XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2816
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Istituto di studi politici "S. Pio V", con sede in
Roma, di seguito denominato "Istituto", è ente di ricerca non
strumentale, dotato di ordinamento autonomo ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
L'Istituto ha lo scopo, ai sensi del vigente statuto
dell'Istituto medesimo, di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2
agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996, di
promuovere ed incentivare, in Italia e all'estero, le ricerche
e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare
riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi
della società contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in
particolare:
a) promuove studi, seminari, congressi, iniziative
culturali, di comunicazione e formazione su temi di interesse
politico, storico e istituzionale;
b) esegue ricerche e svolge attività di assistenza
tecnica e supporto operativo in ambito istituzionale per conto
di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di
organismi internazionali, cura la pubblicazione di studi e
ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi
e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per
ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
d) eroga premi per la ricerca;
e) svolge, anche attraverso la costituzione di
appositi istituti, attività di formazione nei settori di
competenza dell'Istituto stesso.
3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2
l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e
convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed
economiche, italiane ed estere che operano nei settori di
attività indicati al comma 1.
Art. 2.
1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di
organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e
contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione
didattica e scientifica, la dotazione organica ed il
trattamento giuridico ed economico del personale docente e non
docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.
Art. 3.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla
presente legge, all'Istituto è concesso un contributo pari a
2.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004,
a titolo di sostegno per l'espletamento delle attività
statutarie.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali,
l'Istituto può avvalersi, oltre che delle rendite derivanti
dal proprio patrimonio, anche dei contributi di
amministrazioni pubbliche e di privati.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 2.100.000 euro annui per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.