XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2982
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Registro delle unioni civili).
1. E' istituito presso ogni comune il Registro delle
unioni civili, al quale persone dello stesso sesso o di sesso
diverso possono iscriversi e depositare un contratto con il
quale definiscono le modalità della loro vita in comune.
Art. 2.
(Matrimonio fra persone
dello stesso sesso).
1. Le persone dello stesso sesso possono accedere
all'istituto del matrimonio con gli stessi diritti e doveri
delle persone di sesso diverso.
Art. 3.
(Disciplina del rapporto di unione civile e del matrimonio
fra persone dello stesso sesso).
1. Al rapporto di unione civile e al matrimonio fra
persone dello stesso sesso sono estesi i diritti spettanti al
nucleo familiare, secondo criteri di parità di trattamento. In
particolare si applicano le norme civili, penali,
amministrative, processuali e fiscali, vigenti per le coppie
che hanno contratto matrimonio, ivi compresi l'accesso agli
istituti dell'adozione e dell'affidamento e le norme in
materia successoria e previdenziale.
2. Al rapporto di unione civile e al matrimonio fra
persone dello stesso sesso si applicano, altresì, le norme
vigenti in materia di celebrazione, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, fatta eccezione per le
norme relative alla domanda congiunta dei coniugi per lo
scioglimento e la cessazione citati, che può essere proposta
anche in assenza di domanda per la separazione personale.
Conseguentemente, alla legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis.-ˆâ1 1. La domanda congiunta di
entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in
assenza di domanda per la separazione personale";
b) all'articolo 4 è premesso il seguente comma:
"01. La domanda per far dichiarare lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da
uno dei coniugi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2,
lettera b), in seguito alla richiesta di separazione
personale ovvero la domanda congiunta di entrambi i coniugi
avanzata ai sensi dell'articolo 3-bis, determina
l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora
pendente".
Art. 4.
(Modifiche al codice civile).
1. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 107, primo comma, le parole: "la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in
marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "la
dichiarazione che esse si vogliono unire in matrimonio";
b) all'articolo 108, primo comma, le parole: "La
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in
marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "La
dichiarazione degli sposi di unirsi in matrimonio";
c) all'articolo 143, primo comma, le parole: "il
marito e la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "i
coniugi".
Art. 5.
(Cognome).
1. Le parti contraenti mantengono ciascuna il proprio
cognome, salvo che, all'atto della celebrazione del
matrimonio, stabiliscano che una delle due parti, o entrambe,
aggiungano al cognome dell'una quello dell'altra. In tale caso
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
agli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile
e all'articolo 5, comma 2, della legge 1^ dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Discriminazioni legate
all'orientamento sessuale).
1. Alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale
sono estesi i divieti vigenti per le discriminazioni legate al
sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni
politiche, alle condizioni personali e sociali.
Art. 7.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo
i princìpi e criteri direttivi da essa stabiliti, uno o più
decreti legislativi al fine di provvedere all'adeguamento ed
al coordinamento delle norme vigenti in materia con le
disposizioni della presente legge, con particolare
riferimento:
a) alle norme sullo stato civile;
b) alle norme sul matrimonio tra coniugi di cui
uno o entrambi siano di nazionalità non italiana;
c) al riconoscimento degli effetti giuridici delle
norme di Paesi stranieri che hanno legalizzato o regolamentato
il matrimonio o le unioni tra persone dello stesso sesso;
d) alle norme sull'adozione e sull'affidamento;
e) alle norme sulle successioni al fine di
garantire i diritti di eventuali figli naturali, legittimi,
riconosciuti e adottati in matrimoni precedenti o successivi
da ciascuno dei coniugi del matrimonio tra persone dello
stesso sesso;
f) alle norme sulla prevenzione e sulla
repressione delle discriminazioni legate all'orientamento
sessuale, al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione,
alle opinioni politiche, alle condizioni personali e
sociali
Art. 8.
(Iniziative internazionali).
1. Al fine di garantire la tutela dei rapporti di unione
civile anche in ambito internazionale, il Governo provvede ad
adottare:
a) tutte le iniziative necessarie presso gli
organi dell'Unione europea affinché la normativa comunitaria
dell'Unione preveda la legalizzazione delle unioni tra persone
dello stesso sesso e il riconoscimento dei diritti e dei
doveri connessi, ed in particolare il mutuo riconoscimento di
tali unioni al fine di garantire l'attuazione piena della
libera circolazione delle persone sul territorio
dell'Unione;
b) tutte le iniziative necessarie presso le
organizzazioni e i consessi internazionali, nonché nell'ambito
delle relazioni bilaterali o multilaterali, affinché cessino
le eventuali discriminazioni legate all'orientamento sessuale,
ivi compreso il non riconoscimento delle unioni delle persone
dello stesso sesso.