XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2754-bis
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO CIVILE
Artt. 1-5.
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Capo II
MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO PENALE
Art. 6.
1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura
penale è sostituto dal seguente:
"6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere
proposto appello solo nei casi di nullità previsti
dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in
camera di consiglio con le forme previste dal medesimo
articolo 127".
Art. 7.
1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il presidente della corte di cassazione provvede
all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i
criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se
rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione
senza ritardo della data per la decisione in camera di
consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli
atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai
difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene
l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si
applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilità e non possa procedersi in camera di
consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data
dell'udienza pubblica.
1-bis. Sentito il procuratore generale,
l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal
comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza
del termine stabilito, oppure non contiene l'enunciazione dei
motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo
speciale della corte di cassazione. Nello stesso modo si
procede in tutti i casi di inammissibilità, quando il ricorso
è stato proposto contro una sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti o contro una sentenza
pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i
motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero
l'errata qualificazione giuridica del fatto".
2. L'articolo 169-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
abrogato.
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura
penale, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda
personalmente," sono soppresse.
Art. 9.
1. L'articolo 618 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se
una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto
sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa
insorgere, contrasto con una o più decisioni della stessa o di
altra sezione, il ricorso può essere rimesso alle sezioni
unite.
2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle
sezioni unite quando una sezione rileva che è insorto, ovvero
ritiene che possa insorgere, contrasto con il principio di
diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa
ai sensi dell'articolo 610 su una questione di speciale
importanza.
3. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite
quando la sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il
principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni
unite emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.
4. La rimessione è disposta su richiesta del
procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di
ufficio, con ordinanza nella quale sono esposte specificamente
le ragioni del provvedimento".