XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2604
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di
interesse turistico e di favorire il riequilibrio
socio-economico del territorio è consentito l'affidamento in
concessione dei beni appartenenti al demanio marittimo
statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché delle
relative pertinenze, per finalità turistiche e ricreative.
2. La concessione dei beni demaniali marittimi di cui al
comma 1 può essere rilasciata a operatori, singoli o
consociati, iscritti nei registri professionali delle
rispettive categorie, o ad organismi ai quali partecipino
congiuntamente soggetti privati e pubblici. Sono esentati
dalla iscrizione i titolari di concessioni in corso di
validità alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche in occasione delle loro rinnovazioni.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, presso ciascuna regione
è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal
presidente della giunta regionale, cui partecipano i
rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i
beni e le attività culturali, degli enti territorialmente
competenti, nonché delle aziende di promozione turistica
regionale e locale.
2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 ha il
compito di:
a) redigere i piani di utilizzazione turistica
delle aree del demanio marittimo, anche a fini edilizi e
ambientali;
b) esprimere parere su tutte le questioni che
interessano l'utilizzazione delle aree demaniali turistiche,
nonché sui reclami proposti avverso le decisioni adottate.
Art. 3.
1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere
rilasciata per la realizzazione e la gestione delle seguenti
attività:
a) strutture ricettive;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi e generi di monopolio;
c) noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti
da diporto;
d) complessi balneari;
e) attività ricreative e sportive;
f) esercizi commerciali;
g) servizi di altra natura e conduzione di
strutture abitative connesse alle sole esigenze di esercizio
delle utilizzazioni di cui alle lettere a) e
f);
h) porti marittimi classificati di categoria II,
classe III, con funzione turistica e da diporto, di cui alla
lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge 28
gennaio 1994, n. 84.
2. Le concessioni di cui all'articolo 1, indipendentemente
dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
svolgimento delle relative attività, su richiesta motivata
dagli interessati, possono avere durata fino a novantanove
anni. Al fine di determinare la durata della concessione il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad
acquisire il parere vincolante della conferenza di servizi di
cui all'articolo 2, comma 1, che si esprime entro tre mesi
dalla data della richiesta, nonché delle amministrazioni
locali interessate. Il termine può essere prorogato, per
chiarimenti e integrazioni, per un periodo non superiore a un
mese. Qualora entro tale termine non sia espresso il parere
richiesto, esso si intende reso in senso favorevole.
Art. 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la funzione pubblica, per gli affari regionali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le
attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, ad
adottare l'apposito regolamento recante la disciplina del
procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo.
Art. 5.
1. La determinazione e l'aggiornamento dei canoni di
concessione avvengono sentita la conferenza di servizi di cui
all'articolo 2, comma 1, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti nell'atto di concessione e, comunque, in misura non
superiore alla media degli indici determinati dall'Istituto
nazionale di statistica per i prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori
per il mercato all'ingrosso.
2. I canoni di concessione sono rapportati al periodo di
effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione e
sono corrisposti dai concessionari in rate annuali
anticipate.
Art. 6.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato sentita la conferenza di servizi di cui all'articolo
2, comma 1, sono stabiliti i casi di riduzione del pagamento
del canone in relazione alla realizzazione di opere di
prevenzione contro i rischi derivanti da calamità naturali o
da dissesto idrogeologico.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.