XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2600-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2600,
ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, comma 3, reca una disposizione di
delegificazione, si indichino - secondo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
- le "norme generali regolatrici della materia" e si proceda,
altresì, alla ricognizione delle norme abrogate, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 12, volto a novellare l'articolo
52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, già ritenuto abrogato implicitamente per effetto
dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere, anziché alla
novellazione, alla riscrittura dell'intero articolo; la stessa
considerazione vale con riferimento all'articolo 51 del testo
unico di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica, richiamato al successivo comma 13, capoverso
articolo 11.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI
REGIONALI
PARERE FAVOREVOLE