XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2628
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante
disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina
relativa all'utilizzazione del coke da petrolio
(pet-coke) negli impianti di combustione, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N.22
All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella
lettera f-quater) richiamata, le parole: "per uso
industriale" sono sostituite dalle seguenti: "per uso
produttivo".
All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte
B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio
1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da
petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per
processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o
termica con finalità non funzionali ai processi propri della
raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti
dalle disposizioni in materia".