XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2964
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9 e 33 della
Costituzione, sostiene lo sviluppo dello spettacolo quale
libera espressione del pensiero artistico e strumento
indispensabile di crescita civile e di affermazione
dell'identità nazionale.
2. La Repubblica promuove la correlazione dello spettacolo
con il patrimonio storico ed artistico, assicura la sua
diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione
nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed
imprenditoriale.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in
materia di spettacolo, secondo i princìpi di salvaguardia
degli interessi minimi ed essenziali della collettività, di
sussidiarietà, di prossimità e di efficacia, al fine di
assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di
libertà e di offrire un adeguato servizio di utilità
sociale.
2. La Repubblica riserva, nel campo dello spettacolo, un
impegno particolare alla educazione, alla formazione
professionale, alla tutela del lavoro, alla promozione e alla
diffusione delle varie forme di spettacolo, promuovendo
specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri
interessati, il coordinamento delle regioni, le università, le
istituzioni nazionali di formazione per l'alta
specializzazione e la cultura ed il servizio pubblico
radiotelevisivo.
3. La Repubblica, nell'ambito della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
programma la presenza dello spettacolo sul territorio
nazionale per garantire l'equilibrata diffusione dell'offerta
alla collettività e per favorirne la presenza nelle aree che
ne risultano prive.
Art. 3
(Competenze istituzionali).
1. In attuazione degli articoli 1 e 2 e nell'ambito di
quanto stabilito dalla parte seconda, titolo V, della
Costituzione, lo Stato, di intesa con le regioni, i comuni, le
province e le città metropolitane, individua strumenti di
cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire
l'affermazione dell'identità culturale nazionale e la
salvaguardia dello spettacolo quale valore sociale e formativo
della collettività nell'ambito della politica nazionale e
comunitaria.
2. Al fine di affermare il ruolo dello spettacolo nella
crescita culturale, sociale ed economica del Paese, e
nell'ambito della legislazione concorrente con le regioni,
spetta allo Stato:
a) tutelare e valorizzare le diverse tradizioni ed
esperienze;
b) assicurare la conservazione del patrimonio
storico ed artistico;
c) promuovere la contemporaneità, l'allestimento
di opere prime, la sperimentazione e la ricerca,
l'interdisciplinarità, la multimedialità e l'integrazione
multietnica delle culture;
d) promuovere l'integrazione con i beni
culturali;
e) operare, acquisito il parere della Conferenza
unificata, il riparto del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni,
tra quote di riserva statale e regionale;
f) sostenere direttamente le iniziative di
spettacolo ritenute, di intesa con la Conferenza unificata, di
rilevanza nazionale;
g) verificare l'efficacia e la congruità
dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti,
anche attraverso attività di osservatorio e di
monitoraggio;
h) dotare le aree meno servite di spazi
multimediali e promuovere l'adeguamento tecnologico delle
strutture;
i) salvaguardare la specificità dello spettacolo,
quale servizio culturale articolato e diffuso sull'intero
territorio nazionale, anche attraverso la surroga in caso di
inadempienze delle regioni e degli enti locali e specifiche
forme di coordinamento;
l) favorire iniziative volte a diffondere
all'estero l'espressione artistica nazionale;
m) accrescere l'efficienza dell'azione delle
amministrazioni pubbliche mediante la semplificazione delle
procedure e la loro operatività integrata.
3. Le regioni, al fine di garantire la razionale e
qualificata presenza dello spettacolo sull'intero territorio
nazionale, adeguano, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le proprie norme di legge e di
regolamento ai princìpi di cui alla medesima legge, ferma
restando la loro autonomia, dotandosi di idonee strutture
amministrative e degli adeguati strumenti di conoscenza del
fenomeno culturale.
4. I comuni, le province e le città metropolitane sono
titolari, oltre che di funzioni amministrative proprie, di
quelle conferite con apposita legge regionale sulla base dei
princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di
adeguatezza.
Art. 4.
(Sussidiarietà istituzionale).
1. L'attuazione della sussidiarietà tra lo Stato ed ogni
singola regione è attuata attraverso accordi di programma
triennali in cui sono individuati e fissati obiettivi e
priorità, nonché livelli di investimento economico dello
Stato, del territorio e di soggetti privati.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
accordi di programma tengono prioritariamente conto del
criterio storico d'intervento dello Stato nei confronti delle
attività dello spettacolo esistente alla data di entrata in
vigore della medesima legge.
3. E' istituito il Fondo perequativo dello spettacolo, di
seguito denominato "Fondo perequativo", gestito dallo Stato in
concorso con le regioni, per realizzare interventi in favore
delle aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea
delle attività dello spettacolo ed i livelli essenziali per il
loro sviluppo.
4. Al finanziamento del Fondo perequativo si provvede
tramite:
a) l'utilizzo di una quota dei proventi del lotto,
secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge
finanziaria;
b) l'utilizzo di una quota dei proventi del bingo,
secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge
finanziaria;
c) fondi statali dell'Unione europea appositamente
stanziati o utilizzabili allo scopo.
CAPO II
INTERVENTI DI RIFORMA
Art. 5.
(Ausili finanziari).
1. Gli interventi previsti dal presente capo sono
finalizzati alla riforma del sostegno pubblico allo
spettacolo, attuata in base al criterio dell'efficacia
conseguita in termini di valore aggiunto per la
collettività.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti incentivi fiscali per le attività dello
spettacolo secondo i seguenti criteri:
a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali,
nei limiti fissati dalla normativa europea;
b) detassazione degli utili reinvestiti
nell'attività, nella formazione e nella innovazione
tecnologica;
c) introduzione del tax shelter;
d) detassazione dei costi pubblicitari e di
affissione;
e) esenzione delle attività dello spettacolo
dall'imposta regionale sulle attività produttive;
f) agevolazioni fiscali relative alle utenze
connesse all'espletamento dell'attività delle sale di pubblico
spettacolo.
3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di
cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Gli artisti e i tecnici professionisti possono dedurre,
a decorrere dall'anno 2003, dall'imponibile IRPEF il 50 per
cento delle spese sostenute per vitto e alloggio per lo
svolgimento della loro attività.
5. L'intervento pubblico è commisurato alla particolare
valenza artistica del progetto realizzato ed ai risultati
conseguiti in termini di servizio sociale, di numero delle
presenze, dei livelli occupazionali assicurati, anche in base
al rischio culturale ed economico connesso allo svolgimento
dell'attività, ed alla capacità di autofinanziamento.
6 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è costituita una Società finanziaria per lo
spettacolo quale strumento economico del Ministero per i beni
e le attività culturali, incaricata dell'attuazione di azioni
finanziarie e formative a favore del sistema economico dello
spettacolo, del suo sostegno e sviluppo, quale volano per gli
investitori anche finanziari che vogliono destinare risorse al
settore.
7. Al capitale della Società finanziaria per lo spettacolo
partecipano lo Stato, attraverso il Fondo unico per lo
spettacolo ed il Fondo perequativo, le regioni e gli enti
locali territoriali con propri stanziamenti, le fondazioni
bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
e successive modificazioni, quale ampliamento delle proprie
finalità statutarie, ed eventuali soggetti privati. Le
modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici sono
determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze con
apposito provvedimento da adottare contestualmente alla
costituzione della Società.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 6.
(Contributo statale alla Società finanziaria per lo
spettacolo).
1. Per la realizzazione di programmi di investimento e di
sviluppo nel settore dello spettacolo è autorizzata
l'erogazione di un contributo a carico del bilancio dello
Stato in favore della Società finanziaria per lo spettacolo di
cui all'articolo 5, commi 6 e 7, nella misura di 50 milioni di
euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e
200 milioni di euro per l'anno 2004, da iscrivere nell'unità
previsionale di base 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo,
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. La Società finanziaria per lo spettacolo ha il compito
di gestire i contributi erogati ai sensi del comma 1 nonché i
fondi comunitari destinati a tale settore tenendo
prioritariamente conto dell'esigenza di garantirne l'uniforme
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
3. A decorrere dall'anno 2005, alla determinazione del
contributo di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nell'ambito
del Fondo unico per lo spettacolo.
4. I programmi di investimento finanziati mediante i
contributi di cui al comma 1 costituiscono oggetto di apposito
ed analitico rendiconto, che la Società finanziaria per lo
spettacolo presenta al Ministro per i beni e le attività
culturali entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento
all'esercizio finanziario relativo all'anno solare
precedente.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo
rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre
2001, n. 448.
Art. 7.
(Consulta dello spettacolo).
1. Nell'ambito della razionalizzazione degli organismi
consultivi e delle relative funzioni, è istituita, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta
dello spettacolo, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta, nominata entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della, presente legge, con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede,
è composta da cinque gruppi di esperti, rispettivamente, per
il cinema, il teatro, la musica, la danza e il circo e lo
spettacolo popolare.
3. Ciascun gruppo di esperti forma un comitato
tecnico-scientifico che è composto da cinque membri, in
posesso di comprovate specifiche competenze professionali nel
settore di riferimento e che non versino in situazione di
incompatibilità in rapporto alla contribuzione pubblica,
assunti con contratto di consulenza dal Ministero per i beni e
le attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
4. Ogni comitato tecnico-scientifico è costituito da:
a) due membri scelti in due rose di tre candidati
ciascuna proposte dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
c) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Unione delle province d'Italia;
d) un membro designato dal Ministro per i beni e
le attività culturali, scelto tra soggetti in possesso di
adeguati requisiti professionali relativi all'attività di
pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici
nelle attività culturali e all'analisi dei risultati di tali
interventi.
5. La Consulta, i cui componenti restano in carica tre
anni, con mandato non rinnovabile consecutivamente, svolge la
propria attività in sedute plenarie e di area esprimendo
pareri obbligatori e non vincolanti per il Ministro per i beni
e le attività culturali.
6. La Consulta esprime pareri su:
a) la ripartizione del Fondo unico per lo
spettacolo tra i diversi settori dello spettacolo e della
quota di competenza statale e la quota di competenza
regionale;
b) il decreto di riconoscimento delle iniziative
di rilevanza nazionale di cui all'articolo 9;
c) gli accordi di programma tra Stato e regioni di
cui all'articolo 4 sia in sede preventiva che consuntiva;
d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e
gli obiettivi perseguiti;
e) l'esame di questioni di rilievo generale
interessanti lo spettacolo.
7. I comitati tecnico-scientifici esprimono pareri su:
a) la valutazione preventiva e consuntiva dei
progetti di attività delle iniziative settoriali di rilevanza
nazionale;
b) gli esiti settoriali degli accordi di programma
tra Stato e regioni di cui all'articolo 4.
8. All'atto di insediamento della Consulta sono soppressi
il Comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni
consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e seguenti, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Art. 8.
(Delega al Governo).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi recanti norme per la trasformazione di
enti, organismi ed istituzioni pubbliche nonché la
rideterminazione delle iniziative nel settore dello spettacolo
la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali, secondo i princìpi e
criteri direttivi stabiliti al comma 2.
2. Nell'esercizio della delega, il Governo si atterrà,
oltre ai princìpi generali stabiliti dalla presente legge, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma 1,
incluse le fondazioni lirico-sinfoniche, ed in società di
diritto privato degli enti dotati di autonomia finanziaria;
b) promozione di una diffusa partecipazione di
privati, persone fisiche e giuridiche, al finanziamento e alla
gestione dei soggetti di cui al comma 1;
c) adozione da parte dei soggetti di cui al comma
1 di modalità operative volte a garantire la semplificazione,
l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali;
d) semplificazione, riorganizzazione e
ridefinizione delle finalità pubbliche di Cinecittà
Holding, dell'Ente teatrale italiano, della Società di
cultura "La Biennale" di Venezia, della fondazione Istituto
nazionale del dramma antico, delle ex fondazioni
lirico-sinfoniche, dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e
degli organismi di promozione e di formazione del pubblico.
CAPO III
ATTIVITA' SETTORIALI
Art. 9.
(Individuazione e riconoscimento
delle iniziative).
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, acquisito il parere della Conferenza unificata, è
attribuito il riconoscimento di rilevanza nazionale alle
iniziative dello spettacolo che presentano:
a) comprovata esperienza decennale artistica,
organizzativa e manageriale nella realizzazione di un
qualificato progetto culturale;
b) rilievo nazionale della attività, testimoniato
anche dalla costante presenza in un ambito sovraregionale;
c) qualificata presenza all'estero;
d) impegno continuativo, con impiego di un nucleo
artistico, tecnico ed organizzativo stabile, per la
realizzazione di un organico progetto pluriennale;
e) tutela della tradizione nazionale e
realizzazione di attività di innovazione della scena artistica
anche attraverso la valorizzazione di nuovi talenti e la
sensibilizzazione del pubblico giovanile;
f) presenza di una qualificata attività
laboratoriale e di iniziative collaterali per la divulgazione,
la promozione e la diffusione dello spettacolo;
g) impegno nell'attività di qualificazione ed
aggiornamento professionale in collaborazione con gli
organismi allo scopo preposti;
h) adeguata presenza di spettatori e attuazione di
servizi socio-culturali per la collettività;
i) adeguata gestione economica ed equilibrio di
bilancio, tenuto altresì conto, ai sensi dell'articolo 8, di
un'adeguata e significativa presenza sussidiaria dei
privati.
2. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto al parere
della Consulta che provvede, altresì, alla periodica verifica
della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche
necessari per il riconoscimento.
Art. 10.
(Attività cinematografiche).
1. Il cinema, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della
cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della
collettività.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, valorizza l'industria cinematografica con riferimento
all'attività produttiva, distributiva e di esercizio e, in
particolare, incentiva:
a) promozione e coordinamento di iniziative per lo
sviluppo della produzione cinematografica nazionale in Italia
e all'estero;
b) creazione di un circuito dedicato alla
programmazione di film italiani ed europei;
c) conservazione e diffusione, a fini culturali ed
educativi, del patrimonio filmico nazionale;
d) attività di alta formazione artistica e
tecnica, e di diffusione della didattica cinematografica.
3. Lo Stato concorre a:
a) attivare progetti cinematografici, in concorso
con l'Istituto Luce e con soggetti privati;
b) realizzare annualmente un massimo di dieci
opere prime, individuate dal comitato tecnico-scientifico per
il cinema, di cui all'articolo 7, comma 3, di cui incentiva
l'utilizzo nelle sue diverse forme;
c) realizzare dieci film italiani o europei di
particolare interesse culturale e spettacolare individuati dal
comitato tecnico-scientifico per il cinema, il cui impegno e
rischio economico richiedano, in forma sussidiaria,
l'intervento pubblico.
4. L'intervento economico dello Stato concorre fino ad un
importo massimo del 50 per cento dell'investimento privato
nella produzione; ulteriori interventi sono previsti in fase
distributiva per garantire un periodo minimo di programmazione
obbligatoria in sala e realizzare tempestive campagne
pubblicitarie e promozionali anche televisive.
5. Lo Stato si impegna a ridefinire il rapporto tra cinema
e televisione al fine di ottimizzare l'utilizzo del prodotto
filmico e la sua diffusione attraverso l'evoluzione funzionale
e tecnologica dei mezzi di comunicazione di massa e dei
sistemi distributivi.
6. Al fine di valorizzare la presenza cinematografica
all'estero, con particolare riferimento all'Unione europea,
l'Italia promuove accordi di collaborazione, coproduzione e
codistribuzione con altri Stati al fine di diffondere sul
territorio comunitario i film realizzati con il concorso
pubblico e valorizzare la cinematografia europea nei suoi
diversi aspetti, tendenze e tradizioni.
7. Particolare attenzione è riservata all'ammodernamento e
all'adeguamento tecnologici delle strutture e all'apertura di
nuove sale, multisale e multiplex promuovendo indagini
ricognitive tese a individuare le aree geografiche meno
servite, i comprensori interessati e i potenziali bacini di
utenza.
8. Investimenti agevolati sono previsti per la
realizzazione di sale cinematografiche e multisale nelle aree
individuate, ai sensi del comma 7, nonché per l'adeguamento e
l'ammodernamento delle monosale nei centri storici delle
città.
9. Al fine di ampliare, migliorare e qualificare
l'incontro tra l'offerta e la domanda cinematografica, la
realizzazione di nuovi multiplex è subordinata ai
seguenti criteri:
a) prelazione a partecipare, con possibilità di
cambiamento della destinazione d'uso, per gli esercenti
dell'area geografica interessata; ove non esercitata, la
prelazione è riservata in via prioritaria a società italiane
e, in subordine, a società europee e americane;
b) destinazione di una quota di programmazione a
film italiani ed europei;
c) destinazione di una o più sale ad attività
polivalenti dello spettacolo.
Art. 11.
(Attività teatrali).
1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica,
costituisce aspetto fondamentale della cultura ed
insostituibile valore sociale e formativo della
collettività.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, tutela e valorizza le attività teatrali professionali
e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con
riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione
e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto di stabilità tra un complesso
organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la
collettività di un territorio per realizzare un progetto
integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il
teatro per le nuove generazioni;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolare
riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di
equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività
nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione dello
spettacolo e di promozione e formazione del pubblico, in
particolare giovanile, volta diffondere la cultura
teatrale;
e) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento professionali, del personale artistico e
tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) eventi e manifestazioni a carattere di
festival per il confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche sia italiane che straniere;
g) la diffusione della presenza del teatro
italiano all'estero.
Art. 12.
(Attività musicali).
1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della
cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della
collettività.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, tutela e valorizza le attività musicali professionali
in tutti i suoi generi e manifestazioni e ne valorizza lo
sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive,
di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità,
promuovono:
a) la conservazione del patrimonio storico della
musica;
b) la produzione contemporanea di nuovi autori,
interpreti ed esecutori nazionali;
c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi
linguaggi musicali;
d) la diffusione della cultura musicale
sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione
di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione
del pubblico, in particolare giovanile;
e) eventi e manifestazioni a carattere
promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche sia italiane che straniere;
f) la formazione e lo studio dello strumento
musicale e del canto anche attraverso forme di collaborazione
con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la
realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione
professionale;
g) la diffusione della produzione musicale
nazionale all'estero.
Art. 13.
(Attività di danza).
1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di
promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e
manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed
insostituibile valore sociale e formativo della
collettività.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, favorisce lo sviluppo delle attività professionali di
danza che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto permanente tra un complesso
organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la
collettività di un territorio per realizzare un progetto
integrato di produzione, promozione ed ospitalità di
particolare valenza culturale e con significativa attenzione
alla tradizione della danza;
b) la sperimentazione e la ricerca della nuova
espressività coreutica e l'integrazione delle arti
sceniche;
c) un itinerario geografico che valorizzi
l'incontro tra domanda ed offerta della danza, anche con
particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in
un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la
collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione della
danza e di promozione e formazione del pubblico, in
particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio
sociale, la cultura della danza in un determinato ambito
territoriale e a sostenere l'attività produttiva;
e) la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento professionali del personale artistico e
tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) eventi e manifestazioni a carattere
promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche sia italiane che straniere;
g) la diffusione della presenza della danza
italiana all'estero.
Art. 14.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e
spettacolo popolare).
1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione
circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada
e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore
sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al
comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo
comma 1 nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene
lo sviluppo attraverso:
a) la produzione di spettacoli di significativo
valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da
persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un
complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico
che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta, anche con
particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in
un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la
collettività, nella fruizione di un servizio culturale;
b) iniziative promozionali, quali festival
nazionali e internazionali e attività editoriali;
c) iniziative di consolidamento e di sviluppo
dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare
mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e
aggiornamento professionali;
d) la diffusione della presenza delle attività di
cui al presente comma all' estero;
e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti
ad eventi fortuiti occorsi in Italia o all'estero;
f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali;
g) la ristrutturazione di aree attrezzate.
3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione
dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso
l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei
necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento
di tale attività.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si
applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio
ambulante.