XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2969




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, alla pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.



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