XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2964




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9 e 33 della Costituzione, sostiene lo sviluppo dello spettacolo quale libera espressione del pensiero artistico e strumento indispensabile di crescita civile e di affermazione dell'identità nazionale.
        2. La Repubblica promuove la correlazione dello spettacolo con il patrimonio storico ed artistico, assicura la sua diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed imprenditoriale.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di spettacolo, secondo i princìpi di salvaguardia degli interessi minimi ed essenziali della collettività, di sussidiarietà, di prossimità e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di libertà e di offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
        2. La Repubblica riserva, nel campo dello spettacolo, un impegno particolare alla educazione, alla formazione professionale, alla tutela del lavoro, alla promozione e alla diffusione delle varie forme di spettacolo, promuovendo specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri interessati, il coordinamento delle regioni, le università, le istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione e la cultura ed il servizio pubblico radiotelevisivo.
        3. La Repubblica, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", programma la presenza dello spettacolo sul territorio nazionale per garantire l'equilibrata diffusione dell'offerta alla collettività e per favorirne la presenza nelle aree che ne risultano prive.


Art. 3

(Competenze istituzionali).

        1. In attuazione degli articoli 1 e 2 e nell'ambito di quanto stabilito dalla parte seconda, titolo V, della Costituzione, lo Stato, di intesa con le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, individua strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e la salvaguardia dello spettacolo quale valore sociale e formativo della collettività nell'ambito della politica nazionale e comunitaria.
        2. Al fine di affermare il ruolo dello spettacolo nella crescita culturale, sociale ed economica del Paese, e nell'ambito della legislazione concorrente con le regioni, spetta allo Stato:

                a) tutelare e valorizzare le diverse tradizioni ed esperienze;

                b) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico;

                c) promuovere la contemporaneità, l'allestimento di opere prime, la sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione multietnica delle culture;

                d) promuovere l'integrazione con i beni culturali;

                e) operare, acquisito il parere della Conferenza unificata, il riparto del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra quote di riserva statale e regionale;

                f) sostenere direttamente le iniziative di spettacolo ritenute, di intesa con la Conferenza unificata, di rilevanza nazionale;

                g) verificare l'efficacia e la congruità dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio;

                h) dotare le aree meno servite di spazi multimediali e promuovere l'adeguamento tecnologico delle strutture;

                i) salvaguardare la specificità dello spettacolo, quale servizio culturale articolato e diffuso sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la surroga in caso di inadempienze delle regioni e degli enti locali e specifiche forme di coordinamento;

                l) favorire iniziative volte a diffondere all'estero l'espressione artistica nazionale;

                m) accrescere l'efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche mediante la semplificazione delle procedure e la loro operatività integrata.

        3. Le regioni, al fine di garantire la razionale e qualificata presenza dello spettacolo sull'intero territorio nazionale, adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di legge e di regolamento ai princìpi di cui alla medesima legge, ferma restando la loro autonomia, dotandosi di idonee strutture amministrative e degli adeguati strumenti di conoscenza del fenomeno culturale.
        4. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari, oltre che di funzioni amministrative proprie, di quelle conferite con apposita legge regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

Art. 4.

(Sussidiarietà istituzionale).

        1. L'attuazione della sussidiarietà tra lo Stato ed ogni singola regione è attuata attraverso accordi di programma triennali in cui sono individuati e fissati obiettivi e priorità, nonché livelli di investimento economico dello Stato, del territorio e di soggetti privati.
        2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli accordi di programma tengono prioritariamente conto del criterio storico d'intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo esistente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
        3. E' istituito il Fondo perequativo dello spettacolo, di seguito denominato "Fondo perequativo", gestito dallo Stato in concorso con le regioni, per realizzare interventi in favore delle aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo ed i livelli essenziali per il loro sviluppo.
        4. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede tramite:

                a) l'utilizzo di una quota dei proventi del lotto, secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

                b) l'utilizzo di una quota dei proventi del bingo, secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

                c) fondi statali dell'Unione europea appositamente stanziati o utilizzabili allo scopo.


CAPO II

INTERVENTI DI RIFORMA


Art. 5.

(Ausili finanziari).

        1. Gli interventi previsti dal presente capo sono finalizzati alla riforma del sostegno pubblico allo spettacolo, attuata in base al criterio dell'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività.
        2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti incentivi fiscali per le attività dello spettacolo secondo i seguenti criteri:

                a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;

                b) detassazione degli utili reinvestiti nell'attività, nella formazione e nella innovazione tecnologica;

                c) introduzione del tax shelter;

            d) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

                e) esenzione delle attività dello spettacolo dall'imposta regionale sulle attività produttive;

                f) agevolazioni fiscali relative alle utenze connesse all'espletamento dell'attività delle sale di pubblico spettacolo.

        3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        4. Gli artisti e i tecnici professionisti possono dedurre, a decorrere dall'anno 2003, dall'imponibile IRPEF il 50 per cento delle spese sostenute per vitto e alloggio per lo svolgimento della loro attività.
        5. L'intervento pubblico è commisurato alla particolare valenza artistica del progetto realizzato ed ai risultati conseguiti in termini di servizio sociale, di numero delle presenze, dei livelli occupazionali assicurati, anche in base al rischio culturale ed economico connesso allo svolgimento dell'attività, ed alla capacità di autofinanziamento.
        6 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita una Società finanziaria per lo spettacolo quale strumento economico del Ministero per i beni e le attività culturali, incaricata dell'attuazione di azioni finanziarie e formative a favore del sistema economico dello spettacolo, del suo sostegno e sviluppo, quale volano per gli investitori anche finanziari che vogliono destinare risorse al settore.
        7. Al capitale della Società finanziaria per lo spettacolo partecipano lo Stato, attraverso il Fondo unico per lo spettacolo ed il Fondo perequativo, le regioni e gli enti locali territoriali con propri stanziamenti, le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, quale ampliamento delle proprie finalità statutarie, ed eventuali soggetti privati. Le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici sono determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito provvedimento da adottare contestualmente alla costituzione della Società.
        8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 6.

(Contributo statale alla Società finanziaria per lo
spettacolo).

        1. Per la realizzazione di programmi di investimento e di sviluppo nel settore dello spettacolo è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico del bilancio dello Stato in favore della Società finanziaria per lo spettacolo di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 200 milioni di euro per l'anno 2004, da iscrivere nell'unità previsionale di base 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. La Società finanziaria per lo spettacolo ha il compito di gestire i contributi erogati ai sensi del comma 1 nonché i fondi comunitari destinati a tale settore tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di garantirne l'uniforme distribuzione sull'intero territorio nazionale.
        3. A decorrere dall'anno 2005, alla determinazione del contributo di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.
        4. I programmi di investimento finanziati mediante i contributi di cui al comma 1 costituiscono oggetto di apposito ed analitico rendiconto, che la Società finanziaria per lo spettacolo presenta al Ministro per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente.
        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.


Art. 7.

(Consulta dello spettacolo).

        1. Nell'ambito della razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta dello spettacolo, di seguito denominata "Consulta".
        2. La Consulta, nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della, presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, è composta da cinque gruppi di esperti, rispettivamente, per il cinema, il teatro, la musica, la danza e il circo e lo spettacolo popolare.
        3. Ciascun gruppo di esperti forma un comitato tecnico-scientifico che è composto da cinque membri, in posesso di comprovate specifiche competenze professionali nel settore di riferimento e che non versino in situazione di incompatibilità in rapporto alla contribuzione pubblica, assunti con contratto di consulenza dal Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
        4. Ogni comitato tecnico-scientifico è costituito da:


                a) due membri scelti in due rose di tre candidati ciascuna proposte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

                c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;

                d) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, scelto tra soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali relativi all'attività di pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nelle attività culturali e all'analisi dei risultati di tali interventi.

        5. La Consulta, i cui componenti restano in carica tre anni, con mandato non rinnovabile consecutivamente, svolge la propria attività in sedute plenarie e di area esprimendo pareri obbligatori e non vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali.
        6. La Consulta esprime pareri su:

                a) la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo tra i diversi settori dello spettacolo e della quota di competenza statale e la quota di competenza regionale;

                b) il decreto di riconoscimento delle iniziative di rilevanza nazionale di cui all'articolo 9;
                c) gli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 4 sia in sede preventiva che consuntiva;

                d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e gli obiettivi perseguiti;

                e) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo.

        7. I comitati tecnico-scientifici esprimono pareri su:

                a) la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività delle iniziative settoriali di rilevanza nazionale;

                b) gli esiti settoriali degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 4.

        8. All'atto di insediamento della Consulta sono soppressi il Comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e seguenti, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.


Art. 8.

(Delega al Governo).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche nonché la rideterminazione delle iniziative nel settore dello spettacolo la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2.
        2. Nell'esercizio della delega, il Governo si atterrà, oltre ai princìpi generali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma 1, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche, ed in società di diritto privato degli enti dotati di autonomia finanziaria;

                b) promozione di una diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla gestione dei soggetti di cui al comma 1;

                c) adozione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di modalità operative volte a garantire la semplificazione, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali;

                d) semplificazione, riorganizzazione e ridefinizione delle finalità pubbliche di Cinecittà Holding, dell'Ente teatrale italiano, della Società di cultura "La Biennale" di Venezia, della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, delle ex fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e degli organismi di promozione e di formazione del pubblico.


CAPO III

ATTIVITA' SETTORIALI


Art. 9.

(Individuazione e riconoscimento
delle iniziative).

        1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza unificata, è attribuito il riconoscimento di rilevanza nazionale alle iniziative dello spettacolo che presentano:

                a) comprovata esperienza decennale artistica, organizzativa e manageriale nella realizzazione di un qualificato progetto culturale;

                b) rilievo nazionale della attività, testimoniato anche dalla costante presenza in un ambito sovraregionale;

                c) qualificata presenza all'estero;

                d) impegno continuativo, con impiego di un nucleo artistico, tecnico ed organizzativo stabile, per la realizzazione di un organico progetto pluriennale;
                e) tutela della tradizione nazionale e realizzazione di attività di innovazione della scena artistica anche attraverso la valorizzazione di nuovi talenti e la sensibilizzazione del pubblico giovanile;

                f) presenza di una qualificata attività laboratoriale e di iniziative collaterali per la divulgazione, la promozione e la diffusione dello spettacolo;

                g) impegno nell'attività di qualificazione ed aggiornamento professionale in collaborazione con gli organismi allo scopo preposti;

                h) adeguata presenza di spettatori e attuazione di servizi socio-culturali per la collettività;

                i) adeguata gestione economica ed equilibrio di bilancio, tenuto altresì conto, ai sensi dell'articolo 8, di un'adeguata e significativa presenza sussidiaria dei privati.

        2. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto al parere della Consulta che provvede, altresì, alla periodica verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche necessari per il riconoscimento.


Art. 10.

(Attività cinematografiche).

        1. Il cinema, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.
        2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza l'industria cinematografica con riferimento all'attività produttiva, distributiva e di esercizio e, in particolare, incentiva:

                a) promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale in Italia e all'estero;
                b) creazione di un circuito dedicato alla programmazione di film italiani ed europei;

                c) conservazione e diffusione, a fini culturali ed educativi, del patrimonio filmico nazionale;

                d) attività di alta formazione artistica e tecnica, e di diffusione della didattica cinematografica.

        3. Lo Stato concorre a:

                a) attivare progetti cinematografici, in concorso con l'Istituto Luce e con soggetti privati;

                b) realizzare annualmente un massimo di dieci opere prime, individuate dal comitato tecnico-scientifico per il cinema, di cui all'articolo 7, comma 3, di cui incentiva l'utilizzo nelle sue diverse forme;

                c) realizzare dieci film italiani o europei di particolare interesse culturale e spettacolare individuati dal comitato tecnico-scientifico per il cinema, il cui impegno e rischio economico richiedano, in forma sussidiaria, l'intervento pubblico.

        4. L'intervento economico dello Stato concorre fino ad un importo massimo del 50 per cento dell'investimento privato nella produzione; ulteriori interventi sono previsti in fase distributiva per garantire un periodo minimo di programmazione obbligatoria in sala e realizzare tempestive campagne pubblicitarie e promozionali anche televisive.
        5. Lo Stato si impegna a ridefinire il rapporto tra cinema e televisione al fine di ottimizzare l'utilizzo del prodotto filmico e la sua diffusione attraverso l'evoluzione funzionale e tecnologica dei mezzi di comunicazione di massa e dei sistemi distributivi.
        6. Al fine di valorizzare la presenza cinematografica all'estero, con particolare riferimento all'Unione europea, l'Italia promuove accordi di collaborazione, coproduzione e codistribuzione con altri Stati al fine di diffondere sul territorio comunitario i film realizzati con il concorso pubblico e valorizzare la cinematografia europea nei suoi diversi aspetti, tendenze e tradizioni.
        7. Particolare attenzione è riservata all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologici delle strutture e all'apertura di nuove sale, multisale e multiplex promuovendo indagini ricognitive tese a individuare le aree geografiche meno servite, i comprensori interessati e i potenziali bacini di utenza.
        8. Investimenti agevolati sono previsti per la realizzazione di sale cinematografiche e multisale nelle aree individuate, ai sensi del comma 7, nonché per l'adeguamento e l'ammodernamento delle monosale nei centri storici delle città.
        9. Al fine di ampliare, migliorare e qualificare l'incontro tra l'offerta e la domanda cinematografica, la realizzazione di nuovi multiplex è subordinata ai seguenti criteri:

                a) prelazione a partecipare, con possibilità di cambiamento della destinazione d'uso, per gli esercenti dell'area geografica interessata; ove non esercitata, la prelazione è riservata in via prioritaria a società italiane e, in subordine, a società europee e americane;

                b) destinazione di una quota di programmazione a film italiani ed europei;

                c) destinazione di una o più sale ad attività polivalenti dello spettacolo.


Art. 11.

(Attività teatrali).

        1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.
        2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

                a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

                b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il teatro per le nuove generazioni;

                c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

                d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta diffondere la cultura teatrale;

                e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali, del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

                f) eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

                g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.


Art. 12.

(Attività musicali).

        1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.
        2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività musicali professionali in tutti i suoi generi e manifestazioni e ne valorizza lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

                a) la conservazione del patrimonio storico della musica;

                b) la produzione contemporanea di nuovi autori, interpreti ed esecutori nazionali;

                c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

                d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile;

                e) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

                f) la formazione e lo studio dello strumento musicale e del canto anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale;

                g) la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero.


Art. 13.

(Attività di danza).

        1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.
        2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

                a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

                b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

                c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

                d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

                e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

                f) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

                g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.


Art. 14.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e
spettacolo popolare).

        1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore sociale e culturale.
        2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo comma 1 nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

                a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività, nella fruizione di un servizio culturale;

                b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

                c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

                d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all' estero;

                e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia o all'estero;

                f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

                g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

        3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.
        4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.



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