XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2803
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sgravi fiscali per le imprese).
1. Al fine di favorire la trasformazione professionale
dello strumento militare e la sua integrazione nella società,
alle imprese situate nel territorio nazionale che assumono con
contratto di formazione lavoro i giovani che hanno terminato
senza demerito la ferma volontaria prefissata contratta con le
Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 14 novembre 2000, n. 331, sono concessi
i benefìci previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. I benefìci di cui al comma 1 sono prorogati per
ulteriori due anni a favore delle imprese che provvedano, alla
scadenza, alla trasformazione del contratto di formazione
lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 2.
(Riconoscimento dei titoli formativi
del personale in ferma prefissata).
1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce,
sulla base dei programmi previsti e ai fini dell'automatico
conseguimento, le corrispondenze tra i titoli di studio
richiesti dalle disposizioni vigenti sull'ordinamento
scolastico e i corsi di formazione generale, professionale e
di specializzazione frequentati dal personale militare in
ferma volontaria prefissata di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 14 novembre 2000, n. 331, nel
corso della ferma o del servizio.
Art. 3.
(Inserimento nel mondo del lavoro).
1. Al fine di promuovere l'inserimento nel mondo del
lavoro dei volontari in ferma prefissata della durata di
cinque anni al termine della ferma stessa, gli Stati maggiori
di Forza armata possono autorizzare la partecipazione del
medesimo personale a corsi volti alla formazione o alla
qualificazione del personale organizzati da confederazioni,
aziende, imprese e società che, al termine degli stessi corsi,
si impegnano ad assumere i citati volontari.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è
autorizzata a decorrere dal compimento del sesto mese
antecedente l'adempimento della ferma di cui al medesimo
comma 1.
3. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 è considerata,
a tutti gli effetti, prestazione di servizio. I programmi
degli stessi corsi sono concordati con l'ufficio per il
collocamento al lavoro dei militari volontari congedati di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 30
settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
276 del 7 novembre 1966, e non possono eccedere il normale
orario di lavoro.
4. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 la
responsabilità dell'impiego del personale militare volontario
è devoluta ai responsabili delle confederazioni, aziende,
imprese e società che organizzano i medesimi corsi.
Art. 4.
(Equipollenza dei titoli
o dei crediti formativi).
1. Con decreto del Ministro dell' istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della
difesa e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita,
sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei
titoli ovvero dei crediti formativi conseguiti al termine di
corsi di formazione generale, professionale e di
specializzazione, frequentati dai volontari in ferma
prefissata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, con i titoli rilasciati
dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguiti
con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, e
successive modificazioni, anche ai fini dell'ammissione agli
esami per il conseguimento dei diplomi di maturità
professionale.