XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2679




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto della legge).

        1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di ordinamento della professione di insegnante di tennis.


Art. 2.

(Oggetto della professione
di insegnante di tennis).

        1. E' insegnante di tennis chi insegna professionalmente o comunque a fronte di una retribuzione in qualsiasi forma corrisposta, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, lo sport del tennis e le tecniche tennistiche in tutte le loro specializzazioni.
        2. Ai fini della presente legge è altresì considerato insegnante di tennis chi svolge le attività di cui al comma 1 temporaneamente o stagionalmente.


Art. 3.

(Albo professionale
degli insegnanti di tennis).

        1. L'esercizio dell'attività di insegnante di tennis è subordinato all'iscrizione all'albo professionale tenuto ed aggiornato dalla Federazione italiana tennis.
        2. L'albo professionale degli insegnanti di tennis è costituito dalle sezioni relative ai livelli di formazione di cui all'articolo 5, comma 3.
        3. La Federazione italiana tennis stabilisce mediante apposite delibere le attività che gli appartenenti a ciascuna delle sezioni sono abilitati ad esercitare.
        4. In caso di violazione delle disposizioni emanate dalla Federazione italiana tennis di cui al comma 3, l'insegnante di tennis è passibile delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 12.


Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo
professionale degli insegnanti di tennis).

        1. Possono essere iscritti all'albo professionale degli insegnanti di tennis coloro che sono in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 5, nonché dei seguenti requisiti:

            a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

            b) maggiore età;

            c) possesso del diploma di scuola media superiore;

            d) non avere riportato condanne penali che comportino indegnità, incompatibilità o interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta procedura di riabilitazione;

            e) non sia avvenuta applicazione della pena per i reati di cui alla lettera d) ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.


Art. 5.

(Abilitazione teorico-pratica).

        1. L'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di tennis si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami finali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8.
        2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a livello regionale e nazionale in relazione alla qualifica da conseguire a cura degli organi regionali e nazionali della Federazione italiana tennis, in conformità a quanto indicato dagli articoli 6 e 7.
        3. Il quadro formativo dei profili professionali della Federazione italiana tennis prevede i seguenti livelli di formazione:

            a) istruttore di primo grado;

            b) istruttore di secondo grado;

            c) maestro nazionale;

            d) tecnico nazionale.

        4. La Federazione italiana tennis stabilisce ed aggiorna entro il 31 dicembre di ogni anno le quote di iscrizione a carico degli allievi per la partecipazione ai corsi di cui al presente articolo nonché ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 10.


Art. 6.

(Competenze formative dei comitati
regionali della Federazione italiana tennis).

        1. I corsi per la formazione degli istruttori di primo e secondo grado di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 5 sono organizzati dai comitati regionali della Federazione italiana tennis, in forma singola o associata secondo le modalità stabilite dai comitati stessi e sulla base delle indicazioni emanate dalle regioni nonché di standard qualitativi omogenei fissati dalla Scuola nazionale maestri della Federazione italiana tennis.


Art. 7.

(Competenze formative della Federazione
italiana tennis).

        1. I corsi per la formazione dei maestri nazionali e dei tecnici nazionali di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 5, sono organizzati dalla Federazione italiana tennis su base nazionale.
        2. La Federazione italiana tennis, quale associazione senza scopo di lucro soggetta alla vigilanza del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce il piano di studi, i criteri di ammissione e la durata dei corsi di formazione relativi ai profili professionali degli insegnanti di tennis e individua i componenti del corpo docente per lo svolgimento dei corsi di maestro nazionale e di tecnico nazionale.


Art. 8.

(Prove di esame).

        1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 6 e 7 i partecipanti sostengono le prove di esame teorico-pratiche organizzate in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
        2. Le commissioni d'esame sono costituite dal corpo docente che ha tenuto le lezioni dei corsi e da docenti indicati dal comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.
        3. Le prove d'esame comprendono una prova teorica, una prova pratica e un tirocinio formativo. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.
        4. La prova teorica comprende materie relative ai diritti, ai doveri e alle responsabilità degli insegnanti di tennis.


Art. 9.

(Insegnamento del tennis
alle persone diversamente abili).

        1. Le prove d'esame di cui all'articolo 8, comma 3, includono espressamente nozioni relative all'insegnamento del tennis a persone diversamente abili.
        2. La Federazione italiana tennis organizza corsi di specializzazione per l'insegnamento del tennis alle persone diversamente abili.

Art. 10.

(Corsi di aggiornamento).

        1. Il rinnovo dell'iscrizione all'albo è subordinato alla frequenza nell'arco di tre anni di almeno uno dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione italiana tennis.


Art. 11.

(Insegnanti di tennis extracomunitari).

        1. L'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia per gli insegnanti di tennis di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana tennis, della equipollenza dei titoli e della reciprocità, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria.


Art. 12.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Gli insegnanti di tennis iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 3 che violano le norme deontologiche ovvero le disposizioni della presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

            a) ammonizione scritta;

                b) censura;

                c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

                d) radiazione dall'albo.

        2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono adottati dagli organi giurisdizionali della Federazione italiana tennis secondo le procedure già previste dalle Carte federali.

Art. 13.

(Cancellazione dall'albo).

        1. Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

                a) rinunzia all'iscrizione;

                b) condanne penali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e);

                c) mancato pagamento della quota annuale di iscrizione entro i sei mesi successivi dalla data della sua scadenza.


Art. 14.

(Esercizio abusivo della professione).

        1. L'esercizio abusivo della professione di insegnante di tennis è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
        2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparata qualsiasi forma di esercizio dell'attività di cui all'articolo 2.


Art. 15.

(Istituzione di un fondo presso ogni regione per la
promozione e lo sviluppo del tennis).

        1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, definiscono le sanzioni e i presupposti di applicazione delle stesse per i casi in cui soggetti di qualsivoglia natura, in via indicativa e non esaustiva circoli, villaggi turistici, alberghi, tengano lezioni private o corsi collettivi di tennis senza avvalersi di insegnanti iscritti all'albo di cui all'articolo 3.
        2. Le regioni emanano disposizioni relative all'istituzione di un apposito fondo regionale destinato a raccogliere le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e finalizzato alla promozione ed allo sviluppo dello sport del tennis presso i bambini e gli adolescenti, in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni stesse.

Art. 16.

(Scuole di tennis).

        1. La Federazione italiana tennis, attraverso il comitato direttivo della Scuola nazionale maestri, disciplina l'istituzione e il riconoscimento delle scuole di tennis operanti presso le società sportive affiliate.
        2. La Federazione italiana tennis stabilisce, altresì, in collaborazione con i comitati regionali, un piano d'azione e di interventi per lo sviluppo delle scuole di tennis in Italia, che viene inviato al Comitato olimpico nazionale italiano e al Parlamento con cadenza biennale.


Art. 17.

(Disposizioni transitorie).

        1. La Federazione italiana tennis è tenuta ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni transitorie per consentire la transizione dall'albo e dagli elenchi attualmente tenuti dalla Federazione medesima all'albo di cui all'articolo 3.



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