XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2626
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di
utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione
principale;
2) dall'affittuario del terreno o dal soggetto che ad
altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi dei soggetti di cui ai
numeri 1) e 2) a loro carico risultanti dalle certificazioni
anagrafiche;
4) da coadiuvanti i soggetti di cui ai numeri 1) e 2)
iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci della società semplice che conduce
il fondo";
2) la lettera b) è abrogata;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) per l'accatastamento delle nuove
costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui alle
lettere da a) ad e) ovvero delle costruzioni già
censite al catasto terreni per le quali non sussistono i
citati requisiti, si applicano le disposizioni per la
conservazione del catasto edilizio urbano; le medesime
disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso
diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di
ruralità di cui al comma 3-bis. I fabbricati di
abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono
censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3
per quelli costruiti dopo tale data";
b) il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere
rurale alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135
del codice civile, ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in
materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio
in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, alla trasformazione e alla
vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a
cooperative o società";
c) dopo il comma 3-bis, come sostituito dal
presente articolo, è aggiunto il seguente:
"3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma
3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 -
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività
agricole";
d) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché
risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3,
lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle
seguenti: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste
dal comma 3, lettere a), c) ed e)";
e) i commi 7 e 8 sono abrogati;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di
ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla
riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi
attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per
i periodi di imposta anteriori al 1^ gennaio 2001 per le
imposte dirette e al 1^ gennaio 2002 per le altre imposte e
tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti
immobili siano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002
con le modalità previste dalle norme di attuazione
dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa
luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi
già versati".
2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e
successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono abrogati.