XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2968




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere richiesti dai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.
        2. Gli obiettori di coscienza e i volontari di cui al comma 1 possono essere utilizzati come accompagnatori dai ciechi civili che svolgano una attivitā lavorativa e sociale o abbiano la necessitā dell'accompagnamento per motivi sanitari.
        3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 sono certificate dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per i minorati visivi che svolgano attivitā sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento sia necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.


Art. 2.

        1. Ai ciechi civili di cui all'articolo 1, nel periodo nel quale usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al medesimo articolo, l'indennitā di accompagnamento o l'indennitā speciale percepita č ridotta nella misura di 93 euro mensili.



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