XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2665




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 287, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "non sia stato proposto appello" sono inserite le seguenti: "o che siano non impugnabili".


Art. 2.

        1. L'articolo 288 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 288. - (Procedimento di correzione). - Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto da depositarsi entro venti giorni dalla richiesta.
        Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da emanare entro dieci giorni e da notificare insieme col ricorso a cura della parte istante a norma dell'articolo 170, primo e terzo comma, fissa l'udienza di comparizione delle parti in un termine non superiore a sessanta giorni dalla data del decreto, assegnando alle parti stesse termini intermedi per il deposito di eventuali memorie. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
        Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti ai sensi degli articoli da 137 a 151.
        Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione".


Art. 3.

        1. Al primo comma dell'articolo 391-bis del codice di procedura civile dopo le parole: "è affetta" sono inserite le seguenti: "da omissioni o".

Art. 4.

        1. All'articolo 121 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

        "Tutti gli atti dei procedimenti di cui agli articoli 288 e 391-bis del codice sono esenti da tasse, imposte ed ogni altro onere".


Art. 5.

        1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in 3,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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