XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2678




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di assicurare l'efficiente funzionamento e la continuità nell'espletamento delle funzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica del Corpo medesimo è aumentata complessivamente di 5.000 unità, di cui 4.500 appartenenti al settore operativo, area funzionale B, posizione economica B1, profilo vigile del fuoco.
        2. Alla copertura delle vacanze nell'organico professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede, fino al 31 dicembre 2005, prioritariamente mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatoria del concorso pubblico a 184 posti, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e successivamente mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.
        3. Ai fini di cui al comma 1, la validità delle graduatorie indicate al comma 2 è prorogata al 31 dicembre 2005.


Art. 2.

        1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, è disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, in base ai seguenti princìpi:

                a) armonizzazione degli istituti contrattuali ed adeguamento del trattamento retributivo a quello attribuito ai settori delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

                b) salvaguardia degli aspetti peculiari inerenti alla specifica attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

                c) per le finalità di cui alle lettere a) e b) previsione di uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro in aggiunta alle risorse finanziarie destinate ai rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici relativi al biennio 2002-2003;

                d) eslcusione del settore dei vigili del fuoco dagli accordi relativi al comparto di contrattazione individuato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                e) svolgimento delle relazioni sindacali del personale dei vigili del fuoco nell'ambito del sistema delle relazioni previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, fermi restando lo specifico ordinamento di settore, nonché l'attuale sistema ed i livelli di relazioni sindacali propri dei vigili del fuoco.


Art. 3.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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