XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2803




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sgravi fiscali per le imprese).

        1. Al fine di favorire la trasformazione professionale dello strumento militare e la sua integrazione nella società, alle imprese situate nel territorio nazionale che assumono con contratto di formazione lavoro i giovani che hanno terminato senza demerito la ferma volontaria prefissata contratta con le Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 14 novembre 2000, n. 331, sono concessi i benefìci previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
        2. I benefìci di cui al comma 1 sono prorogati per ulteriori due anni a favore delle imprese che provvedano, alla scadenza, alla trasformazione del contratto di formazione lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato.


Art. 2.

(Riconoscimento dei titoli formativi
del personale in ferma prefissata).

        1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, sulla base dei programmi previsti e ai fini dell'automatico conseguimento, le corrispondenze tra i titoli di studio richiesti dalle disposizioni vigenti sull'ordinamento scolastico e i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione frequentati dal personale militare in ferma volontaria prefissata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 14 novembre 2000, n. 331, nel corso della ferma o del servizio.

Art. 3.

(Inserimento nel mondo del lavoro).

        1. Al fine di promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari in ferma prefissata della durata di cinque anni al termine della ferma stessa, gli Stati maggiori di Forza armata possono autorizzare la partecipazione del medesimo personale a corsi volti alla formazione o alla qualificazione del personale organizzati da confederazioni, aziende, imprese e società che, al termine degli stessi corsi, si impegnano ad assumere i citati volontari.
        2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è autorizzata a decorrere dal compimento del sesto mese antecedente l'adempimento della ferma di cui al medesimo comma 1.
        3. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 è considerata, a tutti gli effetti, prestazione di servizio. I programmi degli stessi corsi sono concordati con l'ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 7 novembre 1966, e non possono eccedere il normale orario di lavoro.
        4. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 la responsabilità dell'impiego del personale militare volontario è devoluta ai responsabili delle confederazioni, aziende, imprese e società che organizzano i medesimi corsi.


Art. 4.

(Equipollenza dei titoli
o dei crediti formativi).

        1. Con decreto del Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli ovvero dei crediti formativi conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione, frequentati dai volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 14 novembre 2000, n. 331, con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguiti con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, e successive modificazioni, anche ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento dei diplomi di maturità professionale.



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