XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2628-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2628,
rilevato che il provvedimento non risulta corredato
dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
rilevato che la disciplina dell'uso del coke da
petrolio risulta contenuta in più atti, anche di diverso
rango, non coordinati tra di loro e che da ciò possono
discendere incertezze interpretative in ordine
all'individuazione della normativa applicabile;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, comma 2, si riformuli la disposizione
non qualificando la stessa come derogatoria. Essa, infatti,
procedendo anche ad una parziale legificazione di una materia
già disciplinata dal decreto del ministro dell'ambiente del 12
luglio 1990, è volta ad affermare un nuovo principio,
incompatibile con la disciplina recata dal citato decreto
ministeriale, determinandone la parziale inapplicabilità.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il disegno di legge di conversione C. 2628,
approvato dal Senato,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
sono riconducibili, per un verso, alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" di
cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione e, per altro verso, alla materia della
"produzione dell'energia" rispetto alla quale spetta allo
Stato la definizione dei principi fondamentali, ai sensi del
terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
decisione:
sul testo del provvedimento:
NULLA OSTA
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
considerato che:
il decreto-legge è finalizzato a dissipare i dubbi
interpretativi sollevati dal decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", sui quali si è
basato il sequestro degli impianti di Gela dell'AGIP ordinato
dalla magistratura;
non esiste una specifica normativa comunitaria, né
una specifica giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee da cui possa ricavarsi l'inserimento del
pet coke tra le sostanze da considerare quali
rifiuti;
nella recente versione del catalogo europeo dei
rifiuti (CER) tale sostanza non viene presa in
considerazione;
la sentenza della Corte di Giustizia C-129/96
stabilisce una distinzione tra recupero dei rifiuti ai sensi
della direttiva 75/442/CE ed il normale trattamento
industriale delle sostanze che non costituiscono rifiuti, e
che è possibile operare tale distinzione procedendo per
singolo caso;
nello specifico, il decreto-legge in oggetto,
aggiungendo la lettera f-quater) all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclude il coke da
petrolio dall'ambito applicativo della normativa nazionale sui
rifiuti, riconoscendone a tutti gli effetti la natura di
combustibile;
esprime
PARERE FAVOREVOLE