XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2744




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietata la divulgazione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, del nome dei magistrati che prestano o hanno prestato la loro opera in un procedimento giudiziario, in qualsiasi stato e grado del procedimento medesimo. Qualsiasi notizia relativa allo svolgimento di un procedimento giudiziario deve essere fornita con riferimento esclusivo agli uffici giudiziari interessati, senza notazioni di carattere nominativo.
        2. Chiunque divulga il nome di un magistrato con riferimento a un procedimento giudiziario in cui questi è impegnato è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.



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