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1. Il comma 6
dell'articolo 409 del codice
di procedura penale è
sostituto dal seguente: |
Identico. |
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"6. Contro
l'ordinanza di archiviazione
può essere proposto appello
solo nei casi di nullità
previsti dall'articolo 127,
comma 5. La corte di appello
decide in camera di consiglio
con le forme previste dal
medesimo articolo 127". |
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1. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le parole: "a norma dell'articolo 495 comma 2" sono soppresse. |
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1. I commi 1 e
1-bis dell'articolo 610
del codice di procedura
penale sono sostituiti dai
seguenti: |
1. Identico: |
| "1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario | "1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario |
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e se rileva una causa
di inammissibilità dispone la
fissazione senza ritardo
della data per la decisione
in camera di consiglio. La
cancelleria dà comunicazione
del deposito degli atti e
della data dell'udienza al
procuratore generale e ai
difensori nel termine di cui
al comma 5. L'avviso contiene
l'enunciazione della causa di
inammissibilità rilevata. Si
applica il comma 1
dell'articolo 611. Ove non
venga dichiarata
l'inammissibilità e non possa
procedersi in camera di
consiglio è dato avviso, a
norma del comma 5, della data
dell'udienza pubblica. |
e se rileva una causa di
inammissibilità dispone la
fissazione senza ritardo
della data per la decisione
in camera di consiglio. In
quest'ultima ipotesi il
ricorso può essere assegnato
ad apposita sezione. La
cancelleria dà comunicazione
del deposito degli atti e
della data dell'udienza al
procuratore generale e ai
difensori nel termine di cui
al comma 5. L'avviso contiene
l'enunciazione della causa di
inammissibilità rilevata.
L'udienza si svolge in
camera di consiglio senza la
presenza delle parti quando
il ricorso è proposto per
motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge o
manifestamente infondati
ovvero, fuori dei casi
previsti dagli articoli 569 e
609, comma 2, per violazioni
di legge non dedotte con i
motivi di appello. Entro
quindici giorni dalla
notifica o dalla
comunicazione della
fissazione dell'udienza il
difensore del ricorrente può
chiedere di essere sentito.
Ove non venga dichiarata
l'inammissibilità e non
debba procedersi in
camera di consiglio è dato
avviso, a norma del comma 5,
della data dell'udienza
pubblica. |
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1-bis. Sentito il
procuratore generale,
l'inammissibilità è
dichiarata senza le formalità
previste dal comma 1 quando
il ricorso è stato proposto
dopo la scadenza del termine
stabilito, oppure non
contiene l'enunciazione dei
motivi o non è sottoscritto
da un difensore iscritto
nell'albo speciale della
corte di cassazione. Nello
stesso modo si procede in
tutti i casi di
inammissibilità, quando il
ricorso è stato proposto
contro una sentenza di
applicazione della pena su
richiesta delle parti o
contro una sentenza
pronunciata a norma
dell'articolo 599, comma 4,
salvo che i motivi riguardino
la violazione dell'articolo
178, ovvero l'errata
qualificazione giuridica del
fatto". |
1-bis. Sentito il
procuratore generale
l'inammissibilità è
dichiarata senza le formalità
previste dal comma 1 quando
il ricorso è stato proposto
dopo la scadenza del termine
stabilito, quando è stato
proposto da chi non abbia
diritto di impugnazione,
quando sia intervenuta
rinuncia da parte
dell'imputato, quando sia
stato proposto contro
provvedimento non
impugnabile, quando è
assolutamente privo di motivi
di impugnazione, quando non è
sottoscritto da un difensore
iscritto nell'albo speciale
della Corte di cassazione,
oppure non contiene
l'enunciazione dei motivi.
Nello stesso modo si
procede, quando il ricorso è
stato proposto contro una
sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle
parti o contro una sentenza
pronunciata a norma
dell'articolo 599, comma 4,
salvo che i motivi riguardino
la violazione dell'articolo
178, ovvero l'errata
qualificazione giuridica del
fatto". |
| 2. L'articolo 169-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie |
Soppresso. |
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del codice di
procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, è
abrogato. |
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2. Al comma 2
dell'articolo 47 del codice
di procedura penale, le
parole: "a sezione diversa
dall'apposita sezione di cui
all'articolo 610, comma
1" sono sostituite dalle
seguenti: "ad una singola
sezione ovvero alla apposita
sezione di cui all'articolo
610, comma 1, e non sia stata
disposta la fissazione della
data per la decisione in
camera di consiglio ai sensi
del medesimo articolo 610,
comma 1". 3. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, le parole: "a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1". |
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1. Al comma 1
dell'articolo 613 del codice
di procedura penale, le
parole: "Salvo che la parte
non vi provveda
personalmente," sono
soppresse. |
Identico. |
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1. Al comma 2 dell'articolo 615 del codice di procedura penale, le parole: "dichiara inammissibile o" sono soppresse. |
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1. L'articolo 618 del
codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
| "Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più | "Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più |
|
decisioni della stessa o
di altra sezione, il ricorso
può essere rimesso alle
sezioni unite. |
decisioni della stessa o
di altra sezione, il ricorso
è rimesso alle sezioni
unite. |
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2. Il ricorso
può, altresì, essere rimesso
alle sezioni unite quando una
sezione rileva che è insorto,
ovvero ritiene che possa
insorgere, contrasto con il
principio di diritto
enunciato da una decisione
delle sezioni unite emessa ai
sensi dell'articolo 610 su
una questione di speciale
importanza. |
2. Il ricorso
può, altresì, essere rimesso
alle sezioni unite quando una
sezione rileva che è insorto,
ovvero ritiene che possa
insorgere, contrasto con il
principio di diritto
enunciato da una decisione
delle sezioni unite emessa ai
sensi dell'articolo 610. |
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3. Il ricorso
deve essere rimesso alle
sezioni unite quando la
sezione ritiene che possa
insorgere contrasto con il
principio di diritto
enunciato da una decisione
delle sezioni unite emessa
per dirimere o per prevenire
un contrasto. |
3.Identico. |
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4. La rimessione
è disposta su richiesta del
procuratore generale, dei
difensori delle parti o anche
di ufficio, con ordinanza
nella quale sono esposte
specificamente le ragioni del
provvedimento". |
4. Identico". |
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