XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2593




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione). 1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sono vietate nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno, delle isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. Rimangono validi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, ad eccezione di quelli relativi al Golfo di Venezia, nel tratto di mare di cui al precedente periodo, nel quale invece sono revocati".



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