XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2879




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di vigilanza sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa", di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari. La nomina dei componenti la Commissione è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun parlamentare membro effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, incarico di Governo o cessazione dal mandato parlamentare.
        3. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima.
        4. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.


Art. 2.

        1. Prima dell'inizio dei suoi lavori la Commissione predispone il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione.
        2. La Commissione elegge il presidente e il vicepresidente tra i suoi componenti.

Art. 3.

        1. La Commissione:

                a) vigila sull'andamento gestionale e contabile delle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa";

                b) verifica che le società di cui alla lettera a) svolgano le loro attività nel rispetto della legislazione vigente e dei rispettivi statuti;

                c) verifica che gli organi delle società di cui alla lettera a) svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;

                d) verifica che la destinazione delle risorse delle società di cui alla lettera a) sia conforme alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;

                e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alle società di cui alla lettera a) sia ispirata a princìpi di valorizzazione dello stesso.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:

                a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

                b) chiedere agli organi sociali di riferire in merito:

                1) all'esito di eventuali operazioni di cartolarizzazione;

                2) agli andamenti gestionali, con particolare riferimento all'emissione di titoli, al livello di indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi patrimoni;

                c) avvalersi della consulenza di esperti scelti tra personalità di riconosciuta professionalità in materia di contabilità pubblica, diritto amministrativo, economia aziendale ed economia finanziaria.
        3. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società di cui al comma 1, lettera a), ivi compresi i soggetti incaricati della revisione contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia del demanio, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.
        4. La Commissione riferisce con relazione annuale ai Presidenti delle Camere sull'attività da essa svolta.


Art. 4.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle società di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.



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