XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2516-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2516,

              rilevato che il decreto-legge reca disposizioni dal carattere non omogeneo, benché finalizzate a superare lo stato di crisi di diversi comparti del settore agricolo,

              rilevato che nel provvedimento sono presenti numerose disposizioni di carattere transitorio, nonché volte a modificare l'efficacia di alcune disposizioni già vigenti e che tale tecnica normativa implica una difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile, comportando pertanto un aggravio per l'utente,

              constatato, altresì, che le rubriche di cui sono corredati gli articoli non sempre costituiscono un ausilio per la ricognizione del contenuto degli articoli stessi,

              constatato che il testo risulta privo di una clausola di coordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento della Camera,

              constatato, altresì, che il differimento disposto dall'articolo 2 della legge di conversione riguarda il termine per il recepimento di una direttiva comunitaria e che, al fine di provvedere al recepimento della medesima direttiva, il disegno di legge A.C. 2427 - attualmente all'esame della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) - prevede il conferimento di una nuova delega al Governo,

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 3-ter, comma 2, si indichi il termine, nonché le disposizioni normative di cui si autorizza la deroga;

          sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

          all'articolo 6-septies, comma 4, si sopprima la relativa disposizione in quanto volta a modificare i termini per l'applicazione di una disciplina - senza, peraltro, ricorrere alla tecnica della novellazione - di carattere generale non specificamente rivolta al settore agricolo;
          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, che reca una norma di interpretazione autentica, sia collocata in un autonomo articolo, adeguatamente rubricato, secondo quanto stabilito al punto 3, lettera l), della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001; la disposizione - peraltro - risulta collocata in un articolo relativo ad altra materia;

          all'articolo 1, comma 9, si chiarisca l'oggetto dell'accordo interprofessionale, nonché il rapporto tra questo e il decreto ministeriale (previsto nel terzo periodo del medesimo comma); si valuti, altresì, la congruità della previsione rispetto a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 3-quater, rubricato "Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388", dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire le ulteriori previsioni di modificazione della stessa legge contenute in altri articoli del decreto-legge (6-bis; 6-ter, comma 1; 6-sexies, comma 1; 7-ter, comma 2); dovrebbe, altresì, valutarsi l'opportunità di ricorrere a tale tecnica anche con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1-sexies e 7-ter, comma 1;

          all'articolo 1, comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella dell'articolo 7-bis, comma 2, lett. b) del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, conv. con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, in quanto volta a modificare retroattivamente la norma in questione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              rilevato che il provvedimento in esame prevede una serie di interventi in ambiti connessi ai settori dell'agricoltura e della pesca;

              ribadendo quanto già affermato in sede di espressione del parere sul disegno di legge collegato n. 2122-ter, recante disposizioni in materia di agricoltura, secondo cui l'articolo 117 della Costituzione, non includendo l'agricoltura e la pesca nell'elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né fra quelle demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, sembra affidare le stesse alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni;

              considerato che i settori di intervento interessati dal provvedimento in esame, pur presentando una stretta attinenza funzionale con i settori dell'agricoltura e della pesca, tuttavia rientrano in taluni casi nell'ambito di materie demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato quali i rapporti con l'Unione europea (con riguardo in particolare all'attuazione della politica agricola comune e degli interventi nel settore della pesca), la moneta, la tutela del risparmio, la tutela della concorrenza, il sistema valutario, il sistema tributario (con riferimento in particolare alla previsione di mutui agevolati, di garanzie a favore di cooperative agricole e di disposizioni in favore di imprese agricole in difficoltà) nonché l'ordinamento civile (con particolare riguardo al riconoscimento del diritto di prelazione su immobili di proprietà dello Stato destinati ad uso agricolo), in altri nell'ambito di materie che lo stesso articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni quali la tutela della salute (con particolare riguardo alle disposizioni in tema di sicurezza alimentare e di interventi per la BSE), l'alimentazione (in particolare le disposizioni in tema di bufala italiana e per la qualità e tipicità dei prodotti) e il governo del territorio (in particolare le disposizioni in tema di interventi nel settore della bonifica, dell'irrigazione e della tutela del patrimonio idrico nazionale),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

          sul testo del provvedimento:

              premesso che:

                con riferimento alle riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa utilizzate dal provvedimento a copertura di taluni oneri derivanti dalla sua attuazione, nel corso dell'esame del provvedimento il Governo, pur avendo assicurato che le risorse impiegate sono effettivamente disponibili e tali da poter essere destinate a finalità difformi rispetto a quelle previste dalle originarie autorizzazioni, non ha tuttavia fornito indicazioni dettagliate circa i programmi e gli interventi di spesa previsti dalla legislazione vigente al cui perseguimento occorre rinunziare come conseguenza dei definanziamenti recati dal testo; tale prassi - pur non compromettendo la conformità delle modalità di copertura all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - non consente una valutazione compiuta e sistematica dell'utilizzo delle risorse pubbliche, circostanza ripetutamente rilevata anche dalla Corte dei conti;

                appaiono altresì auspicabili per il futuro chiarimenti più puntuali in ordine alla neutralità sul fabbisogno dell'impiego delle disponibilità di contabilità fuori bilancio per finalità di copertura;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante "Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo Stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura";

              condivisa la necessità di adottare ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina e per il rilancio dei settori della zootecnia e della pesca, anche al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato, nonché la necessità di disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione su immobili di proprietà pubblica destinati ad uso agricolo;

              ritenuta opportuna l'esenzione dalla base imponibile dell'indennità riconosciuta all'allevatore per l'abbattimento di capi bovini e di quella concessa a favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, di cui all'articolo 1, commi 7 e 12;

              condivisa, altresì, l'estensione, di cui all'articolo 4, comma 5, anche al settore della pesca, dell'esenzione dall'imposta di bollo esistente nel settore agricolo con riferimento alle domande e agli atti concernenti agli aiuti comunitari e nazionali nel relativo settore

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2002;

              considerato che il recepimento della direttiva 1999/74/CE è già oggetto di un apposito provvedimento di delega all'esame della XIV Commissione (A.C. n. 2427);

              rilevata l'opportunità di notificare alla Commissione europea le disposizioni previste dall'articolo 3-ter;

              considerata l'opportunità di verificare che la previsione di cui all'articolo 3-quater non costituisca una misura in contrasto con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

              considerata l'opportunità di verificare che le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, capoverso 5-ter, risultino compatibili con le previsioni della direttiva 90/667/CEE;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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