XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2936
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale del podologo con
il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario che,
in possesso della laurea universitaria abilitante, tratta
direttamente e in via autonoma, nel rispetto della normativa
vigente, le affezioni patologiche del piede nonché il piede
doloroso e le alterazioni posturopediche con metodi
preventivi, diagnostici e terapeutici.
2. Il podologo:
a) tratta le patologie del piede di cui al comma
1, sia a livello cutaneo che sottocutaneo, utilizzando
anestetici ad effetto locale; a scopo terapeutico, predispone
e applica ortesi correlate alle affezioni del piede;
b) effettua esami diagnostici impiegando
tecnologie non invasive, nonché apparecchiature per immagini,
limitatamente al proprio ambito di attività;
c) svolge attività di educazione sanitaria
podologica.
3. Il podologo individua e segnala al medico le condizioni
patologiche che non rientrano nel proprio ambito di
attività.