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1. Dopo l'articolo
18-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
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"Art. 18-ter. -
(Limitazioni e controlli
della corrispondenza). -
1. Per esigenze
investigative o di
prevenzione dei reati, ovvero
per ragioni di sicurezza o di
ordine dell'istituto, possono
essere disposti, nei
confronti dei singoli
detenuti o internati, per un
periodo non superiore a sei
mesi, prorogabile per periodi
non superiori a tre
mesi: |
"Art. 18-ter. -
(Limitazioni e controlli
della corrispondenza). -
1. Per esigenze
attinenti le indagini o
investigative o di
prevenzione dei reati, ovvero
per ragioni di sicurezza o di
ordine dell'istituto, possono
essere disposti, nei
confronti dei singoli
detenuti o internati, per un
periodo non superiore a sei
mesi, prorogabile per periodi
non superiori a tre
mesi: |
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a) limitazioni
nella corrispondenza
epistolare e telegrafica e
nella ricezione della
stampa; |
a) identica; |
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b) la
sottoposizione della
corrispondenza a visto di
controllo; |
b) identica; |
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c) il controllo
del contenuto delle buste che
racchiudono la
corrispondenza, senza lettura
della medesima. |
c) identica. |
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2. Le disposizioni
del comma 1 non si
applicano qualora la
corrispondenza epistolare o
telegrafica sia indirizzata
ai soggetti indicati nel
comma 5 dell'articolo 103 del
codice di procedura penale,
all'autorità giudiziaria,
alle autorità indicate
nell'articolo 35 della
presente legge ed agli
organismi internazionali
amministrativi o giudiziari
preposti alla tutela dei
diritti dell'uomo di cui
l'Italia fa parte. |
2. Le disposizioni
del comma 1 non si
applicano qualora la
corrispondenza epistolare o
telegrafica sia indirizzata
ai soggetti indicati nel
comma 5 dell'articolo 103 del
codice di procedura penale,
all'autorità giudiziaria,
alle autorità indicate
nell'articolo 35 della
presente legge, ai membri
del Parlamento, alle
Rappresentanze diplomatiche o
consolari dello Stato di cui
gli interessati sono
cittadini ed agli
organismi internazionali
amministrativi o giudiziari
preposti alla tutela dei
diritti dell'uomo di cui
l'Italia fa parte. |
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3. I
provvedimenti previsti dal
comma 1 sono adottati con
decreto motivato, su
richiesta del pubblico
ministero o su proposta del
direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli |
3. Identico. |
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imputati dopo la
pronuncia della sentenza di
primo grado, dal magistrato
di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. |
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4. Le autorità
giudiziarie di cui al
comma 3, nel disporre la
sottoposizione della
corrispondenza a visto di
controllo, se non ritengono
di provvedere direttamente,
possono delegare il controllo
al direttore o ad un
appartenente
all'amministrazione
penitenziaria designato dallo
stesso direttore. |
4. L'autorità
giudiziaria indicata nel
comma 3, nel disporre la
sottoposizione della
corrispondenza a visto di
controllo, se non
ritiene di provvedere
direttamente, può
delegare il controllo al
direttore o ad un
appartenente
all'amministrazione
penitenziaria designato dallo
stesso direttore. |
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5. Qualora, in
seguito al visto di
controllo, l'autorità
giudiziaria indicata nel
comma 3 ritenga che la
corrispondenza o la stampa
non debba essere consegnata o
inoltrata al destinatario,
dispone che la stessa sia
trattenuta. Il detenuto e
l'internato vengono
immediatamente
informati. |
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5. Contro i
provvedimenti previsti dal
comma 1 può essere proposto
reclamo, secondo la procedura
prevista dall'articolo
14-ter, al tribunale di
sorveglianza, se il
provvedimento è emesso dal
magistrato di sorveglianza,
negli altri casi, al
tribunale nel cui circondario
ha sede il giudice che ha
emesso il provvedimento. Del
collegio non può fare parte
il giudice che ha emesso il
provvedimento. |
6. Contro i
provvedimenti previsti dal
comma 1 e dal comma 5
può essere proposto reclamo,
secondo la procedura prevista
dall'articolo 14-ter,
al tribunale di sorveglianza,
se il provvedimento è emesso
dal magistrato di
sorveglianza, ovvero,
negli altri casi, al
tribunale nel cui circondario
ha sede il giudice che ha
emesso il provvedimento. Del
collegio non può fare parte
il giudice che ha emesso il
provvedimento. Per quanto
non diversamente disposto dal
presente comma si applicano
le disposizioni dell'articolo
666 del codice di procedura
penale. |
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6. Nel caso
previsto dalla lettera
c) del comma 1,
l'apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza
avviene alla presenza del
detenuto o
dell'internato". |
7. Identico". |
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| 1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si | 1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si |
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applicano anche ai
provvedimenti in corso di
esecuzione alla data di
entrata in vigore della
medesima legge; avverso tali
provvedimenti l'interessato,
nel termine di venti giorni,
può proporre reclamo secondo
le modalità indicate al
comma 5 del medesimo
articolo 18-ter. |
applicano anche ai
provvedimenti in corso di
esecuzione alla data di
entrata in vigore della
medesima legge; avverso tali
provvedimenti l'interessato,
nel termine di venti giorni,
può proporre reclamo secondo
le modalità indicate al
comma 6 del medesimo
articolo 18-ter. |
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1. Il comma 2
dell'articolo 14-quater
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è sostituito dal
seguente: "2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter". |
1. Identico. |
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2. Il settimo e il nono
comma dell'articolo 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni,
sono abrogati. |
2. Identico. |
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3. All'ottavo comma
dell'articolo 18 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, le
parole: ", la sottoposizione
al visto di controllo sulla
corrispondenza" sono
soppresse. |
3. Identico. |
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4. All'articolo 34
del codice di procedura
penale, al comma 2-ter,
lettera b), le parole:
"previsti dall'articolo 18"
sono sostituite dalle
seguenti: "previsti dagli
articoli 18 e
18-ter". |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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