XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2523-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2523,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 2, si chiarisca il rapporto tra
la nuova autorizzazione, introdotta dal comma 1, e le
procedure di autorizzazione relative ai nuovi impianti, già
disciplinate dalla normativa vigente, anche in considerazione
del fatto che la procedura - nei termini di cui al comma 1 -
ha natura transitoria.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1-bis, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di precisare il rapporto tra la norma introdotta
e la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare un termine entro
il quale i ministri competenti debbono esprimersi sulla
richiesta di proroga, decorso il quale tale proroga debba
intendersi concessa; nella medesima disposizione dovrebbe
prevedersi, altresì, una disciplina applicabile in caso di
mancato accordo tra i ministri in questione;
all'articolo 1-ter, comma 4, si chiarisca il
significato dell'inciso "salvi gli effetti conseguiti sulla
base delle precedenti disposizioni in materia", eventualmente
procedendo ad indicare in modo espresso gli effetti che si
intende salvaguardare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2523,
rilevato che le disposizioni del disegno di legge
incidono sulle materie della produzione, del trasporto e della
distribuzione dell'energia e del governo del territorio che
l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza
legislativa concorrente,
preso atto che il comma 1 dell'articolo 1 connota come
transitoria la disciplina dettata dallo stesso articolo
stabilendo altresì una data ultima per la vigenza della stessa
in attesa della determinazione dei princìpi fondamentali della
materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano,
considerato che le autorizzazioni previste dallo stesso
articolo 1 saranno rilasciate dal Ministero delle attività
produttive a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano anche le Amministrazioni locali interessate,
rilevato altresì che la disciplina speciale e
derogatoria delle normative in materia dettata dall'articolo 1
del disegno di legge in esame viene motivata dalla necessità
di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura
di energia elettrica su tutto il territorio nazionale,
ritenuto, quindi, che tale disciplina, considerata la
necessità della fornitura di energia per il normale
dispiegarsi della vita sociale e civile, possa rientrare per
taluni aspetti anche nella materia della determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale che l'articolo 117 della Costituzione
demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
preso atto altresì che in tale materia l'esercizio da
parte dello Stato di funzioni amministrative può essere
giustificato, sulla base del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 118 della Costituzione, dall'esigenza di
garantire su tutto il territorio i medesimi princìpi per il
rilascio di autorizzazioni alla costruzione e l'esercizio di
impianti di energia di elevata potenza anche alla luce della
evidenziata esigenza di evitare, attraverso una disciplina
speciale e transitoria, il pericolo di interruzione di
fornitura della stessa,
rilevato che la disciplina recata dagli articoli
1-bis e 1-ter incide sulle materia della tutela
della concorrenza e della tutela dei mercati finanziari che
l'articolo 117, secondo comma, demanda alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2523, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale", approvato dal
Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere la compensazione della differenza negativa tra
l'abolizione del rimborso dei sovracosti di produzione e
l'eliminazione della penale sulla rendita idroelettrica.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2523, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale", approvato dal
Senato;
ritenuto, con particolare riferimento all'articolo 1
del decreto-legge in esame, che le norme ivi previste, in
materia di valutazione di impatto ambientale e di
localizzazione e autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di nuove centrali termoelettriche, siano
opportune sotto il profilo dell'accelerazione nella
realizzazione di infrastrutture da cui dipende la
competitività del Paese;
rilevato come all'articolo 1, comma 3-bis, sia
prevista l'opportuna costituzione di un comitato paritetico
per il monitoraggio delle disposizioni del medesimo
decreto-legge, al quale parteciperebbero il Ministero delle
attività produttive, le regioni e l'ANCI, che sembra fornire
indubbie garanzie anche per gli aspetti di verifica delle
procedure in materia ambientale;
considerato che l'elevato costo dell'energia elettrica
in Italia discende soprattutto dall'eccessiva dipendenza del
Paese dagli idrocarburi e che nel resto d'Europa il mix
tra nucleare, carbone e petrolio consente una diversificazione
delle fonti, con vantaggi e benefici dal punto di vista
ambientale che appaiono di gran lunga superiori alla realtà
italiana;
osservato che, in particolare, l'esistenza della
"carbon-tax", per come è finora applicata, disincentiva
l'utilizzazione di tale risorsa alternativa;
sottolineata infine l'opportunità di assicurare una
maggior efficienza, anche sotto il profilo della salvaguardia
e tutela dell'ambiente, al servizio elettrico nazionale;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 3-bis, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di comprendere anche
l'Unione delle province italiane (UPI) nell'ambito del
comitato paritetico per il monitoraggio, anche in ragione
delle rilevanti competenze che le province stesse detengono in
materia energetica e, soprattutto, in campo ambientale e
infrastrutturale;
b) andrebbe valutata la possibilità di proporre,
nell'ambito del provvedimento in esame, una rimodulazione
della cosiddetta "carbon-tax", in modo che essa incida
sulle emissioni in atmosfera e non sulla materia prima,
rispettando così le stesse previsioni del Protocollo di Kyoto
sui cambiamenti climatici;
c) all'articolo 1, comma 2, sia previsto che
nelle aree di rilevante interesse storico ambientale in cui
insistono più iniziative industriali energetiche si debba
promuovere la procedura della VAS (valutazione ambientale
strategica);
d) in linea generale, appare opportuno
privilegiare impianti a minore impatto ambientale con
tecnologie non inquinanti.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2523;
considerato che la questione concernente la garanzia di
un adeguato approvvigionamento energetico, sia a fini
industriali che ad uso domestico, è di rilevanza strategica
per lo sviluppo sociale ed economico del Paese e per la
sicurezza dello stesso, e che presumibilmente in un'ottica di
modernizzazione e di sviluppo economico dell'Italia è
necessario poter contare su nuova potenza installata per la
copertura della domanda con un idoneo margine di riserva,
nonché su regole chiare, precise e trasparenti per tutte le
attività che riguardano il mercato elettrico e, in
particolare, la generazione elettrica;
sottolineato il continuo impegno dell'Unione Europea a
partire dal Trattato di Maastricht sino agli impegni e
raccomandazioni espressi e ribaditi in occasione del Consiglio
europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002 nella creazione di
un mercato unico che, abbattendo le frontiere tra i Paesi
europei, consenta la libera circolazione dell'energia;
rilevato che la direttiva 96/92/CE ha promosso in tutti
gli Stati membri dell'Unione Europea il passaggio da una
situazione di monopolio ad una situazione di libera
concorrenza che permette la nascita di mercati all'ingrosso
dell'energia e all'apertura alla concorrenza di quelle fasi
della filiera elettrica, generazione e vendita, che non
presentano le caratteristiche del monopolio naturale (economie
di scala ed elevate barriere all'entrata);
sottolineato che il recepimento della direttiva
96/92/CE ha dato il via alla riforma del settore elettrico
attraverso la separazione delle attività di generazione,
importazione, acquisto e vendita, da quelle di trasmissione e
distribuzione, ha definito le attività e i ruoli dei vari
operatori nel nuovo assetto di mercato e ha consentito di
conferire al bene "energia elettrica" le caratteristiche di
"commodity", pur mantenendo le peculiarietà di bene di
pubblica utilità;
sottolineato che l'Unione Europea deve proseguire con
sollecitudine ad impegnarsi a liberalizzare completamente il
settore dell'energia eliminando situazioni protezionistiche
residue negli Stati membri;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE