XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2628-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2628,

              rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

              rilevato che la disciplina dell'uso del coke da petrolio risulta contenuta in più atti, anche di diverso rango, non coordinati tra di loro e che da ciò possono discendere incertezze interpretative in ordine all'individuazione della normativa applicabile;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 2, si riformuli la disposizione non qualificando la stessa come derogatoria. Essa, infatti, procedendo anche ad una parziale legificazione di una materia già disciplinata dal decreto del ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, è volta ad affermare un nuovo principio, incompatibile con la disciplina recata dal citato decreto ministeriale, determinandone la parziale inapplicabilità.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il disegno di legge di conversione C. 2628, approvato dal Senato,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili, per un verso, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e, per altro verso, alla materia della "produzione dell'energia" rispetto alla quale spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

          sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge in oggetto;

              considerato che:

                il decreto-legge è finalizzato a dissipare i dubbi interpretativi sollevati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", sui quali si è basato il sequestro degli impianti di Gela dell'AGIP ordinato dalla magistratura;
                non esiste una specifica normativa comunitaria, né una specifica giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee da cui possa ricavarsi l'inserimento del pet coke tra le sostanze da considerare quali rifiuti;

                nella recente versione del catalogo europeo dei rifiuti (CER) tale sostanza non viene presa in considerazione;

                la sentenza della Corte di Giustizia C-129/96 stabilisce una distinzione tra recupero dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CE ed il normale trattamento industriale delle sostanze che non costituiscono rifiuti, e che è possibile operare tale distinzione procedendo per singolo caso;

                nello specifico, il decreto-legge in oggetto, aggiungendo la lettera f-quater) all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclude il coke da petrolio dall'ambito applicativo della normativa nazionale sui rifiuti, riconoscendone a tutti gli effetti la natura di combustibile;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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