XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2904




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai giovani aventi un'etā non superiore ai ventuno anni che non siano parte di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che abbiano iniziato un corso di studi universitari e il cui reddito familiare sia inferiore a 20.000 euro annui, č garantita una copertura assicurativa ai fini dell'acquisizione dei diritti pensionistici.
        2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti contributi figurativi accreditati per il periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea.


Art. 2.

        1. Ai laureati di etā non superiore ai ventotto anni che, per l'espletamento della loro attivitā professionale, svolgano attivitā di tirocinio si applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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