XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2593
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione). 1. La prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi sono vietate nelle acque del Golfo
di Napoli, del Golfo di Salerno, delle isole Egadi, nonché
nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso
tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed
il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume
Po. Rimangono validi i permessi, le autorizzazioni e le
concessioni in atto, ad eccezione di quelli relativi al Golfo
di Venezia, nel tratto di mare di cui al precedente periodo,
nel quale invece sono revocati".