XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2592-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2592,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
sono riconducibili a due distinti ambiti materiali, ovvero
emersione di attività detenute all'estero e lavoro irregolare,
indicati nel titolo del provvedimento,
constatato che le modifiche introdotte nel corso della
prima lettura hanno introdotto disposizioni non riconducibili
ai due ambiti materiali, pur disomogenei tra di loro, indicati
sopra,
constatato, altresì, che il provvedimento reca
modifiche a leggi recentemente entrate in vigore, adottate nel
corso della presente legislatura,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
sia soppresso l'articolo 3-bis, relativo
all'integrazione della disciplina dell'imposta sostitutiva
sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, in quanto reca materia non attinente ai due ambiti
materiali in cui si articola il provvedimento;
sia soppresso l'articolo 3-ter, recante
disposizioni in materia di contrasto del terrorismo
internazionale sul piano finanziario, in quanto contenente
disposizioni non attinenti all'oggetto del provvedimento;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, commi 1, 2-2-bis, 2-ter, 3,
3-bis, nonché 3, commi 3, 4, 5, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di fare ricorso alla tecnica della
novellazione;
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
il ricorso alla tecnica della novellazione deve
ispirarsi alle specifiche indicazioni contenute nella
circolare dell'aprile 2001, adottata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera. In ogni caso, nell'ambito di ciascun
provvedimento appare auspicabile seguire un unico e coerente
modello, indicando espressamente nelle rubriche degli articoli
gli atti novellati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di
attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;
ritenuto che il suddetto disegno di legge interviene in
materie, come quelle riguardanti il sistema tributario, la
previdenza sociale, l'ordinamento penale e l'ordine pubblico e
sicurezza, che l'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2592,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2592,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2592, già approvato
dal Senato;
considerato che il differimento del termine di
presentazione delle dichiarazioni di emersione dall'economia
sommersa, è stato concepito allo scopo di incentivare le
iniziative di emersione attraverso un raccordo più intenso fra
le misure di incentivazione e l'azione di vigilanza;
condividendo l'obiettivo di restituire dignità al
lavoro e tutela e garanzia ai lavoratori, nonché di
raggiungere un maggior grado di legalità;
rilevato che il testo garantisce ai lavoratori la
facoltà di aderire al programma di emersione, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, con
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso, subordinando
a questa ipotesi gli effetti conciliativi relativamente ai
diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso;
esprime
PARERE FAVOREVOLE,
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 3, comma 3, precisando che la sanzione,
in caso di impiego di lavoratori irregolari, debba essere
commisurata alla durata di effettivo ricorso a tale forma di
lavoro, ove ne sia possibile la prova, presumendo per legge,
in caso di impossibilità di documentare il momento di inizio
del rapporto di lavoro, che il medesimo rapporto sia durato
dall'inizio dell'anno fino alla data di constatazione della
violazione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2592;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE