XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2754-bis




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO CIVILE


Artt. 1-5.

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Capo II

MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO PENALE


Art. 6.

        1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituto dal seguente:

        "6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dal medesimo articolo 127".


Art. 7.

        1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione senza ritardo della data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità e non possa procedersi in camera di consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data dell'udienza pubblica.
        1-bis. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito, oppure non contiene l'enunciazione dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione. Nello stesso modo si procede in tutti i casi di inammissibilità, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto".

        2. L'articolo 169-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

Art. 8.

        1. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," sono soppresse.


Art. 9.

        1. L'articolo 618 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più decisioni della stessa o di altra sezione, il ricorso può essere rimesso alle sezioni unite.
            2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle sezioni unite quando una sezione rileva che è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa ai sensi dell'articolo 610 su una questione di speciale importanza.
            3. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite quando la sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.
            4. La rimessione è disposta su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, con ordinanza nella quale sono esposte specificamente le ragioni del provvedimento".



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