XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2592-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2592,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili a due distinti ambiti materiali, ovvero emersione di attività detenute all'estero e lavoro irregolare, indicati nel titolo del provvedimento,

              constatato che le modifiche introdotte nel corso della prima lettura hanno introdotto disposizioni non riconducibili ai due ambiti materiali, pur disomogenei tra di loro, indicati sopra,

              constatato, altresì, che il provvedimento reca modifiche a leggi recentemente entrate in vigore, adottate nel corso della presente legislatura,

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

          sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              sia soppresso l'articolo 3-bis, relativo all'integrazione della disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, in quanto reca materia non attinente ai due ambiti materiali in cui si articola il provvedimento;

              sia soppresso l'articolo 3-ter, recante disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario, in quanto contenente disposizioni non attinenti all'oggetto del provvedimento;

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, commi 1, 2-2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, nonché 3, commi 3, 4, 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare ricorso alla tecnica della novellazione;

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              il ricorso alla tecnica della novellazione deve ispirarsi alle specifiche indicazioni contenute nella circolare dell'aprile 2001, adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera. In ogni caso, nell'ambito di ciascun provvedimento appare auspicabile seguire un unico e coerente modello, indicando espressamente nelle rubriche degli articoli gli atti novellati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

              ritenuto che il suddetto disegno di legge interviene in materie, come quelle riguardanti il sistema tributario, la previdenza sociale, l'ordinamento penale e l'ordine pubblico e sicurezza, che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2592,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2592,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2592, già approvato dal Senato;

              considerato che il differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni di emersione dall'economia sommersa, è stato concepito allo scopo di incentivare le iniziative di emersione attraverso un raccordo più intenso fra le misure di incentivazione e l'azione di vigilanza;

              condividendo l'obiettivo di restituire dignità al lavoro e tutela e garanzia ai lavoratori, nonché di raggiungere un maggior grado di legalità;

              rilevato che il testo garantisce ai lavoratori la facoltà di aderire al programma di emersione, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, con efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso, subordinando a questa ipotesi gli effetti conciliativi relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE,


          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 3, precisando che la sanzione, in caso di impiego di lavoratori irregolari, debba essere commisurata alla durata di effettivo ricorso a tale forma di lavoro, ove ne sia possibile la prova, presumendo per legge, in caso di impossibilità di documentare il momento di inizio del rapporto di lavoro, che il medesimo rapporto sia durato dall'inizio dell'anno fino alla data di constatazione della violazione.



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2592;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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