XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2795
PROPOSTA DI LEGGE
Art. l.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, i comuni, anche in
forma associata o consorziata, concorrono, assieme ai soggetti
giā previsti dalle disposizioni vigenti, alla ripartizione
della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme
devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi di
cooperazione decentrata orizzontale e a sostegno di progetti
di volontariato sociale, senza fini di lucro.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge per
"cooperazione decentrata orizzontale" si intende la
cooperazione tra comunitā locali situate nei Paesi in via di
sviluppo o in transizione e quelle dei Paesi industrializzati
che abbia come scopo la realizzazione di programmi di
intervento di sviluppo umano a livello locale.
3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 č
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo i
comuni sono indicati come "comuni per la cooperazione
decentrata e il volontariato sociale".
4 In caso di scelta non espressa da parte dei contribuenti
i comuni, anche in forma associata o consorziata, partecipano
alla quota relativa in proporzione alle scelte espresse.
5. Al fine dell'applicazione della presente legge č
costituito presso l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) un fondo denominato "otto per mille ai comuni per la
cooperazione decentrata e il volontariato sociale". Su tale
fondo, a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
lo Stato versa annualmente la somma di cui al comma 1
calcolata sulla base delle dichiarazioni annuali dei
contribuenti.
6. La quota devoluta ai comuni, anche in forma associata o
consorziata, per i fini previsti dalla presente legge deve
esplicitamente comparire nel bilancio del comune, o dei
singoli comuni costituenti associazione o consorzio, sotto la
voce "destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF per progetti
di cooperazione decentrata e di volontariato sociale".
7. La quota di cui al comma 6 non č computata ai fini del
calcolo dello 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli
delle entrate correnti dei bilanci di previsione, di cui
all'articolo 272, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. I comuni, costituiti anche in forma associata o
consorziata, possono accedere al fondo di cui al comma 5 per
la realizzazione di progetti di cooperazione decentrata e di
volontariato sociale, approvati dal consiglio comunale, in
misura percentuale al numero dei residenti. Il fondo č
comunque annualmente ripartito tra tutti i comuni, anche in
forma associata o consorziata, che presentano progetti di
cooperazione decentrata e di volontariato sociale.
9. I comuni che intendono accedere al fondo di cui al
comma 5 devono presentare annualmente, entro il mese di
ottobre, all'ANCI una relazione sui progetti di cooperazione
decentrata e di volontariato sociale alla realizzazione dei
quali č destinato il finanziamento. L'ANCI, entro il
successivo mese di febbraio, deve presentare al Parlamento una
relazione sull'applicazione della presente legge e sulla
destinazione delle somme devolute dai contribuenti ai sensi
del comma 1.
10. Ai fini dell'utilizzazione del fondo di cui al comma
5, nell'ambito e per la realizzazione dei progetti di cui al
comma 2, i comuni, anche in forma associata o consorziata,
possono coinvolgere organizzazioni di volontariato,
associazioni professionali, scuole, strutture sanitarie,
sindacati, universitā. Possono partecipare alla realizzazione
dei progetti di cui alla presente legge i soggetti che
presentano i seguenti requisiti:
a) sono costituiti con atto pubblico ai sensi del
codice civile;
b) non perseguono fini di lucro;
c) non sono in alcun modo collegati con altri
soggetti aventi finalitā di lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attivitā di
cooperazione allo sviluppo o di volontariato sociale negli
ultimi due anni;
e) svolgono attivitā e interventi nei seguenti
campi:
1) promozione di relazioni pacifiche, collaborative,
eque e solidali tra i popoli e le comunitā;
2) rispetto dei diritti umani, civili, politici,
economici, sociali e culturali delle persone e dei popoli;
3) promozione dei diritti delle donne;
4) salvaguardia e promozione dei diritti
dell'infanzia;
5) sviluppo eco-compatibile nel rispetto e nella
valorizzazione delle risorse umane e naturali;
6) lotta all'analfabetismo, promozione dell'istruzione
di base;
7) educazione ad una societā multietnica;
8) iniziative volte a promuovere la reciproca
conoscenza e il rapporto tra le diverse culture;
9) lotta al lavoro minorile;
10) valorizzazione delle differenze e lotta alle
diseguaglianze;
11) lotta a qualsiasi forma di discriminazione sulla
base dell'orientamento sessuale.