XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2678
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di assicurare l'efficiente funzionamento e la
continuità nell'espletamento delle funzioni e dei compiti
spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione
organica del Corpo medesimo è aumentata complessivamente di
5.000 unità, di cui 4.500 appartenenti al settore operativo,
area funzionale B, posizione economica B1, profilo vigile del
fuoco.
2. Alla copertura delle vacanze nell'organico
professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione
del comma 1 si provvede, fino al 31 dicembre 2005,
prioritariamente mediante l'assunzione dei candidati risultati
idonei nelle graduatoria del concorso pubblico a 184 posti,
indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno 6
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^
serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e successivamente
mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella
graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del
fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale
volontario, indetto con decreto dirigenziale del Ministero
dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.
3. Ai fini di cui al comma 1, la validità delle
graduatorie indicate al comma 2 è prorogata al 31 dicembre
2005.
Art. 2.
1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
si applica il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le
organizzazioni sindacali del settore maggiormente
rappresentative a livello nazionale, è disciplinato il
rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, in base ai
seguenti princìpi:
a) armonizzazione degli istituti contrattuali ed
adeguamento del trattamento retributivo a quello attribuito ai
settori delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
b) salvaguardia degli aspetti peculiari inerenti
alla specifica attività del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
c) per le finalità di cui alle lettere a) e
b) previsione di uno stanziamento di ulteriori 100
milioni di euro in aggiunta alle risorse finanziarie destinate
ai rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici relativi al
biennio 2002-2003;
d) eslcusione del settore dei vigili del fuoco
dagli accordi relativi al comparto di contrattazione
individuato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) svolgimento delle relazioni sindacali del
personale dei vigili del fuoco nell'ambito del sistema delle
relazioni previsto per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, fermi restando lo specifico ordinamento di
settore, nonché l'attuale sistema ed i livelli di relazioni
sindacali propri dei vigili del fuoco.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati complessivamente in 210 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.