XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2754-bis - 2452-A




TESTO
della proposta di legge n.
2754-bis
TESTO
della Commissione


Capo I

MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO CIVILE


Artt. 1-5.

................. ................. ................. .................


Capo II

MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO PENALE


Art. 6.
Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituto dal seguente:
Identico.

"6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dal medesimo articolo 127".


Art. 2.

1. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le parole: "a norma dell'articolo 495 comma 2" sono soppresse.


Art. 7.
Art. 3.

1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
1. Identico:

"1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario "1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario
e se rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione senza ritardo della data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità e non possa procedersi in camera di consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data dell'udienza pubblica.
e se rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione senza ritardo della data per la decisione in camera di consiglio. In quest'ultima ipotesi il ricorso può essere assegnato ad apposita sezione. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. L'udienza si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Entro quindici giorni dalla notifica o dalla comunicazione della fissazione dell'udienza il difensore del ricorrente può chiedere di essere sentito. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità e non debba procedersi in camera di consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data dell'udienza pubblica.

1-bis. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito, oppure non contiene l'enunciazione dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione. Nello stesso modo si procede in tutti i casi di inammissibilità, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto".
1-bis. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito, quando è stato proposto da chi non abbia diritto di impugnazione, quando sia intervenuta rinuncia da parte dell'imputato, quando sia stato proposto contro provvedimento non impugnabile, quando è assolutamente privo di motivi di impugnazione, quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, oppure non contiene l'enunciazione dei motivi. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto".

2. L'articolo 169-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie Soppresso.
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.


2. Al comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, le parole: "a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1".
3. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, le parole: "a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1".


Art. 8.
Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," sono soppresse.
Identico.


Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 615 del codice di procedura penale, le parole: "dichiara inammissibile o" sono soppresse.


Art. 9.
Art. 6.

1. L'articolo 618 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
1. Identico:

"Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più "Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più
decisioni della stessa o di altra sezione, il ricorso può essere rimesso alle sezioni unite.
decisioni della stessa o di altra sezione, il ricorso è rimesso alle sezioni unite.
2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle sezioni unite quando una sezione rileva che è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa ai sensi dell'articolo 610 su una questione di speciale importanza.
2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle sezioni unite quando una sezione rileva che è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa ai sensi dell'articolo 610.
3. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite quando la sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.
3.Identico.
4. La rimessione è disposta su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, con ordinanza nella quale sono esposte specificamente le ragioni del provvedimento".
4. Identico".



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