XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2676




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        "9-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 18-ter. - 1. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere".


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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