XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2816




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'Istituto di studi politici "S. Pio V", con sede in Roma, di seguito denominato "Istituto", è ente di ricerca non strumentale, dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha lo scopo, ai sensi del vigente statuto dell'Istituto medesimo, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996, di promuovere ed incentivare, in Italia e all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.
        2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

            a) promuove studi, seminari, congressi, iniziative culturali, di comunicazione e formazione su temi di interesse politico, storico e istituzionale;

            b) esegue ricerche e svolge attività di assistenza tecnica e supporto operativo in ambito istituzionale per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali, cura la pubblicazione di studi e ricerche;

            c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

            d) eroga premi per la ricerca;

            e) svolge, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

        3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2 l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.


Art. 2.

        1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.


Art. 3.

        1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, all'Istituto è concesso un contributo pari a 2.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, a titolo di sostegno per l'espletamento delle attività statutarie.
        2. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Istituto può avvalersi, oltre che delle rendite derivanti dal proprio patrimonio, anche dei contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.


Art. 4.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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