XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2516-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2516,
rilevato che il decreto-legge reca disposizioni dal
carattere non omogeneo, benché finalizzate a superare lo stato
di crisi di diversi comparti del settore agricolo,
rilevato che nel provvedimento sono presenti numerose
disposizioni di carattere transitorio, nonché volte a
modificare l'efficacia di alcune disposizioni già vigenti e
che tale tecnica normativa implica una difficile conoscibilità
del complesso della normativa applicabile, comportando
pertanto un aggravio per l'utente,
constatato, altresì, che le rubriche di cui sono
corredati gli articoli non sempre costituiscono un ausilio per
la ricognizione del contenuto degli articoli stessi,
constatato che il testo risulta privo di una clausola
di coordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 79, comma
11, del regolamento della Camera,
constatato, altresì, che il differimento disposto
dall'articolo 2 della legge di conversione riguarda il termine
per il recepimento di una direttiva comunitaria e che, al fine
di provvedere al recepimento della medesima direttiva, il
disegno di legge A.C. 2427 - attualmente all'esame della XIV
Commissione (Politiche dell'Unione europea) - prevede il
conferimento di una nuova delega al Governo,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3-ter, comma 2, si indichi il termine,
nonché le disposizioni normative di cui si autorizza la
deroga;
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 6-septies, comma 4, si sopprima la
relativa disposizione in quanto volta a modificare i termini
per l'applicazione di una disciplina - senza, peraltro,
ricorrere alla tecnica della novellazione - di carattere
generale non specificamente rivolta al settore agricolo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-bis,
che reca una norma di interpretazione autentica, sia collocata
in un autonomo articolo, adeguatamente rubricato, secondo
quanto stabilito al punto 3, lettera l), della circolare dei
Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del
Consiglio dell'aprile 2001; la disposizione - peraltro -
risulta collocata in un articolo relativo ad altra materia;
all'articolo 1, comma 9, si chiarisca l'oggetto
dell'accordo interprofessionale, nonché il rapporto tra questo
e il decreto ministeriale (previsto nel terzo periodo del
medesimo comma); si valuti, altresì, la congruità della
previsione rispetto a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4
della legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente";
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3-quater, rubricato "Modifica alla
legge 23 dicembre 2000, n. 388", dovrebbe valutarsi
l'opportunità di inserire le ulteriori previsioni di
modificazione della stessa legge contenute in altri articoli
del decreto-legge (6-bis; 6-ter, comma 1;
6-sexies, comma 1; 7-ter, comma 2); dovrebbe,
altresì, valutarsi l'opportunità di ricorrere a tale tecnica
anche con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli
6, comma 1-sexies e 7-ter, comma 1;
all'articolo 1, comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di riformulare la disposizione come novella dell'articolo
7-bis, comma 2, lett. b) del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, conv. con modificazioni dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, in quanto volta a modificare
retroattivamente la norma in questione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
rilevato che il provvedimento in esame prevede una
serie di interventi in ambiti connessi ai settori
dell'agricoltura e della pesca;
ribadendo quanto già affermato in sede di espressione
del parere sul disegno di legge collegato n. 2122-ter,
recante disposizioni in materia di agricoltura, secondo cui
l'articolo 117 della Costituzione, non includendo
l'agricoltura e la pesca nell'elenco delle materie riservate
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né fra
quelle demandate alla competenza legislativa concorrente tra
Stato e regioni, sembra affidare le stesse alla competenza
legislativa esclusiva delle Regioni;
considerato che i settori di intervento interessati dal
provvedimento in esame, pur presentando una stretta attinenza
funzionale con i settori dell'agricoltura e della pesca,
tuttavia rientrano in taluni casi nell'ambito di materie
demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
quali i rapporti con l'Unione europea (con riguardo in
particolare all'attuazione della politica agricola comune e
degli interventi nel settore della pesca), la moneta, la
tutela del risparmio, la tutela della concorrenza, il sistema
valutario, il sistema tributario (con riferimento in
particolare alla previsione di mutui agevolati, di garanzie a
favore di cooperative agricole e di disposizioni in favore di
imprese agricole in difficoltà) nonché l'ordinamento civile
(con particolare riguardo al riconoscimento del diritto di
prelazione su immobili di proprietà dello Stato destinati ad
uso agricolo), in altri nell'ambito di materie che lo stesso
articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni quali la
tutela della salute (con particolare riguardo alle
disposizioni in tema di sicurezza alimentare e di interventi
per la BSE), l'alimentazione (in particolare le disposizioni
in tema di bufala italiana e per la qualità e tipicità dei
prodotti) e il governo del territorio (in particolare le
disposizioni in tema di interventi nel settore della bonifica,
dell'irrigazione e della tutela del patrimonio idrico
nazionale),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
sul testo del provvedimento:
premesso che:
con riferimento alle riduzioni di precedenti
autorizzazioni legislative di spesa utilizzate dal
provvedimento a copertura di taluni oneri derivanti dalla sua
attuazione, nel corso dell'esame del provvedimento il Governo,
pur avendo assicurato che le risorse impiegate sono
effettivamente disponibili e tali da poter essere destinate a
finalità difformi rispetto a quelle previste dalle originarie
autorizzazioni, non ha tuttavia fornito indicazioni
dettagliate circa i programmi e gli interventi di spesa
previsti dalla legislazione vigente al cui perseguimento
occorre rinunziare come conseguenza dei definanziamenti recati
dal testo; tale prassi - pur non compromettendo la conformità
delle modalità di copertura all'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione - non consente una valutazione compiuta e
sistematica dell'utilizzo delle risorse pubbliche, circostanza
ripetutamente rilevata anche dalla Corte dei conti;
appaiono altresì auspicabili per il futuro
chiarimenti più puntuali in ordine alla neutralità sul
fabbisogno dell'impiego delle disponibilità di contabilità
fuori bilancio per finalità di copertura;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4,
recante "Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo Stato
di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per
l'agricoltura";
condivisa la necessità di adottare ulteriori interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina e per il rilancio dei
settori della zootecnia e della pesca, anche al fine di
favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato,
nonché la necessità di disciplinare, relativamente al settore
agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il
riconoscimento del diritto di prelazione su immobili di
proprietà pubblica destinati ad uso agricolo;
ritenuta opportuna l'esenzione dalla base imponibile
dell'indennità riconosciuta all'allevatore per l'abbattimento
di capi bovini e di quella concessa a favore dei soggetti
colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, di
cui all'articolo 1, commi 7 e 12;
condivisa, altresì, l'estensione, di cui all'articolo
4, comma 5, anche al settore della pesca, dell'esenzione
dall'imposta di bollo esistente nel settore agricolo con
riferimento alle domande e agli atti concernenti agli aiuti
comunitari e nazionali nel relativo settore
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 4/2002;
considerato che il recepimento della direttiva
1999/74/CE è già oggetto di un apposito provvedimento di
delega all'esame della XIV Commissione (A.C. n. 2427);
rilevata l'opportunità di notificare alla Commissione
europea le disposizioni previste dall'articolo 3-ter;
considerata l'opportunità di verificare che la
previsione di cui all'articolo 3-quater non costituisca
una misura in contrasto con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato;
considerata l'opportunità di verificare che le
disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, capoverso
5-ter, risultino compatibili con le previsioni della
direttiva 90/667/CEE;
esprime
PARERE FAVOREVOLE