XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2787
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1.
1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e
civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata
della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare
annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il
Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.
2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non
determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici
pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce
giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole
di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.