XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2846
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I centri per l'impiego o gli altri organi individuati
dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge predispongono apposite
graduatorie di soggetti idonei, ai sensi del comma 2, ad
espletare le mansioni di segretario di seggio elettorale.
2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è
subordinata alla presentazione, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da
parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
c) essere residenti nei comuni appartenenti per
competenza al territorio del centro per l'impiego o altro
organo di cui al comma 1 ove si presenta la domanda;
d) essere iscritti alla prima classe delle liste
di collocamento;
e) non avere superato il quarantesimo anno di
età;
f) essere in possesso del diploma di scuola media
superiore.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è
documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente.
Alla domanda è allegata altresì autocertificazione che attesti
lo stato di famiglia.
Art. 2.
1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono
compilate e aggiornate con cadenza annuale e sono inviate alla
direzione provinciale del lavoro almeno due mesi prima della
data di convocazione dei comizi elettorali.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'interno stabilisce, con
proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli al
fine della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo
1, comma 1.