XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2923
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni
autonome, approvati con legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono
introdotte, per l'anno finanziario 2002, le variazioni di cui
alle annesse tabelle.
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze).
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre
2001, n. 449, è sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli
pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito
in 48.000 milioni di euro".
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre
2001, n. 449, è sostituito dal seguente:
"8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7,
8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di
base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti, rispettivamente, in euro 1.856.219.663,
416.448.279, 364.596.347, 2.258.244.775 e 10.290.137.982".
3. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre
2001, n. 449, le parole: "centro di responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "centri
di responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" e
"Politiche di sviluppo e di coesione"" e dopo le parole:
""Interventi diversi" (interventi)" sono inserite le seguenti:
"Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse,
iscritto nell'unità previsionale di base "Aree depresse"
(investimenti), Fondo da ripartire per la costituzione di
unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,
iscritto nell'unità previsionale di base "Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici"
(interventi)".
4. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente
unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni
su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in
relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unità
previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e
l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai
sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle
pertinenti unità previsionali di base degli stati di
previsione delle Amministrazioni interessate, le somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto
delle modifiche apportate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto
dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi
dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
Art. 3.
(Allegati).
1. Le modifiche alle unità previsionali di base
individuate per il 2002 nell'allegato 1 alla legge 28 dicembre
2001, n. 449, sono riportate nell'allegato 1 alla presente
legge.