XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2742




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Su tutti gli autoveicoli in circolazione può essere installato un "terminale telematico essenziale di bordo", costituito da un'insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che, governate da appositi programmi software, consentono all'utente di richiedere e di fruire a bordo del proprio autoveicolo di servizi di assistenza, di sicurezza e di informazione.
        2. I "terminali telematici essenziali di bordo" sono collegati ad una o più centrali operative che, gestite da un fornitore qualificato, erogano i servizi di cui al comma 1.
        3. I "terminali telematici essenziali di bordo" sono omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le centrali operative di cui al comma 2 sono autorizzate, coordinate e vigilate dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        4. Gli autoveicoli equipaggiati con un "terminale telematico essenziale di bordo" collegato ad una centrale operativa e da essa monitorati, sono definiti "vettori traccianti".
        5. Possono chiedere che il proprio veicolo sia considerato "vettore tracciante" coloro che hanno volontariamente installato il "terminale telematico essenziale di bordo". Gli autoveicoli destinati agli usi individuati dal regolamento di cui all'articolo 2, devono essere obbligatoriamente equipaggiati in funzione di "vettore viaggiante".


Art. 2.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, definisce:

                a) le caratteristiche fondamentali del "terminale telematico essenziale di bordo", le procedure di omologazione, le modalità di installazione sugli autoveicoli ed i criteri di interazione con altre apparecchiature informatiche di bordo;

                b) le caratteristiche fondamentali delle centrali operative di cui all'articolo 1, comma 2, gli standard minimi ed i criteri tariffari dei servizi da esse erogati, le condizioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni, nonché le procedure di coordinamento e di vigilanza delle medesime centrali operative;

                c) le caratteristiche fondamentali delle reti di telecomunicazione e dei protocolli di trasmissione tra i "terminali telematici essenziali di bordo" e le centrali operative;

                d) i tipi di trasporto e di utilizzo per i quali è previsto l'obbligo di equipaggiamento del veicolo in funzione di "vettore tracciante".


Art. 3.

        1. Per l'acquisto e l'installazione del "terminale telematico essenziale di bordo" è riconosciuto al proprietario dell'autoveicolo un contributo statale pari alla metà della spesa sostenuta.
        2. La tassa di proprietà degli autoveicoli equipaggiati in funzione di "vettore tracciante" è ridotta del 30 per cento.
        3. Chi, pur avendo beneficiato della riduzione della tassa di proprietà di cui al comma 2, impedisce che il "terminale telematico essenziale di bordo" svolga la funzione di "vettore tracciante", è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a dieci volte l'importo della citata riduzione della tassa di proprietà.


Art. 4.

        1. Nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 apri1e 1992, n. 285, il Governo riferisce, altresì, sull'attuazione della presente legge.



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