XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2723




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Differimento termine ossigeno disciolto).

        1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, recante proroga della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è differito al 31 dicembre 2003.
        2. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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