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NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E |
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E |
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1. L'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. |
Identico. |
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3. Salvi i
princìpi e i criteri
direttivi specifici per le
singole materie, stabiliti
con la legge annuale di
semplificazione e riassetto
normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare |
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da parte dell'interessato
all'amministrazione
competente corredata dalle
attestazioni e dalle
certificazioni eventualmente
richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; |
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i) per le
ipotesi per le quali sono
soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori
o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti
l'esercizio delle attività
private, previsione
dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di
regolazione, nonché di
adeguati strumenti di
verifica e controllo
successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti
dalle amministrazioni
competenti in relazione
all'incentivazione della
concorrenzialità, alla
riduzione dei costi privati
per il rispetto dei parametri
di pubblico interesse, alla
flessibilità dell'adeguamento
dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel
settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le |
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funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino
superflui e costituendo
centri interservizi dove
ricollocare il personale
degli organi soppressi e
raggruppare competenze
diverse ma confluenti in
un'unica procedura, nel
rispetto dei princìpi
generali indicati ai sensi
del comma 3, lettera
c), e delle competenze
riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. |
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6. I regolamenti
di cui al comma 2 sono
emanati con decreto del
Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa
acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281, quando siano coinvolti
interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del
parere del Consiglio di Stato
nonché delle competenti
Commissioni parlamentari. I
pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta
giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni
parlamentari è reso,
successivamente ai
precedenti, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Per
la predisposizione degli
schemi di regolamento la
Presidenza del Consiglio dei
ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta
del Ministro competente,
riunioni tra le
amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere
comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; |
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c)
soppressione dei procedimenti
che risultino non più
rispondenti alle finalità e
agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in
contrasto con i princìpi
generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o
comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche |
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e produttive e di
rilevanza sociale,
interessate ai processi di
regolazione e di
semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge. |
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, un decreto
legislativo, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, per il riassetto
delle disposizioni statali
di natura legislativa
vigenti in materia di
produzione normativa,
semplificazione e qualità
della regolazione, ai sensi e
secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; |
Identico. |
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b) ricorso al
riassetto normativo per
materie e alla riduzione
delle disposizioni
legislative vigenti, anche
mediante apposite leggi
periodiche contenenti
l'indicazione delle
disposizioni abrogate o
comunque non più in
vigore; c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge; d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore; e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127; f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate. 2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1. |
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3. Nell'ambito della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Governo acquisisce
indirizzi e proposte nella
materia della qualità della
regolazione e osservazioni
per l'adozione di strumenti
comuni. 4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. |
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori,
ai sensi e secondo i princìpi
e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche; c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione; d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico |
Identico. |
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dei preposti, alla
previsione di sanzioni
amministrative per gli
adempimenti formali di
carattere documentale; alla
revisione del regime di
responsabilità tenuto conto
della posizione gerarchica
all'interno dell'impresa e
dei poteri in ordine agli
adempimenti in materia di
prevenzione sui luoghi di
lavoro; al coordinamento
delle funzioni degli organi
preposti alla programmazione,
alla vigilanza ed al
controllo, qualificando
prioritariamente i compiti di
prevenzione e di informazione
rispetto a quelli repressivi
e sanzionatori; e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi; f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente; g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare; h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati; i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione; |
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l)
realizzazione delle
condizioni per una adeguata
informazione e formazione di
tutti i soggetti impegnati
nell'attività di prevenzione
e per la circolazione di
tutte le informazioni
rilevanti per l'elaborazione
e l'attuazione delle misure
di sicurezza necessarie; m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie; n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori. |
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in
materia di assicurazioni, ai
sensi e secondo i princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi; |
Identico. |
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d) previsione
di specifici requisiti di
accesso e di esercizio per le
società di mutua
assicurazione esonerate dal
pieno rispetto delle norme
comunitarie, nonché per le
imprese di
riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei princìpi generali in materia: 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; 2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; |
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i) riassetto
della disciplina dei rapporti
tra l'ISVAP e il Governo, in
ordine alle procedure di
crisi cui sono assoggettate
le imprese di
assicurazione. |
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, un decreto legislativo
per il riassetto delle
disposizioni vigenti in
materia di interventi di
sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività
produttive, ai sensi e
secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione; b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea; c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché i princìpi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni; |
Identico. |
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d) definizione,
tra i princìpi fondamentali
per la legislazione
regionale, della priorità di
intervento a favore delle
attività produttive situate
nelle aree territoriali meno
sviluppate e nelle zone
montane, del raccordo tra i
diversi strumenti di
incentivazione anche di
carattere fiscale, della
previsione di procedure
semplificate per le imprese
artigiane e le piccole e
medie imprese. |
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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro tre anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un decreto legislativo per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di
prodotti alimentari, ai sensi
e secondo i princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai princìpi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese; b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali; c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione; d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni; |
Identico. |
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e) semplificazion
delle procedure esistenti,
eliminando quelle che pongono
a carico delle aziende oneri
non prescritti, per gli
stessi prodotti, in altri
Stati membri dell'Unione
europea; f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio. |
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela
dei consumatori ai sensi e
secondo i princìpi e i
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale; b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto; c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite; |
Identico. |
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d)
coordinamento, nelle
procedure di composizione
extragiudiziale delle
controversie, dell'intervento
delle associazioni dei
consumatori, nel rispetto
delle raccomandazioni della
Commissione delle Comunità
europee. |
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di
metrologia legale ai sensi e
secondo i princìpi e i
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni; b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore; c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure. |
Identico. |
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in |
Identico. |
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vigore della presente
legge, un decreto legislativo
recante norme per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di
internazionalizzazione delle
imprese, ai sensi e secondo i
princìpi e i criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia; b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese; c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito. |
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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti
legislativi, su proposta del
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri
competenti per materia, per
il coordinamento e il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di società
dell'informazione, ai sensi e
secondo i princìpi e i
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di |
Identico. |
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firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo
e al grado di sicurezza della
firma; b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; |
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e) le modalità
di accesso informatico ai
documenti e alle banche dati
di competenza delle
amministrazioni statali anche
ad ordinamento autonomo. 3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. |
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1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni
vigenti concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi e secondo i
princìpi e i criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento: 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico; 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; |
Identico. |
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3) alla revisione
delle disposizioni sui poteri
autorizzatori in materia di
prevenzione incendi e di
vigilanza antincendi; b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive; c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1. |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
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1. Le autorità
amministrative indipendenti,
cui la normativa attribuisce
funzioni di controllo, di
vigilanza o regolatorie, si
dotano, nei modi previsti dai
rispettivi ordinamenti, di
forme o metodi di analisi
dell'impatto della
regolamentazione per
l'emanazione di atti di
competenza e, in particolare,
di atti amministrativi
generali, di programmazione o
pianificazione, e, comunque,
di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di |
Identico. |
|
analisi di impatto della
regolamentazione da loro
realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. |
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1. Il parere della
Corte dei conti, previsto
dall'articolo 88 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sugli schemi di atti
normativi del Governo, è reso
nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale
termine, si procede
indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere
rispettato il termine di cui
al presente comma, tale
termine può essere interrotto
per una volta e il parere
deve essere reso
definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte
delle amministrazioni
interessate. 2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega". |
Identico. |
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3. All'articolo 12,
primo comma, della legge 20
dicembre 1961, n.1345, la
lettera d) è sostituita
dalla seguente: "d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni". 4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente". 5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali. |
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1. All'articolo
23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dall'articolo
7 della legge 15 luglio 2002,
n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "mantenimento della qualifica posseduta" sono aggiunte le seguenti: "e il riconoscimento dell'anzianità di servizio"; b) al comma 2, dopo le parole: "in aspettativa senza assegni" sono inserite le seguenti: "e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio". |
Soppresso. |
|
2. Al comma 2, primo
periodo, dell'articolo
28 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come
sostituito dall'articolo 3
della legge 15 luglio 2002,
n. 145, dopo le parole:
"almeno cinque anni di
servizio", sono inserite le
seguenti: "o, se in possesso
del diploma di
specializzazione conseguito
presso le scuole di
specializzazione individuate
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, almeno tre anni di
servizio". |
1. Identico. |
|
3. Al comma 2, terzo
periodo, dell'articolo 40
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'articolo 7
della legge 15 luglio 2002,
n. 145, dopo le parole:
"dell'ENEA," sono inserite le
seguenti: "e il personale di
cui al comma 1 dell'articolo
15 della legge 9 marzo 1989,
n. 88,". Al medesimo comma 2,
ultimo periodo, la parola:
"oppure" è sostituita dalle
seguenti: "e per gli
archeologi e gli storici
dell'arte aventi il requisito
di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 7 luglio 1988,
n. 254, nonché per gli
archivisti di Stato, i
bibliotecari e gli esperti di
cui all'articolo 2, comma 1,
della medesima legge, che
svolgono compiti". |
2. Al comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo
40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come
modificato dall'articolo 7
della legge 15 luglio 2002,
n. 145, la parola: "oppure" è
sostituita dalle seguenti: "e
per gli archeologi e gli
storici dell'arte aventi il
requisito di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 7
luglio 1988, n. 254, nonché
per gli archivisti di Stato,
i bibliotecari e gli esperti
di cui all'articolo 2, comma
1, della medesima legge, che,
in posizione di elevata
responsabilità, svolgono
compiti". |
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1. All'articolo 38
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario". |
Identico. |
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1. Presso il Ministero
delle attività produttive,
che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle
camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura, è istituito il
Registro informatico degli
adempimenti amministrativi
per le imprese, di seguito
denominato "Registro", il
quale contiene l'elenco
completo degli adempimenti
amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per
l'avvio e l'esercizio delle
attività di impresa, nonché i
dati raccolti dalle
amministrazioni comunali
negli archivi informatici di
cui all'articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Il
Registro, che si articola su
base regionale con apposite
sezioni del sito informatico,
fornisce, ove possibile, il
supporto necessario a
compilare in via elettronica
la relativa modulistica. 2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. 4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive. |
Identico. |
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5. Del Registro
possono avvalersi gli enti
locali, qualora non
provvedano in proprio, per i
servizi pubblici da loro
gestiti. |
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1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica una
banca dati contenente la
normativa generale e speciale
in materia di rapporto di
lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. |
Identico. |
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1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri può
pubblicare su sito telematico
le notizie relative ad
iniziative normative del
Governo, nonché i disegni di
legge di particolare
rilevanza, assicurando forme
di partecipazione del
cittadino in conformità con
le disposizioni vigenti in
materia di tutela delle
persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di
dati personali. La Presidenza
del Consiglio dei ministri
può inoltre pubblicare atti
legislativi e regolamentari
in vigore nonché i massimari
elaborati da organi di
giurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. |
Identico. |
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1. I dati identificativi
delle questioni pendenti
dinanzi al giudice
amministrativo e contabile
sono resi accessibili a chi
vi abbia interesse mediante
pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul
sito istituzionale della rete
INTERNET delle autorità
emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. |
Identico. |
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E |
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1. Per la legge di
semplificazione dell'anno
2002, i termini di cui al
comma 1 dell'articolo 20
della legge 15 marzo 1997,
n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della
presente legge, sono
rispettivamente fissati al 31
marzo 2003 e al 30 aprile
2003. |
1. Per la legge per
la semplificazione e il
riassetto normativo
dell'anno 2003, i
termini di cui al comma 1
dell'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n.59, come
sostituito dall'articolo 1
della presente legge, sono
rispettivamente fissati al
novantesimo e al
centoventesimo giorno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
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1. Dall'esercizio di
ciascuna delle deleghe di cui
al Capo I non devono derivare
maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. |
Identico. |
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2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
16, determinato nella
misura massima di 516.457
euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1. L'articolo 35 della
legge 24 novembre 2000, n.
340, è sostituito dal
seguente: "Art. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano. |
Identico. |
|
2. Chi intende
proporre in giudizio una
domanda relativa
all'ordinamento dei masi
chiusi è tenuto ad esperire
il tentativo di conciliazione
ai sensi dell'articolo 46
della legge 3 maggio 1982, n.
203, in cui la Ripartizione
agricoltura della provincia
autonoma di Bolzano si
intende sostituita
all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura. 3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente: "43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329". 4. Alla legge 24 novembre 2000, n.340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti: "63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della |
|
maternità e della
paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001,
n.151, articolo 17, commi 2 e
3. 63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche. Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10". |
|
|
|
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1. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
la legge 10 marzo 1969, n.
116, è abrogata. |
1. Identico. |
|
2. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge
sono abrogati i commi
13-ter, 13-quater
e 13-quinquies
dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165. Gli atti
privi della dichiarazione ivi
prevista sono sanati con
efficacia retroattiva fermo
il diritto maturato da terzi
in base ad atto trascritto
anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
2. Identico. |
|
3. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge è
abrogato l'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n.50. Le
procedure avviate ai sensi
del citato articolo 7 per le
quali, alla data di entrata
in vigore della presente
legge, sia intervenuta la
richiesta di parere al
Consiglio di Stato, possono
essere completate con
l'emanazione dei previsti
testi unici entro il 31 marzo
2003. |
3. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge è
abrogato l'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n.50. Le
procedure avviate ai sensi
del citato articolo 7 per le
quali, alla data di entrata
in vigore della presente
legge, sia intervenuta la
richiesta di parere al
Consiglio di Stato, possono
essere completate con
l'emanazione dei previsti
testi unici entro
centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
| 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge |
4. Identico. |
|
15 marzo 1997, n. 59, nel
testo vigente prima della
data di entrata in vigore
della citata legge n.340 del
2000. |
|
5. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il comma 6 dell'articolo 29
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è abrogato. |
Soppresso. |
|
6. All'allegato 1
della legge 15 marzo 1997,
n.59, e successive
modificazioni, sono soppresse
le previsioni di cui ai
numeri 10, 12, 25, 28, 29,
32, 33, 34, 36, 41, 58, 68,
74, 98-bis, 99, 106,
112-ter,
112-quater e
112-octies. |
5. Identico. |
|
7. All'allegato 1
della legge 8 marzo 1999,
n.50, e successive
modificazioni, sono soppresse
le previsioni di cui ai
numeri 17, 22, 38,
39 e 44. |
6. Identico. |
|
8. All'allegato
A della legge 24 novembre
2000, n.340, sono soppresse
le previsioni di cui ai
numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 56, 57, 59 e 60. |
7. Identico. |
Frontespizio |