XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2936




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario che, in possesso della laurea universitaria abilitante, tratta direttamente e in via autonoma, nel rispetto della normativa vigente, le affezioni patologiche del piede nonché il piede doloroso e le alterazioni posturopediche con metodi preventivi, diagnostici e terapeutici.
        2. Il podologo:

            a) tratta le patologie del piede di cui al comma 1, sia a livello cutaneo che sottocutaneo, utilizzando anestetici ad effetto locale; a scopo terapeutico, predispone e applica ortesi correlate alle affezioni del piede;

            b) effettua esami diagnostici impiegando tecnologie non invasive, nonché apparecchiature per immagini, limitatamente al proprio ambito di attività;

            c) svolge attività di educazione sanitaria podologica.

        3. Il podologo individua e segnala al medico le condizioni patologiche che non rientrano nel proprio ambito di attività.



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