XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2904
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai giovani aventi un'etā non superiore ai ventuno anni
che non siano parte di un rapporto di lavoro subordinato o
autonomo, che abbiano iniziato un corso di studi universitari
e il cui reddito familiare sia inferiore a 20.000 euro annui,
č garantita una copertura assicurativa ai fini
dell'acquisizione dei diritti pensionistici.
2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono
riconosciuti contributi figurativi accreditati per il periodo
corrispondente alla durata del corso legale di laurea.
Art. 2.
1. Ai laureati di etā non superiore ai ventotto anni che,
per l'espletamento della loro attivitā professionale, svolgano
attivitā di tirocinio si applicano le disposizioni previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.