XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2665
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 287, primo comma, del codice di
procedura civile dopo le parole: "non sia stato proposto
appello" sono inserite le seguenti: "o che siano non
impugnabili".
Art. 2.
1. L'articolo 288 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 288. - (Procedimento di correzione). - Se
tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione,
il giudice provvede con decreto da depositarsi entro venti
giorni dalla richiesta.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto
da emanare entro dieci giorni e da notificare insieme col
ricorso a cura della parte istante a norma dell'articolo 170,
primo e terzo comma, fissa l'udienza di comparizione delle
parti in un termine non superiore a sessanta giorni dalla data
del decreto, assegnando alle parti stesse termini intermedi
per il deposito di eventuali memorie. Sull'istanza il giudice
provvede con ordinanza, che deve essere annotata
sull'originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla
pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere
notificati alle altre parti ai sensi degli articoli da 137 a
151.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle
parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in
cui è stata notificata l'ordinanza di correzione".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 391-bis del
codice di procedura civile dopo le parole: "è affetta" sono
inserite le seguenti: "da omissioni o".
Art. 4.
1. All'articolo 121 del regio decreto 18 dicembre 1941,
n.1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente:
"Tutti gli atti dei procedimenti di cui agli articoli 288
e 391-bis del codice sono esenti da tasse, imposte ed
ogni altro onere".
Art. 5.
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge,
valutate in 3,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.