza legislativa
statale dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della
Costituzione, sembra potersi considerare rientrante
nell'ambito degli interventi in materia di "aeroporti civili"
e di "grandi reti di trasporto e di navigazione", dovendosi
ritenere inclusi in tali materie anche gli interventi volti a
garantire la funzionalità complessiva del sistema di trasporto
aereo nazionale e la sua competitività in un mercato di
dimensione internazionale, che non potrebbero essere
effettuati con intervento diverso da quello statale;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2650,
esprime sul testo del provvedimento
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante: "Proroga del
termine in materia di copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo";
condivisa l'esigenza di garantire la prosecuzione di
un'adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di
trasporto aereo nazionali, anche in ragione del perdurare
della crisi nel settore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE