XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2579
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO
NORMATIVO
Art. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 maggio di
ogni anno, sulla base di un programma di priorità di
interventi, definito in relazione alle proposte formulate dai
Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini
della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche
funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze
dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato
al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme
legislative sostanziali e procedimentali, nonché di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, per
le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la materia,
previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso
nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di
legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei princìpi generali, in
particolare per quanto attiene alla informazione, alla
partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali
si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà
contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici
alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei
mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del
patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del
territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati, il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attività da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e
dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da
svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte
qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego
entro il termine fissato per categorie di atti in relazione
alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni
caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della
produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione
per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformità da parte delle categorie produttive, sotto la
vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati,
che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle
attività economiche e professionali, nonché dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private,
previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli
di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e
controllo successivi. I modelli di regolazione vengono
definiti dalle amministrazioni competenti in relazione
all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei
costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri
stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città
metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne
l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi
fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi
criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza
legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio
delle funzioni di cui al presente comma.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni
amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi
soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in
un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali
indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle
competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti
per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per
una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e
di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si
intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle
autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro
novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni
parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Per la predisposizione
degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti. Con successivi regolamenti
possono essere individuate in via ricognitiva le norme
abrogate implicitamente ai sensi dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano,
oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
princìpi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone
comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai
princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di
iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo
nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità
degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza
del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia
delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche
iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e
di amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di
semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e
proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per
il miglioramento dell'azione amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n.59, come sostituito dal presente articolo, si
applicano anche alle deleghe legislative conferite con leggi
di semplificazione e di riassetto normativo approvate dal
Parlamento nel corso della presente legislatura prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Riassetto normativo in materia di produzione normativa,
di semplificazione e di qualità della regolazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali vigenti
in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità
della regolazione, ai sensi e secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e
semplificazione del linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e
alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche
mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione
delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali,
secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto
disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e
dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le
competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l'attività consultiva del
Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle
strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17,
commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) individuazione dei princìpi fondamentali della
legislazione statale a cui le regioni si devono attenere
nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo,
fermo restando l'assetto delle competenze legislative di cui
all'articolo 117 della Costituzione;
g) previsione e definizione di procedure di
verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive
del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della
regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di
applicazione delle norme, con adeguati strumenti di
informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie
interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto
legislativo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della
qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di
strumenti comuni.
Art. 3.
(Riassetto normativo in materia
di sicurezza del lavoro).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle normative comunitarie e alle
convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed
amministrative di prevenzione compatibili con le
caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese
artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e
zootecniche;
c) individuazione delle norme tecniche di
sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti
l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
riferimento, in particolare, alle fattispecie
contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di
sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di
carattere documentale; alla revisione del regime di
responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica
all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli
adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al
coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla
programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando
prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione
rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) assicurazione della tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici
e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo
di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il
committente;
f) adeguamento del sistema prevenzionistico e del
relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e
tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto
rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
g) promozione di codici di condotta e diffusione
di buone prassi che orientino la condotta dei datori di
lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
h) riordino e razionalizzazione delle competenze
istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e
duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi
generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel
rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della
Costituzione;
i) realizzazione delle condizioni per una adeguata
informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati
nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le
informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle
misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della
scienza e della tecnica;
l) modifica o integrazione delle discipline
vigenti per i singoli settori interessati, per evitare
disarmonie;
m) esclusione di qualsiasi onere finanziario per
il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative
alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei
lavoratori.
Art. 4.
(Riassetto in materia di assicurazioni).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei
contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza
delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa
preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi
pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le
imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa
in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di
servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e
di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate
dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le
imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale
e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento
alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti
esercenti attività connesse a quella assicurativa e di
partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse
figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei
servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
intermediari, svolgono questa attività nei confronti del
pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio
e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla
luce dei princìpi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena
amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori
del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali,
modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo
esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e
peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non
iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di
accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette
attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di
truffa assicurativa;
2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte
dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5
marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra
l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
sono assoggettate le imprese di assicurazione.
Art. 5.
(Riassetto in materia di incentivi
alle attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) articolazione delle disposizioni allo scopo di
renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli
obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal
Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti
degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria alla
individuazione dei soli requisiti sostanziali per la
concessione degli incentivi;
c) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi
secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, nonché dei princìpi contenuti nel decreto legislativo
31 marzo 1998, n.123, e successive modificazioni;
d) definizione, tra i princìpi fondamentali per la
legislazione regionale, della priorità di intervento a favore
delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno
sviluppate, del raccordo tra i diversi strumenti di
incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di
procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e
medie imprese.
Art. 6.
(Riassetto in materia di energia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) articolazione della normativa per settori,
tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di
riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi
settori che derivano dagli esiti del processo di
liberalizzazione;
b) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle
competenze conferite alle regioni;
c) attuazione delle misure per la riduzione delle
immissioni inquinanti in atmosfera;
d) promozione della competizione nei settori
energetici per i quali si è avviata la procedura di
liberalizzazione, con riguardo anche alla normativa di
vigilanza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed
a quella sui poteri del Ministro delle attività produttive;
e) promozione dell'innovazione tecnologica e della
ricerca in campo energetico.
Art. 7.
(Riassetto in materia di tutela
dei consumatori).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e
secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di renderla strumento coordinato per
il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al
diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di
contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a
distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni
più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.
Art. 8.
(Riassetto in materia di metrologia legale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i
princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa in
relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione
del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze
derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in
applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e
successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli
adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le
raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli
organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
Art. 9.
(Riassetto in materia
di internazionalizzazione delle imprese).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante norme per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione
delle imprese, ai sensi e secondo i princìpi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni
legislative in materia di internazionalizzazione delle
imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli
investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione
delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei
procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di
competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri
soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione
delle imprese.
Art. 10.
(Riassetto in materia di informatizzazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti
legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per
il riassetto delle disposizioni concernenti:
a) l'utilizzazione dell'informatica nella
documentazione amministrativa;
b) la firma elettronica;
c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nel
settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello
sviluppo delle reti telematiche nella pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 vanno
inoltre osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie già adottate o che saranno adottate, entro il
termine di esercizio della delega stessa, nelle materie
indicate al comma 1;
b) coordinamento, apportando le necessarie
conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 1999, e il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, procedendo, altresì, al
necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e
del codice di procedura civile concernenti l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando
una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di
sicurezza della firma;
c) revisione della disciplina vigente al fine
precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso
alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione
degli strumenti e delle procedure necessari;
d) riordino e razionalizzazione delle diverse
strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento
delle stesse per funzioni omogenee;
e) distinzione tra i centri preposti alla
definizione dell'indirizzo politico e alla strategia nel
settore e quelli incaricati della gestione operativa e della
vigilanza tecnica;
f) individuazione degli organismi e degli
strumenti per la valutazione dei risultati delle attività e
dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione
delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale;
g) omogeneizzazione e standardizzazione, anche ai
fini dell'armonizzazione a livello centrale e periferico dei
bilanci pubblici, dei sistemi di contabilizzazione delle
partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione,
nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i
vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza
pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di
collegamento telematico.
3. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre
2001, n.448, è abrogato.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI
Art. 11.
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e
regolazione delle autorità amministrative indipendenti).
1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la
normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o
regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi
ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della
regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione, e, comunque, di
regolazione.
2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento
le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da
loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica
degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti
predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e
condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto
generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente
articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche
se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i
procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
Art. 12.
(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti
e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).
1. Il parere della Corte dei conti, previsto
dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso tale termine, si procede indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5
agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste
dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo
3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole:
"Amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
4. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre
1961, n.1345, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) gli avvocati e i dottori commercialisti
iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque
anni".
Capo III
MISURE TELEMATICHE
Art. 13.
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese).
1. Presso il Ministero delle attività produttive, che
si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è
istituito il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, di seguito denominato
"Registro", il quale stabilisce l'elenco completo degli
adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di
impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali
negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a
compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché
ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di
servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al
Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti
amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio
dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle attività produttive e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le
modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al
Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse
sezioni del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attività
produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora
non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro
gestiti.
Art. 14.
(Banca dati per la legislazione in materia
di pubblico impiego).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati
contenente la normativa generale e speciale in materia di
rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della
banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni
normative e della contrattazione collettiva successivamente
intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione
gratuita.
Art. 15.
(Consultazione in via telematica).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può
pubblicare su sito telematico le notizie relative ad
iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di
particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del
cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei
ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi
di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino
alla consultazione gratuita in via telematica.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
(Norme transitorie).
1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i
termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio
2003 e al 30 novembre 2002.
Art. 17.
(Copertura finanziaria).
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al
Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13,
valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14,
valutato in 324.850 euro per l'anno 2002 ed in 141.510 euro
annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000,
n.340).
1. Alla legge 24 novembre 2000, n.340, nell'allegato A,
dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:
"63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal
lavoro delle donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, articolo 17,
commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione
dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle
relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n.354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.444, articolo
10".
Art. 19.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n.50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo
7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di
Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti
testi unici entro il 31 dicembre 2002.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340,
all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h)
ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano
efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98
dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della citata
legge n.340 del 2000.
3. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59, e
successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui
ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74,
98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e
112-octies.
4. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n.50, e
successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui
ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
5. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n.340,
sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 57 e 59.