Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.