XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2628




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N.22


              All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: "per uso industriale" sono sostituite dalle seguenti: "per uso produttivo".


              All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia".




Frontespizio Testo del decreto legge