XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2626




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3:

            1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) il fabbricato deve essere utilizzato:

                1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

                2) dall'affittuario del terreno o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

                3) dai familiari conviventi dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

                4) da coadiuvanti i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) iscritti come tali a fini previdenziali;

                5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

                6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo";

        2) la lettera b) è abrogata;

        3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            "e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui alle lettere da a) ad e) ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i citati requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano; le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3-bis. I fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3 per quelli costruiti dopo tale data";

                b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed in particolare destinate:

                a) alla protezione delle piante;

                b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

                c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

                d) al ricovero degli animali;

                e) all'agriturismo;

                f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

                g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

                h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

                i) alla manipolazione, alla trasformazione e alla vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società";

        c) dopo il comma 3-bis, come sostituito dal presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole";

            d) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e)";

            e) i commi 7 e 8 sono abrogati;

            f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        "9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1^ gennaio 2001 per le imposte dirette e al 1^ gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati".

        2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono abrogati.



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