XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2744
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietata la divulgazione, attraverso qualsiasi mezzo
di informazione, del nome dei magistrati che prestano o hanno
prestato la loro opera in un procedimento giudiziario, in
qualsiasi stato e grado del procedimento medesimo. Qualsiasi
notizia relativa allo svolgimento di un procedimento
giudiziario deve essere fornita con riferimento esclusivo agli
uffici giudiziari interessati, senza notazioni di carattere
nominativo.
2. Chiunque divulga il nome di un magistrato con
riferimento a un procedimento giudiziario in cui questi è
impegnato è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro
a 2.000 euro.