XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2523-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2523,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, si chiarisca il rapporto tra la nuova autorizzazione, introdotta dal comma 1, e le procedure di autorizzazione relative ai nuovi impianti, già disciplinate dalla normativa vigente, anche in considerazione del fatto che la procedura - nei termini di cui al comma 1 - ha natura transitoria.

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1-bis, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il rapporto tra la norma introdotta e la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare un termine entro il quale i ministri competenti debbono esprimersi sulla richiesta di proroga, decorso il quale tale proroga debba intendersi concessa; nella medesima disposizione dovrebbe prevedersi, altresì, una disciplina applicabile in caso di mancato accordo tra i ministri in questione;

              all'articolo 1-ter, comma 4, si chiarisca il significato dell'inciso "salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia", eventualmente procedendo ad indicare in modo espresso gli effetti che si intende salvaguardare.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2523,

              rilevato che le disposizioni del disegno di legge incidono sulle materie della produzione, del trasporto e della distribuzione dell'energia e del governo del territorio che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente,

              preso atto che il comma 1 dell'articolo 1 connota come transitoria la disciplina dettata dallo stesso articolo stabilendo altresì una data ultima per la vigenza della stessa in attesa della determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

              considerato che le autorizzazioni previste dallo stesso articolo 1 saranno rilasciate dal Ministero delle attività produttive a seguito di un procedimento unico al quale partecipano anche le Amministrazioni locali interessate,

              rilevato altresì che la disciplina speciale e derogatoria delle normative in materia dettata dall'articolo 1 del disegno di legge in esame viene motivata dalla necessità di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale,

              ritenuto, quindi, che tale disciplina, considerata la necessità della fornitura di energia per il normale dispiegarsi della vita sociale e civile, possa rientrare per taluni aspetti anche nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale che l'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              preso atto altresì che in tale materia l'esercizio da parte dello Stato di funzioni amministrative può essere giustificato, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, dall'esigenza di garantire su tutto il territorio i medesimi princìpi per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e l'esercizio di impianti di energia di elevata potenza anche alla luce della evidenziata esigenza di evitare, attraverso una disciplina speciale e transitoria, il pericolo di interruzione di fornitura della stessa,
              rilevato che la disciplina recata dagli articoli 1-bis e 1-ter incide sulle materia della tutela della concorrenza e della tutela dei mercati finanziari che l'articolo 117, secondo comma, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2523, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", approvato dal Senato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la compensazione della differenza negativa tra l'abolizione del rimborso dei sovracosti di produzione e l'eliminazione della penale sulla rendita idroelettrica.



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2523, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", approvato dal Senato;

              ritenuto, con particolare riferimento all'articolo 1 del decreto-legge in esame, che le norme ivi previste, in materia di valutazione di impatto ambientale e di localizzazione e autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuove centrali termoelettriche, siano opportune sotto il profilo dell'accelerazione nella realizzazione di infrastrutture da cui dipende la competitività del Paese;

              rilevato come all'articolo 1, comma 3-bis, sia prevista l'opportuna costituzione di un comitato paritetico per il monitoraggio delle disposizioni del medesimo decreto-legge, al quale parteciperebbero il Ministero delle attività produttive, le regioni e l'ANCI, che sembra fornire indubbie garanzie anche per gli aspetti di verifica delle procedure in materia ambientale;

              considerato che l'elevato costo dell'energia elettrica in Italia discende soprattutto dall'eccessiva dipendenza del Paese dagli idrocarburi e che nel resto d'Europa il mix tra nucleare, carbone e petrolio consente una diversificazione delle fonti, con vantaggi e benefici dal punto di vista ambientale che appaiono di gran lunga superiori alla realtà italiana;

              osservato che, in particolare, l'esistenza della "carbon-tax", per come è finora applicata, disincentiva l'utilizzazione di tale risorsa alternativa;

              sottolineata infine l'opportunità di assicurare una maggior efficienza, anche sotto il profilo della salvaguardia e tutela dell'ambiente, al servizio elettrico nazionale;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:


              a) all'articolo 1, comma 3-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di comprendere anche l'Unione delle province italiane (UPI) nell'ambito del comitato paritetico per il monitoraggio, anche in ragione delle rilevanti competenze che le province stesse detengono in materia energetica e, soprattutto, in campo ambientale e infrastrutturale;
              b) andrebbe valutata la possibilità di proporre, nell'ambito del provvedimento in esame, una rimodulazione della cosiddetta "carbon-tax", in modo che essa incida sulle emissioni in atmosfera e non sulla materia prima, rispettando così le stesse previsioni del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici;

              c) all'articolo 1, comma 2, sia previsto che nelle aree di rilevante interesse storico ambientale in cui insistono più iniziative industriali energetiche si debba promuovere la procedura della VAS (valutazione ambientale strategica);

              d) in linea generale, appare opportuno privilegiare impianti a minore impatto ambientale con tecnologie non inquinanti.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2523;

              considerato che la questione concernente la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico, sia a fini industriali che ad uso domestico, è di rilevanza strategica per lo sviluppo sociale ed economico del Paese e per la sicurezza dello stesso, e che presumibilmente in un'ottica di modernizzazione e di sviluppo economico dell'Italia è necessario poter contare su nuova potenza installata per la copertura della domanda con un idoneo margine di riserva, nonché su regole chiare, precise e trasparenti per tutte le attività che riguardano il mercato elettrico e, in particolare, la generazione elettrica;

              sottolineato il continuo impegno dell'Unione Europea a partire dal Trattato di Maastricht sino agli impegni e raccomandazioni espressi e ribaditi in occasione del Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002 nella creazione di un mercato unico che, abbattendo le frontiere tra i Paesi europei, consenta la libera circolazione dell'energia;

              rilevato che la direttiva 96/92/CE ha promosso in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il passaggio da una situazione di monopolio ad una situazione di libera concorrenza che permette la nascita di mercati all'ingrosso dell'energia e all'apertura alla concorrenza di quelle fasi della filiera elettrica, generazione e vendita, che non presentano le caratteristiche del monopolio naturale (economie di scala ed elevate barriere all'entrata);
              sottolineato che il recepimento della direttiva 96/92/CE ha dato il via alla riforma del settore elettrico attraverso la separazione delle attività di generazione, importazione, acquisto e vendita, da quelle di trasmissione e distribuzione, ha definito le attività e i ruoli dei vari operatori nel nuovo assetto di mercato e ha consentito di conferire al bene "energia elettrica" le caratteristiche di "commodity", pur mantenendo le peculiarietà di bene di pubblica utilità;

              sottolineato che l'Unione Europea deve proseguire con sollecitudine ad impegnarsi a liberalizzare completamente il settore dell'energia eliminando situazioni protezionistiche residue negli Stati membri;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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