XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2954
Decreto-legge 1^ giugno 2002, n. 105, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1^ giugno 2002.
Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le
imprese
nazionali di trasporto aereo e di gestione
aeroportuale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura
assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo
nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione
anche della particolare e contingente condizione del mercato
in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da
atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il
proseguimento dell'attività delle stesse;
Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione
europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
attività produttive;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga e modalità di applicazione della copertura
assicurativa statale).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 2002, n.45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n.100, è
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002.
2. Per il periodo dal 1^ giugno al 30 giugno 2002 lo
Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle
condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi
1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27
dicembre 2001, n.450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n.14, così come modificato
dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002,
n.45.
Articolo 2.
(Estensione della copertura assicurativa in caso
di ulteriori atti di indirizzo della Commissione
europea).
1. Nel caso in cui, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la Commissione europea
dovesse formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo
a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività
produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della
copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di
tempo ulteriori a quelli ivi indicati, alle medesime
condizioni e secondo le stesse modalità, conformandosi
integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di
indirizzo.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1^ giugno 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.