XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2610
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di combattimenti fra animali).
1. Chiunque organizza, promuove o dirige gare, lotte,
combattimenti o competizioni cruenti fra animali e le
scommesse legate a tali manifestazioni, in luoghi privati,
pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della
reclusione da uno a tre anni e la multa da 60mila euro a
200mila euro. Alla stessa pena soggiace chiunque conduce o
accompagna a tali manifestazioni minori degli anni diciotto.
La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività
partecipano od assistono minorenni o persone armate, o se le
gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti fra animali
sono documentati con foto e filmati.
2. Chiunque partecipa a qualsiasi titolo, anche in veste
di spettatore, a gare, lotte, combattimenti o competizioni
cruenti fra animali in luoghi privati, pubblici o aperti al
pubblico, è punito con l'ammenda da 15mila euro a 60 mila
euro. Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o i
detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e
chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo
del reato. La stessa misura è adottata nel caso in cui i
responsabili siano recidivi specifici.
3. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere,
esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne
commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in
attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di
qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di gare, lotte,
combattimenti o competizioni cruenti fra animali. Tali divieti
non si applicano alle associazioni per la tutela degli
animali, alle università degli studi, alle istituzioni
scientifiche e culturali ed a chiunque utilizza il materiale
di cui al presente comma per finalità educative.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è
punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000
a 10mila euro. Con la sentenza di condanna o con il decreto
penale è inoltre disposta la sospensione per un periodo
variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni
dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di
servizio.
Art. 2.
(Divieto di sviluppare
l'aggressività dei cani).
1. E' fatto divieto a chiunque di adottare tecniche di
addestramento e di allenamento tendenti a sviluppare le
potenzialità aggressive degli animali, ed in particolare
l'attitudine all'attacco.
2. E' altresì vietata la somministrazione di farmaci o
sostanze stupefacenti volta alle finalità di cui al comma
1.
3. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è
punita con l'ammenda da 2mila a 8mila euro.
4. E' vietato il taglio delle orecchie e della coda ai
cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Elenco delle razze canine
potenzialmente pericolose).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,
da adottare di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, provvede a definire un elenco delle
razze canine ritenute potenzialmente pericolose ed a
prescrivere norme per la loro detenzione, intese a
salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del
singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della
sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Lo stesso
decreto individua gli enti ai quali sono affidati il prelievo
e la custodia degli animali oggetto di sequestro o di
confisca.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche del
settore.
Art. 4.
(Detenzione di cani
potenzialmente pericolosi).
1. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore dei
cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a
farne denuncia all'ufficio territoriale del governo competente
per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al medesimo articolo 3, comma 1, nel quale
sono anche individuate le relative modalità di presentazione
della denuncia.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere i cani di
cui al comma 1:
a) ai minori di diciotto anni e agli interdetti ed
inabilitati;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione
personale o a misura di sicurezza personale;
d) a chiunque ha riportato condanna per delitto
non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile
con la reclusione superiore a due anni;
e) a chiunque ha riportato condanna, per il reato
di cui all'articolo 727 del codice penale, per reati connessi
al gioco d'azzardo o per altri fatti sanzionati come reati
dalla presente legge.
3. Ai contravventori all'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita
con l'ammenda da 1.000 euro a 10mila euro.
5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nel caso
di cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole
nazionali di cani guida per ciechi.
Art. 5.
(Responsabilità civile).
1. Chiunque possiede o detiene animali inseriti
nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni
contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata
definiti con decreto del Ministro delle attività produttive,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I contravventori all'obbligo di cui al comma 1 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da 2mila euro a 6mila euro.
3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 1 del presente articolo conseguono il sequestro e la
confisca dell'animale con le modalità di cui all'articolo 7,
salvo che il contravventore dimostri entro un mese
dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al
citato comma 1.
Art. 6.
(Obblighi dei medici veterinari).
1. I medici veterinari che nell'esercizio della
professione abbiano curato o visitato animali per lesioni che
possono essere riferibili ai combattimenti fra animali di cui
all'articolo 1, inoltrano senza ritardo segnalazione
all'autorità di polizia.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la
segnalazione di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 1.000
euro a 6mila euro.
3. Alla stessa pena di cui al comma 2 soggiace chiunque
occulta, rimuove o
distrugge il cadavere dell'animale oggetto delle disposizioni
di cui al medesimo comma.
4. Con la condanna si applica la pena accessoria della
sospensione dalla attività professionale per un periodo non
inferiore a sei mesi. La medesima pena si applica
all'esercente la professione veterinario-medica o paramedica
che è riconosciuto responsabile dei reati di cui all'articolo
1, commi 1 e 2.
Art. 7.
(Confisca e pene accessorie).
1. Con la condanna per uno dei reati previsti dalla
presente legge, sono disposte la confisca e la sterilizzazione
degli animali sequestrati, i quali sono successivamente
devoluti alle associazioni animaliste che ne facciano
richiesta; ad esse spetta il compito di rieducare gli animali
per consentirne l'affidamento a terzi. Le stesse associazioni
segnalano all'ufficio territoriale del governo
territorialmente competente i nominativi e le generalità degli
assegnatari degli animali.
2. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente
legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle
attività concernenti l'allevamento, il commercio e il
trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni.
Ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale,
è disposta la revoca della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo.
Art. 8.
(Deroghe).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
agli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia.
Art. 9.
(Modifica all'articolo 719 del codice penale).
1. All'articolo 719 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente numero:
"4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di
qualunque specie".
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, in particolare per il mantenimento degli animali dei
quali non è noto il proprietario o il detentore, pari a 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, da iscrivere
in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste dalla presente legge sono riassegnate
all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per
concorrere alla realizzazione delle finalità della presente
legge.