XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2676
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 9
è aggiunto il seguente:
"9-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i
partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare nella legislatura in corso al momento della
convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due
Camere".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 18-bis del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 18-ter. - 1. Nessuna sottoscrizione è
richiesta per i partiti o per i gruppi politici costituiti in
gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola
delle due Camere".
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.