XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2723
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Differimento termine ossigeno disciolto).
1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3
maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n.
249, recante proroga della disciplina prevista dal
decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è differito
al 31 dicembre 2003.
2. I programmi di interventi urgenti a stralcio,
accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai
sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della
disciplina di cui al comma 1.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.