XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2830
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 2 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n.
1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
1931, n. 1783, č sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'Ente č amministrato da un consiglio
di amministrazione, composto da un presidente, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro delle attivitā produttive, e da ventisei membri di
cui:
a) dieci risicoltori;
b) un rappresentante dei proprietari di fondi
rustici dati in locazione;
c) sei industriali risieri;
d) tre commercianti di riso;
e) due rappresentanti dei lavoratori del settore
risicolo;
f) tre rappresentanti delle province di Novara,
Pavia e Vercelli;
g) un rappresentante dei tecnici risicoli.
2. Il presidente ed i membri del consiglio di
amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere
confermati. I membri del consiglio di amministrazione di cui
alle lettere a), b), c), d) e g) del comma 1 sono
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro delle attivitā
produttive, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie cui appartengono i medesimi
membri. I membri di cui alla lettera e) del comma 1 sono
designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I
membri di cui alla lettera f) del comma 1 sono designati
dai presidenti delle province di Novara, Pavia e Vercelli".