XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2923-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica


Art. 1.

(Disposizioni
generali).
Art. 1.

(Disposizioni
generali).

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono introdotte, per l'anno finanziario 2002, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Identico (per le variazioni apportate dal Senato alle tabelle nn. 1, 2 e 14, si vedano le pagg. 7, 9 e 23).


Art. 2.

(Stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle
finanze).
Art. 2.

(Stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle
finanze).

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, è sostituito dal seguente:

"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 48.000 milioni di euro".

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, è sostituito dal seguente:

"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.737.302.825, 416.448.279, 364.596.347, 2.140.585.169 e 10.290.137.982".
Identico.
3. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le parole: "del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "dei centri di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione"" e dopo le parole: ""Interventi diversi" (interventi)" sono inserite le seguenti: "; Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi)".

4. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite all'entrata del bilancio
dello Stato per effetto delle modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per i compensi ai membri della commissione che gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".


Art. 3.

(Allegati).
Art. 3.

(Allegati).

1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2002 nell'allegato 1 alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.
Identico.


MODIFICAZIONI ALLE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE
DELLA SPESA (1)


(1) Le parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera sono stampate in neretto.
Per l'allegato 1 e per le tabelle relative ai singoli stati di previsione, nel testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. n. 2923.

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