XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2679
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto della legge).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
in materia di ordinamento della professione di insegnante di
tennis.
Art. 2.
(Oggetto della professione
di insegnante di tennis).
1. E' insegnante di tennis chi insegna
professionalmente o comunque a fronte di una retribuzione in
qualsiasi forma corrisposta, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, lo
sport del tennis e le tecniche tennistiche in tutte le loro
specializzazioni.
2. Ai fini della presente legge è altresì considerato
insegnante di tennis chi svolge le attività di cui al comma 1
temporaneamente o stagionalmente.
Art. 3.
(Albo professionale
degli insegnanti di tennis).
1. L'esercizio dell'attività di insegnante di tennis è
subordinato all'iscrizione all'albo professionale tenuto ed
aggiornato dalla Federazione italiana tennis.
2. L'albo professionale degli insegnanti di tennis è
costituito dalle sezioni relative ai livelli di formazione di
cui all'articolo 5, comma 3.
3. La Federazione italiana tennis stabilisce mediante
apposite delibere le attività che gli appartenenti a ciascuna
delle sezioni sono abilitati ad esercitare.
4. In caso di violazione delle disposizioni emanate dalla
Federazione italiana tennis di cui al comma 3, l'insegnante di
tennis è passibile delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 12.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo
professionale degli insegnanti di tennis).
1. Possono essere iscritti all'albo professionale degli
insegnanti di tennis coloro che sono in possesso della
relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui
all'articolo 5, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente all'Unione europea;
b) maggiore età;
c) possesso del diploma di scuola media
superiore;
d) non avere riportato condanne penali che
comportino indegnità, incompatibilità o interdizione, anche
temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia
intervenuta procedura di riabilitazione;
e) non sia avvenuta applicazione della pena per i
reati di cui alla lettera d) ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Abilitazione teorico-pratica).
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di
insegnante di tennis si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi
esami finali in conformità a quanto stabilito dall'articolo
8.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a livello
regionale e nazionale in relazione alla qualifica da
conseguire a cura degli organi regionali e nazionali della
Federazione italiana tennis, in conformità a quanto indicato
dagli articoli 6 e 7.
3. Il quadro formativo dei profili professionali della
Federazione italiana tennis prevede i seguenti livelli di
formazione:
a) istruttore di primo grado;
b) istruttore di secondo grado;
c) maestro nazionale;
d) tecnico nazionale.
4. La Federazione italiana tennis stabilisce ed aggiorna
entro il 31 dicembre di ogni anno le quote di iscrizione a
carico degli allievi per la partecipazione ai corsi di cui al
presente articolo nonché ai corsi di aggiornamento di cui
all'articolo 10.
Art. 6.
(Competenze formative dei comitati
regionali della Federazione italiana tennis).
1. I corsi per la formazione degli istruttori di primo
e secondo grado di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell'articolo 5 sono organizzati dai comitati
regionali della Federazione italiana tennis, in forma singola
o associata secondo le modalità stabilite dai comitati stessi
e sulla base delle indicazioni emanate dalle regioni nonché di
standard qualitativi omogenei fissati dalla Scuola
nazionale maestri della Federazione italiana tennis.
Art. 7.
(Competenze formative della Federazione
italiana tennis).
1. I corsi per la formazione dei maestri nazionali e
dei tecnici nazionali di cui alle lettere c) e d)
del comma 3 dell'articolo 5, sono organizzati dalla
Federazione italiana tennis su base nazionale.
2. La Federazione italiana tennis, quale associazione
senza scopo di lucro soggetta alla vigilanza del Comitato
olimpico nazionale italiano, definisce il piano di studi, i
criteri di ammissione e la durata dei corsi di formazione
relativi ai profili professionali degli insegnanti di tennis e
individua i componenti del corpo docente per lo svolgimento
dei corsi di maestro nazionale e di tecnico nazionale.
Art. 8.
(Prove di esame).
1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 6 e 7 i
partecipanti sostengono le prove di esame teorico-pratiche
organizzate in conformità a quanto disposto dal presente
articolo.
2. Le commissioni d'esame sono costituite dal corpo
docente che ha tenuto le lezioni dei corsi e da docenti
indicati dal comitato direttivo della Scuola nazionale
maestri.
3. Le prove d'esame comprendono una prova teorica, una
prova pratica e un tirocinio formativo. L'esame è superato se
il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre
prove.
4. La prova teorica comprende materie relative ai diritti,
ai doveri e alle responsabilità degli insegnanti di tennis.
Art. 9.
(Insegnamento del tennis
alle persone diversamente abili).
1. Le prove d'esame di cui all'articolo 8, comma 3,
includono espressamente nozioni relative all'insegnamento del
tennis a persone diversamente abili.
2. La Federazione italiana tennis organizza corsi di
specializzazione per l'insegnamento del tennis alle persone
diversamente abili.
Art. 10.
(Corsi di aggiornamento).
1. Il rinnovo dell'iscrizione all'albo è subordinato
alla frequenza nell'arco di tre anni di almeno uno dei corsi
di aggiornamento organizzati dalla Federazione italiana
tennis.
Art. 11.
(Insegnanti di tennis extracomunitari).
1. L'autorizzazione all'esercizio della professione in
Italia per gli insegnanti di tennis di Stati non appartenenti
all'Unione europea è subordinata al riconoscimento, demandato
alla Federazione italiana tennis, della equipollenza dei
titoli e della reciprocità, nel rispetto dei princìpi
stabiliti dalla normativa comunitaria.
Art. 12.
(Sanzioni disciplinari).
1. Gli insegnanti di tennis iscritti all'albo
professionale di cui all'articolo 3 che violano le norme
deontologiche ovvero le disposizioni della presente legge sono
passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese
a un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono
adottati dagli organi giurisdizionali della Federazione
italiana tennis secondo le procedure già previste dalle Carte
federali.
Art. 13.
(Cancellazione dall'albo).
1. Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione
dall'albo in caso di:
a) rinunzia all'iscrizione;
b) condanne penali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e);
c) mancato pagamento della quota annuale di
iscrizione entro i sei mesi successivi dalla data della sua
scadenza.
Art. 14.
(Esercizio abusivo della professione).
1. L'esercizio abusivo della professione di insegnante di
tennis è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice
penale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento
professionale è equiparata qualsiasi forma di esercizio
dell'attività di cui all'articolo 2.
Art. 15.
(Istituzione di un fondo presso ogni regione per la
promozione e lo sviluppo del tennis).
1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze,
definiscono le sanzioni e i presupposti di applicazione delle
stesse per i casi in cui soggetti di qualsivoglia natura, in
via indicativa e non esaustiva circoli, villaggi turistici,
alberghi, tengano lezioni private o corsi collettivi di tennis
senza avvalersi di insegnanti iscritti all'albo di cui
all'articolo 3.
2. Le regioni emanano disposizioni relative
all'istituzione di un apposito fondo regionale destinato a
raccogliere le somme riscosse a seguito dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 1 e finalizzato alla promozione
ed allo sviluppo dello sport del tennis presso i bambini e gli
adolescenti, in conformità alle disposizioni emanate dalle
regioni stesse.
Art. 16.
(Scuole di tennis).
1. La Federazione italiana tennis, attraverso il comitato
direttivo della Scuola nazionale maestri, disciplina
l'istituzione e il riconoscimento delle scuole di tennis
operanti presso le società sportive affiliate.
2. La Federazione italiana tennis stabilisce, altresì, in
collaborazione con i comitati regionali, un piano d'azione e
di interventi per lo sviluppo delle scuole di tennis in
Italia, che viene inviato al Comitato olimpico nazionale
italiano e al Parlamento con cadenza biennale.
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. La Federazione italiana tennis è tenuta ad emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge disposizioni transitorie per consentire la transizione
dall'albo e dagli elenchi attualmente tenuti dalla Federazione
medesima all'albo di cui all'articolo 3.