XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2830




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 2 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, č sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. L'Ente č amministrato da un consiglio di amministrazione, composto da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive, e da ventisei membri di cui:

                a) dieci risicoltori;

                b) un rappresentante dei proprietari di fondi rustici dati in locazione;

                c) sei industriali risieri;

                d) tre commercianti di riso;

                e) due rappresentanti dei lavoratori del settore risicolo;

                f) tre rappresentanti delle province di Novara, Pavia e Vercelli;

                g) un rappresentante dei tecnici risicoli.

            2. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attivitā produttive, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie cui appartengono i medesimi membri. I membri di cui alla lettera e) del comma 1 sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri di cui alla lettera f) del comma 1 sono designati dai presidenti delle province di Novara, Pavia e Vercelli".



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