XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2754-ter




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO CIVILE


Art. 1.

        1. L'articolo 42 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 42. (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza".


Art. 2.

        1. L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 339. (Appellabilità delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.
        Possono essere impugnati con appello anche i provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze, quando decidono su diritti soggettivi in modo non altrimenti impugnabile e quelli che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295.
        Sono inappellabili le sentenze pronunziate secondo equità e quelle impugnabili con regolamento necessario di competenza".


Art. 3.

        1. L'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

        "Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado dalla corte di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

            1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

            2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

            3) per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto;

            4) per nullità della sentenza o del procedimento;

            5) per omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

        Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile, pronunziata dal tribunale in composizione collegiale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
        Le sentenze pronunciate secondo equità possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 4), nonché per violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali o comunitarie".


Art. 4.

        1. Il primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 366. (Contenuto del ricorso). - Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

            1) l'indicazione delle parti;

            2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

            3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

            4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

            5) la specificazione, per ciascun motivo, del quesito che si intende sottoporre alla Corte di cassazione;

            6) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del relativo provvedimento".


Art. 5.

        1. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si applicano gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Capo II

MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO PENALE


Artt. 6-9.

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