XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2749
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).
1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della
civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale
elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del
patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia,
indipendentemente da una specifica confessione religiosa.
Art. 2.
(Finalità).
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della
Costituzione la presente legge regolamenta l'esposizione del
Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione
secondo le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti, al fine
di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente
richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale
che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione
cristiana.
Art. 3.
(Esposizione del Crocifisso).
1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e
in tutte le università e accademie del sistema pubblico
integrato di istruzione, negli uffici della pubblica
amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti
locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono
convocati i consigli regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi
elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena,
negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie
e ospedaliere, in tutte le stazioni e le autostazioni, i porti
e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari
italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è
fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a
tutti l'immagine del Crocifisso.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a
emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui
al comma 1.
3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle
disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi
regolamenti.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce
o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o
lo vilipende, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da 500 a 1.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che
rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o
del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella
pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di
provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del
Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto
emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti,
ai sensi della presente legge.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 51.646 euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.