XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2742
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Su tutti gli autoveicoli in circolazione può essere
installato un "terminale telematico essenziale di bordo",
costituito da un'insieme di unità radioelettriche ed
elettroniche che, governate da appositi programmi software,
consentono all'utente di richiedere e di fruire a bordo del
proprio autoveicolo di servizi di assistenza, di sicurezza e
di informazione.
2. I "terminali telematici essenziali di bordo" sono
collegati ad una o più centrali operative che, gestite da un
fornitore qualificato, erogano i servizi di cui al comma 1.
3. I "terminali telematici essenziali di bordo" sono
omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le centrali operative di cui al comma 2 sono autorizzate,
coordinate e vigilate dallo stesso Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Gli autoveicoli equipaggiati con un "terminale
telematico essenziale di bordo" collegato ad una centrale
operativa e da essa monitorati, sono definiti "vettori
traccianti".
5. Possono chiedere che il proprio veicolo sia considerato
"vettore tracciante" coloro che hanno volontariamente
installato il "terminale telematico essenziale di bordo". Gli
autoveicoli destinati agli usi individuati dal regolamento di
cui all'articolo 2, devono essere obbligatoriamente
equipaggiati in funzione di "vettore viaggiante".
Art. 2.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data in
vigore della presente legge, definisce:
a) le caratteristiche fondamentali del "terminale
telematico essenziale di bordo", le procedure di omologazione,
le modalità di installazione sugli autoveicoli ed i criteri di
interazione con altre apparecchiature informatiche di
bordo;
b) le caratteristiche fondamentali delle centrali
operative di cui all'articolo 1, comma 2, gli standard
minimi ed i criteri tariffari dei servizi da esse erogati,
le condizioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni,
nonché le procedure di coordinamento e di vigilanza delle
medesime centrali operative;
c) le caratteristiche fondamentali delle reti di
telecomunicazione e dei protocolli di trasmissione tra i
"terminali telematici essenziali di bordo" e le centrali
operative;
d) i tipi di trasporto e di utilizzo per i quali è
previsto l'obbligo di equipaggiamento del veicolo in funzione
di "vettore tracciante".
Art. 3.
1. Per l'acquisto e l'installazione del "terminale
telematico essenziale di bordo" è riconosciuto al proprietario
dell'autoveicolo un contributo statale pari alla metà della
spesa sostenuta.
2. La tassa di proprietà degli autoveicoli equipaggiati in
funzione di "vettore tracciante" è ridotta del 30 per
cento.
3. Chi, pur avendo beneficiato della riduzione della tassa
di proprietà di cui al comma 2, impedisce che il "terminale
telematico essenziale di bordo" svolga la funzione di "vettore
tracciante", è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma pari a dieci volte l'importo della
citata riduzione della tassa di proprietà.
Art. 4.
1. Nella relazione annuale al Parlamento di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 apri1e
1992, n. 285, il Governo riferisce, altresì, sull'attuazione
della presente legge.