XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2968
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, e successive modificazioni, e i volontari del
servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n.
64, possono essere richiesti dai ciechi civili, di cui alla
legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per
lo svolgimento del servizio di accompagnamento.
2. Gli obiettori di coscienza e i volontari di cui al
comma 1 possono essere utilizzati come accompagnatori dai
ciechi civili che svolgano una attivitā lavorativa e sociale o
abbiano la necessitā dell'accompagnamento per motivi
sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2
sono certificate dal datore di lavoro per i lavoratori
dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i
lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per i
minorati visivi che svolgano attivitā sociale, dal medico di
famiglia quando l'accompagnamento sia necessario per motivi
sanitari e per periodi determinati.
Art. 2.
1. Ai ciechi civili di cui all'articolo 1, nel periodo nel
quale usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al
medesimo articolo, l'indennitā di accompagnamento o
l'indennitā speciale percepita č ridotta nella misura di 93
euro mensili.