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1. Nello stato di
previsione dell'entrata,
negli stati di previsione dei
Ministeri e nei bilanci delle
Amministrazioni autonome,
approvati con legge 28
dicembre 2001, n. 449, sono
introdotte, per l'anno
finanziario 2002, le
variazioni di cui alle
annesse tabelle. |
Identico (per le
variazioni apportate dal
Senato alle tabelle nn. 1, 2
e 14, si vedano le pagg. 7, 9
e 23). |
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1. Il comma 4
dell'articolo 2 della legge
28 dicembre 2001, n. 449, è
sostituito dal seguente: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 48.000 milioni di euro". 2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, è sostituito dal seguente: "8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.737.302.825, 416.448.279, 364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982". |
Identico. |
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3. Al comma 15
dell'articolo 2 della legge
28 dicembre 2001, n. 449, le
parole: "del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato"" sono
sostituite dalle seguenti:
"dei centri di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" e "Politiche di
sviluppo e di coesione"" e
dopo le parole: ""Interventi
diversi" (interventi)" sono
inserite le seguenti: ";
Fondo da ripartire per
interventi nelle aree
depresse, iscritto nell'unità
previsionale di base "Aree
depresse" (investimenti);
Fondo da ripartire per la
costituzione di unità
tecniche di supporto alla
programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici,
iscritto nell'unità
previsionale di base
"Programmazione, valutazione
e monitoraggio degli
investimenti pubblici"
(interventi)". |
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4. All'articolo 2 della
legge 28 dicembre 2001, n.
449, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi: "34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite all'entrata del bilancio |
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dello Stato per effetto
delle modifiche apportate con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28
marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
137 del 13 giugno 2002, al
riparto dei fondi derivanti
dai proventi UMTS disposto ai
sensi dell'articolo 103 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388. 34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per i compensi ai membri della commissione che gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204". |
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1. Le modifiche alle
unità previsionali di base
individuate per il 2002
nell'allegato 1 alla legge 28
dicembre 2001, n. 449, sono
riportate nell'allegato 1
alla presente legge. |
Identico. |
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