XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2577




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica riconosce il valore storico, militare e morale dei militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania, ai quali il Reich tedesco non riconobbe lo status di prigioniero di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, ed ai quali, attualmente, la Repubblica federale di Germania non riconosce alcun indennizzo.


Art. 2.

        1. La Repubblica istituisce la "Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi", celebrata con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria, in Roma, il 20 settembre 2003.


Art. 3.

        1. La Repubblica consegna ai familiari degli italiani internati militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, ai sensi della citata Convenzione di Ginevra, dal Governo nazista e deceduti prima del 15 febbraio 1999, una medaglia alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica con cerimonia solenne.

Art. 4.

        1. Ai cittadini italiani già militari internati, viventi alla data del 15 febbraio 1999, lo Stato italiano riconosce un indennizzo simbolico pari a 40.000 euro a titolo di indennizzo per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi di internamento nazisti. Ai fini di cui al presente comma, lo Stato italiano ha diritto di surroga nei confronti della Repubblica federale di Germania per le eventuali somme, pari o comunque non superiori a 40.000 euro, che la medesima Repubblica riconoscerà a titolo di indennizzo.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione