XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2906




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Coloro che hanno iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione, di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57, hanno diritto all'iscrizione nel citato ruolo anche se privi del titolo di studio richiesto dalla citata lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, a condizione che:

                a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

                b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dal citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 57 del 2001;

                c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla citata legge n. 57 del 2001.



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