XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2879
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di vigilanza
sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture
Spa", di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi
parlamentari. La nomina dei componenti la Commissione è
effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per ciascun parlamentare membro effettivo
della Commissione è nominato un supplente, chiamato a
sostituirlo in caso di dimissioni, incarico di Governo o
cessazione dal mandato parlamentare.
3. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di
ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera,
sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla
medesima.
4. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima
riunione delle nuove Camere.
Art. 2.
1. Prima dell'inizio dei suoi lavori la Commissione
predispone il proprio regolamento interno che è emanato di
intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i
rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le
modalità per il funzionamento della Commissione.
2. La Commissione elegge il presidente e il vicepresidente
tra i suoi componenti.
Art. 3.
1. La Commissione:
a) vigila sull'andamento gestionale e contabile
delle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture
Spa";
b) verifica che le società di cui alla lettera
a) svolgano le loro attività nel rispetto della
legislazione vigente e dei rispettivi statuti;
c) verifica che gli organi delle società di cui
alla lettera a) svolgano le funzioni ad essi attribuite
in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta
gestione, nel rispetto della legislazione vigente;
d) verifica che la destinazione delle risorse
delle società di cui alla lettera a) sia conforme alla
legislazione vigente e ai rispettivi statuti;
e) verifica che la gestione del patrimonio dello
Stato trasferito alle società di cui alla lettera a) sia
ispirata a princìpi di valorizzazione dello stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione
può:
a) chiedere al Ministro dell'economia e delle
finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di
indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
b) chiedere agli organi sociali di riferire in
merito:
1) all'esito di eventuali operazioni di
cartolarizzazione;
2) agli andamenti gestionali, con particolare
riferimento all'emissione di titoli, al livello di
indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi
patrimoni;
c) avvalersi della consulenza di esperti scelti
tra personalità di riconosciuta professionalità in materia di
contabilità pubblica, diritto amministrativo, economia
aziendale ed economia finanziaria.
3. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può
svolgere audizioni degli organi delle società di cui al comma
1, lettera a), ivi compresi i soggetti incaricati della
revisione contabile, di rappresentanti della Corte dei conti,
della Banca d'Italia, della Cassa depositi e prestiti,
dell'Agenzia del demanio, e di ogni altro soggetto, pubblico o
privato, che ritenga opportuno.
4. La Commissione riferisce con relazione annuale ai
Presidenti delle Camere sull'attività da essa svolta.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e
sulla situazione contabile delle società di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3.