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1. Agli effetti della
presente legge: a) per "legge" si intende la legge 15 dicembre 1998, n. 484; b) per "Trattato" si intende il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), fatto a New York il 10 settembre 1996; c) per "CTBTO" si intende l'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari di Vienna. |
Identico. |
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1. L'articolo 3 della
legge è sostituito dal
seguente: |
Identico: |
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"Art. 3. - 1. Ai
sensi dell'articolo III,
paragrafo 4, del Trattato, il
Ministero degli affari esteri
è designato quale Autorità
nazionale. Esso si avvale,
per gli adempimenti di
rispettiva competenza, della
collaborazione del Ministero
dell'interno, del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, nonché degli
enti, agenzie e dipartimenti
ad essi collegati, stipulando
apposite convenzioni, in
particolare con l'Istituto
nazionale di geofisica e
vulcanologia, con l'Agenzia
nazionale per la protezione
dell'ambiente e con l'Ente
per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente
specializzati nella
sorveglianza tecnica del
territorio nazionale. E' data
facoltà al Ministero degli
affari esteri, per settori
richiesti dalle misure di
attuazione del Trattato che
esulano dalle competenze
indicate, di avvalersi di
altre amministrazioni
pubbliche, del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco o di soggetti privati o
di imprese specializzate nei
settori richiesti". |
"Art. 3. - 1. Ai
sensi dell'articolo III,
paragrafo 4, del Trattato, il
Ministero degli affari esteri
è designato quale Autorità
nazionale. Esso si avvale,
per gli adempimenti di
rispettiva competenza, della
collaborazione del Ministero
dell'interno, del
Ministero della difesa,
del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, nonché degli
enti, agenzie e dipartimenti
ad essi collegati, stipulando
apposite convenzioni, in
particolare con l'Istituto
nazionale di geofisica e
vulcanologia, con
l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici
(APAT) e con l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente specializzati
nella sorveglianza tecnica
del territorio nazionale. E'
data facoltà al Ministero
degli affari esteri, per
settori richiesti dalle
misure di attuazione del
Trattato che esulano dalle
competenze indicate, di
avvalersi di altre
amministrazioni pubbliche,
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o di
soggetti privati o di imprese
specializzate nei settori
richiesti". |
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1. All'articolo 4, comma
1, lettera c), della
legge, la parola: "Ministero"
è sostituita dalla seguente:
"Ministro". |
Identico. |
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1. All'articolo 4 della
legge è aggiunto, in fine, il
seguente comma: |
Identico. |
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"1-bis. L'ufficio
per l'attuazione della
convenzione sulle armi
chimiche, fatta a Parigi il
13 gennaio 1993, ratificata
ai sensi della legge 18
novembre 1995, n. 496, e per
gli adempimenti relativi
all'esecuzione del Trattato,
provvede, altresì, alle spese
di approvvigionamento,
installazione e manutenzione
delle apparecchiature e degli
altri mezzi necessari per
l'archiviazione,
l'elaborazione e la
trasmissione dei dati
scientifici previsti dal
Trattato; alla formazione di
personale di ruolo del
Ministero degli affari esteri
e di quello di altre
amministrazioni dello Stato,
nonché di altri soggetti di
cui all'articolo 3; al
noleggio di autoveicoli per
l'esecuzione di ispezioni sul
territorio nazionale di cui
al comma 1, lettera d);
alle spese di locazione di
locali e di impianti di
traduzione simultanea, e a
quelle di interpretariato ed
organizzative di convegni da
tenere sul territorio
nazionale in esecuzione del
Trattato". |
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1. L'articolo 5 della
legge è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
| "Art. 5. - 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo dell'Organizzazione internazionale per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima |
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Organizzazione ed a
fornire, su richiesta, tutti
gli elementi che si rendano
necessari per il buon esito
dell'ispezione stessa". |
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1. Dopo l'articolo 5
della legge è inserito il
seguente: |
Identico. |
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"Art. 5-bis. -
1. Ove sia
illegittimamente impedita od
ostacolata l'ispezione di cui
all'articolo 5, è data
immediata notizia al
procuratore della Repubblica
presso il tribunale
competente per territorio
che, acquisite sommarie
notizie nelle quarantotto ore
successive, ne autorizza
l'esecuzione coattiva. 2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 a 130.000 euro". |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
euro 10.574.547 per l'anno
2002 ed in euro 6.605.154
annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
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