XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2969
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai
ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo con
eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal
1^ gennaio 2003, alla pensione minima erogata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, prevista dalla legge 4
aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al
bilancio.