XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2792
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' fatto obbligo a tutti i mezzi adibiti al trasporto
di malati di dotarsi di defibrillatore semiautomatico nonché
del personale addestrato ad utilizzarlo.
2. Le imprese che esercitano attività di trasporto di
persone per via di terra, di acqua o di aria hanno facoltà di
acquistare un defibrillatore semiautomatico usufruendo del
contributo di cui all'articolo 2.
Art. 2.
1. Ai soggetti di cui agli articoli 5, 87 e 88 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e alle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) che acquistano entro il 31 dicembre
2003 un defibrillatore semiautomatico, nuovo di fabbrica, è
riconosciuto un contributo statale pari a 1.000 euro. Il
contributo è corrisposto al venditore mediante compensazione
con il prezzo di acquisto di pari importo. Il venditore
recupera l'importo del contributo, quale credito di imposta,
fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e in quello successivo. Non si procede al
rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente
non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra
indicati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute, sono determinate le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
Art. 3.
1. Ai soggetti fruitori del contributo di cui all'articolo
2 è fatto obbligo di comunicare, entro un mese dall'acquisto
del defibrillatore, all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente le modalità di utilizzo ed il
responsabile del servizio.