XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2954




Decreto-legge 1^ giugno 2002, n. 105, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1^ giugno 2002.


Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le
imprese
nazionali di trasporto aereo e di gestione
aeroportuale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;

          Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Proroga e modalità di applicazione della copertura
assicurativa statale).

          1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n.100, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002.
          2. Per il periodo dal 1^ giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n.450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n.45.

Articolo 2.

(Estensione della copertura assicurativa in caso
di ulteriori atti di indirizzo della Commissione
europea).

          
1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione europea dovesse formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità, conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.


Articolo 3.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 1^ giugno 2002.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Marzano, Ministro delle attività produttive.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



Frontespizio Testo articoli