XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2963
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 25 maggio
1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
"La richiesta del referendum per il distacco da una
regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, per
formare una nuova regione o per aggregarsi ad altra esistente,
deve essere corredata dalle deliberazioni, identiche
nell'oggetto, rispettivamente del consiglio provinciale o del
consiglio comunale della provincia o del comune ovvero delle
province o dei comuni di cui si propone il distacco";
Art. 2.
1. All'articolo 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole da: ", verificando"
sino alla fine del comma, sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la
legittimità della richiesta di referendum è
immediatamente comunicata al sindaco del comune richiedente ed
allo stesso consiglio comunale, ovvero al presidente della
provincia e al consiglio provinciale, nonché al delegato che
ha provveduto al deposito".
Art. 3.
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 44 della
legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:
"Il referendum è indetto nella provincia o nel
comune ovvero nelle province o nei comuni con le modalità
previste dai rispettivi statuti provinciale o comunale e dai
relativi regolamenti per il referendum. In ogni caso, il
referendum è indetto entro tre mesi dalla comunicazione
di legittimità della richiesta da parte dell'Ufficio centrale
per il referendum, per una data di non oltre tre mesi da
quella dell'atto con cui l'ente territoriale la fissa.
L'indizione del referendum può tuttavia essere
ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere
la convocazione degli elettori per detto referendum con
quella di altre consultazioni referendarie o elettorali.
Il referendum è indetto nel territorio della
provincia o del comune ovvero delle province o dei comuni che
hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 42 per
modificare la loro collocazione regionale".
Art. 4.
1. Al quarto comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio
1970, n. 352, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"corredato dal parere delle regioni interessate, se
pervenuti".
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 5.
1. Per l'effettuazione del referendum già oggetto di
deliberazioni comunali o provinciali, i termini di cui
all'articolo 44, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge,
decorrono dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.