XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2604




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di interesse turistico e di favorire il riequilibrio socio-economico del territorio è consentito l'affidamento in concessione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché delle relative pertinenze, per finalità turistiche e ricreative.
        2. La concessione dei beni demaniali marittimi di cui al comma 1 può essere rilasciata a operatori, singoli o consociati, iscritti nei registri professionali delle rispettive categorie, o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti privati e pubblici. Sono esentati dalla iscrizione i titolari di concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in occasione delle loro rinnovazioni.


Art. 2.

        1. Ai fini di cui all'articolo 1, presso ciascuna regione è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, degli enti territorialmente competenti, nonché delle aziende di promozione turistica regionale e locale.
        2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 ha il compito di:

                a) redigere i piani di utilizzazione turistica delle aree del demanio marittimo, anche a fini edilizi e ambientali;

                b) esprimere parere su tutte le questioni che interessano l'utilizzazione delle aree demaniali turistiche, nonché sui reclami proposti avverso le decisioni adottate.

Art. 3.

        1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata per la realizzazione e la gestione delle seguenti attività:

                a) strutture ricettive;

                b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi e generi di monopolio;

                c) noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti da diporto;

                d) complessi balneari;

                e) attività ricreative e sportive;

                f) esercizi commerciali;

                g) servizi di altra natura e conduzione di strutture abitative connesse alle sole esigenze di esercizio delle utilizzazioni di cui alle lettere a) e f);

                h) porti marittimi classificati di categoria II, classe III, con funzione turistica e da diporto, di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

        2. Le concessioni di cui all'articolo 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle relative attività, su richiesta motivata dagli interessati, possono avere durata fino a novantanove anni. Al fine di determinare la durata della concessione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad acquisire il parere vincolante della conferenza di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, che si esprime entro tre mesi dalla data della richiesta, nonché delle amministrazioni locali interessate. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti e integrazioni, per un periodo non superiore a un mese. Qualora entro tale termine non sia espresso il parere richiesto, esso si intende reso in senso favorevole.


Art. 4.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, ad adottare l'apposito regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo.


Art. 5.

        1. La determinazione e l'aggiornamento dei canoni di concessione avvengono sentita la conferenza di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione e, comunque, in misura non superiore alla media degli indici determinati dall'Istituto nazionale di statistica per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
        2. I canoni di concessione sono rapportati al periodo di effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione e sono corrisposti dai concessionari in rate annuali anticipate.


Art. 6.

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato sentita la conferenza di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono stabiliti i casi di riduzione del pagamento del canone in relazione alla realizzazione di opere di prevenzione contro i rischi derivanti da calamità naturali o da dissesto idrogeologico.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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