XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2906
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Coloro che hanno iniziato la frequenza di corsi di
formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in
mediazione, di cui alla lettera e) del comma 3
dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57, hanno
diritto all'iscrizione nel citato ruolo anche se privi del
titolo di studio richiesto dalla citata lettera e) del
comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, a condizione che:
a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi
al corso frequentato, anche successivamente alla data di
entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;
b) siano in possesso del titolo di studio
richiesto dal citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989,
nel testo previgente alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 57 del 2001;
c) siano in possesso degli altri requisiti
previsti dalla citata legge n. 57 del 2001.