XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2600-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2600,

              ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 3, comma 3, reca una disposizione di delegificazione, si indichino - secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le "norme generali regolatrici della materia" e si proceda, altresì, alla ricognizione delle norme abrogate, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 12, volto a novellare l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, già ritenuto abrogato implicitamente per effetto dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere, anziché alla novellazione, alla riscrittura dell'intero articolo; la stessa considerazione vale con riferimento all'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, richiamato al successivo comma 13, capoverso articolo 11.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          
Sul testo del provvedimento:


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI
REGIONALI


PARERE FAVOREVOLE



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