XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2629
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla
scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto
di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la
celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai
procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato
nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali
procedimenti".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.