XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2792




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' fatto obbligo a tutti i mezzi adibiti al trasporto di malati di dotarsi di defibrillatore semiautomatico nonché del personale addestrato ad utilizzarlo.
        2. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone per via di terra, di acqua o di aria hanno facoltà di acquistare un defibrillatore semiautomatico usufruendo del contributo di cui all'articolo 2.


Art. 2.

        1. Ai soggetti di cui agli articoli 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che acquistano entro il 31 dicembre 2003 un defibrillatore semiautomatico, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a 1.000 euro. Il contributo è corrisposto al venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto di pari importo. Il venditore recupera l'importo del contributo, quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si procede al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 3.

        1. Ai soggetti fruitori del contributo di cui all'articolo 2 è fatto obbligo di comunicare, entro un mese dall'acquisto del defibrillatore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le modalità di utilizzo ed il responsabile del servizio.



Frontespizio Relazione