XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2600
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Prolungamento dell'orario di votazione).
1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è
sostituito dal seguente:
"Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori
operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la
custodia delle urne, della scatola contenente le schede
firmate e dei documenti alla Forza pubblica".
2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Alle ore otto antimeridiane della domenica
fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le
operazioni elettorali".
3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della
legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:
"Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono
fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori
che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono
ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore
7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le
urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico
contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della
sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti
gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura
e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A
tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte
le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le
porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica
opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede,
quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte
d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica
la custodia esterna della sala alla quale nessuno può
avvicinarsi.
5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista
di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui
questa rimane chiusa".
4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è
inserito il seguente:
"Art. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo,
il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità
dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei
sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la
votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a
tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi
a votare anche oltre il termine predetto".
5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.361
del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le
parole: "ai sensi dell'articolo 64, il presidente," sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 64 e
64-bis, il presidente,".
6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22"
sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14";
b) al secondo comma, le parole: "alle ore 22 del
lunedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del
martedì".
7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "fino alle ore 22 in
tutte le sezioni elettorali;" sono sostituite dalle seguenti:
"fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto
dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni;";
b) al comma 6, le parole: "entro le ore
ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;"
sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14 del martedì
successivo alla votazione;".
9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001,
n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le
parole: "lunedì successivo al giorno di votazione," sono
sostituite dalle seguenti: "martedì successivo alla
votazione,".
10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, le parole: "alle ore sei" sono sostituite dalle
seguenti: "alle ore otto".
11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del
1960, le parole: "Alle ore sei del giorno fissato per la
votazione," sono sostituite dalle seguenti: "Alle ore otto
della domenica fissata per l'inizio della votazione,".
12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del
1960, le parole: "fino alle ore 14;" sono sostituite dalle
seguenti: "fino alle ore 15;".
13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di
scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del
sindaco, del consiglio comunale, del presidente della
provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli
51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di
votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore
22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì
successivo.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del
seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni
previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà
inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede".
Art. 2.
(Cabine elettorali).
1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il
quinto comma è sostituito dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve
avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di
handicap. Le cabine sono collocate in maniera da
rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la
segretezza del voto".
2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il
quarto comma è sostituito dal seguente:
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve
avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di
handicap. Le cabine sono collocate in maniera da
rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la
segretezza del voto".
Art. 3.
(Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli
uffici elettorali di sezione).
1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto,
dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso
forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se
dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai
dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso
forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare
contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari
di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di
euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione
di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino
ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio
speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.
136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono
determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari
dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono
determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49".
2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici
elettorali di sezione previste dal presente articolo sono
aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della
legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono
arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.
3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni
concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento
di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali
preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali,
prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali
deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di
legge con esso incompatibili.
Art. 4.
(Disposizioni relative alle elezioni regionali).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si
applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento
alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali che saranno emanate in materia.
Art. 5.
(Copertura degli oneri finanziari).
1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile
1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a
carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge
si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare
le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative,
del Parlamento europeo e dall'attuazione dei
referendum", iscritto nell'unità previsionale di base
4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.