XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2754-ter
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO CIVILE
Art. 1.
1. L'articolo 42 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 42. (Regolamento necessario di competenza). -
La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a
norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa
può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di
competenza".
Art. 2.
1. L'articolo 339 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 339. (Appellabilità delle sentenze). - Possono
essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo
grado, purché l'appello non sia escluso dall'accordo delle
parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.
Possono essere impugnati con appello anche i provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle sentenze, quando decidono su
diritti soggettivi in modo non altrimenti impugnabile e quelli
che dichiarano la sospensione del processo ai sensi
dell'articolo 295.
Sono inappellabili le sentenze pronunziate secondo equità
e quelle impugnabili con regolamento necessario di
competenza".
Art. 3.
1. L'articolo 360 del codice di procedura civile è
sostituito del seguente:
"Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
- Le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico
grado dalla corte di appello possono essere impugnate con
ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando
non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione delle norme di
diritto;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omessa motivazione su un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione
una sentenza appellabile, pronunziata dal tribunale in
composizione collegiale, se le parti sono d'accordo per
omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi
soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto.
Le sentenze pronunciate secondo equità possono essere
impugnate con ricorso per cassazione soltanto per i motivi
indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 4), nonché per
violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali o
comunitarie".
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 366 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 366. (Contenuto del ricorso). - Il ricorso
deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione
impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con
l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
5) la specificazione, per ciascun motivo, del quesito
che si intende sottoporre alla Corte di cassazione;
6) l'indicazione della procura, se conferita con atto
separato, e, nel caso di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, del relativo provvedimento".
Art. 5.
1. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si applicano gli
articoli 63 e 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Capo II
MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO PENALE
Artt. 6-9.
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