XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2577
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il valore storico, militare e
morale dei militari italiani internati durante la seconda
guerra mondiale in Germania, ai quali il Reich tedesco non
riconobbe lo status di prigioniero di guerra ai sensi
della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di
guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva
dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, ed ai quali,
attualmente, la Repubblica federale di Germania non riconosce
alcun indennizzo.
Art. 2.
1. La Repubblica istituisce la "Giornata in memoria dei
militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi",
celebrata con la deposizione di una corona commemorativa
presso l'Altare della Patria, in Roma, il 20 settembre
2003.
Art. 3.
1. La Repubblica consegna ai familiari degli italiani
internati militari e civili deportati ed internati nei
lager nazisti e destinati al lavoro coatto per
l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo
status di prigionieri di guerra, ai sensi della citata
Convenzione di Ginevra, dal Governo nazista e deceduti prima
del 15 febbraio 1999, una medaglia alla memoria conferita dal
Presidente della Repubblica con cerimonia solenne.
Art. 4.
1. Ai cittadini italiani già militari internati, viventi
alla data del 15 febbraio 1999, lo Stato italiano riconosce un
indennizzo simbolico pari a 40.000 euro a titolo di indennizzo
per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in
condizioni di schiavitù nei campi di internamento nazisti. Ai
fini di cui al presente comma, lo Stato italiano ha diritto di
surroga nei confronti della Repubblica federale di Germania
per le eventuali somme, pari o comunque non superiori a 40.000
euro, che la medesima Repubblica riconoscerà a titolo di
indennizzo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.